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La Cassazione ribadisce il concetto di interesse e vantaggio nel contesto della responsabilità “231” per illecito colposo

The Supreme Court on the “231” liability of the company for negligent crimes

 dalla Redazione

Con la sentenza Cass., Sez. IV, 4 marzo 2026, ud. 28 gennaio 2026, Pres. Di Salvo, Rel. Cirese, la suprema Corte si è nuovamente espressa sulla responsabilità, ex art. 25-septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dell’impresa in caso di infortuni sul lavoro, pronunciandosi sull’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila.

A seguito dell’impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona, la Corte territoriale, riformando parzialmente la pronuncia, aveva confermato la responsabilità di una impresa per l’illecito “amministrativo” sopra richiamato, nonché le misure interdittive irrogate, riducendo la sanzione pecuniaria, ritenendo sussistenti le condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001 (che prevede: «2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»).

Il processo era stato originato dall’infortunio occorso ad un tirocinante, che aveva riportato l’amputazione di parte della mano sinistra: «la persona offesa, addetto al macchinario per la produzione di vassoi in plastica, aveva notato che un foglio della bobina si era inceppato e, nel cercare di fare ripartire la macchina ed estrarre la velina inceppata, aveva aperto la barriera di protezione presente sul lato destro, aveva inserito le mani all’interno ed era stato ferito dalla lama del coltello ivi presente la quale, anziché interrompersi, aveva ripreso a tagliare i fogli».

Nel corso delle indagini era emerso, allora, che il dipendente non avesse ricevuto adeguate informazioni sui rischi correlati al macchinario che, peraltro, aveva fatto registrare, a verifica della polizia giudiziaria, un malfunzionamento in ordine al dispositivo del blocco di sicurezza.

La responsabilità dell’ente, quindi, era stata affermata per via della mancata predisposizione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire gli infortuni, laddove interesse e vantaggio vennero individuati nel risparmio di costi e di tempo produttivo derivante dalla mancata formazione del lavoratore e dall’adeguamento/sostituzione del macchinario (assai vecchio e non dotato di marchiatura CE).

Con il ricorso per Cassazione, la difesa aveva lamentato, tra l’altro, la mancata riduzione della sanzione pecuniaria in base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 231/2001 (a mente del quale «nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi), ricorrendone, invece, i presupposti.

Tale motivo è stato accolto dalla suprema Corte, che ha rideterminato la sanzione pecuniaria, dando atto della tempestiva adozione del MOG e dell’intervento del risarcimento integrale del danno.

Quanto, invece, ai motivi che miravano ad escludere, in radice, la responsabilità dell’ente, la Corte li ha rigettati rilevando: «la responsabilità da reato degli enti rappresenta un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e i criteri d’imputazione oggettiva… l’interesse o il vantaggio di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, il secondo ha connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall’illecito… nel caso di responsabilità degli enti, ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica la “colpa di organizzazione” deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli… si è chiarito, in via interpretativa, che i citati criteri di imputazione oggettiva vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, in conformità alla diversa conformazione dell’illecito, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente… peraltro, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l’appunto, della “colpa di organizzazione”, che è distinta dalla colpa degli autori del reato. L’ente risponde per fatto proprio e spetta all’accusa, pertanto, dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e l’avere essa agito nell’interesse del secondo…».

Ciò premesso, la Cassazione ha confermato la validità della lettura offerta in sede di merito, ritenendo che il soggetto responsabile-persona fisica avesse agito a vantaggio dell’ente, per procacciare a quest’ultimo un risparmio di spesa.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/Cass.-2026-231-illecito-colposo-infortuni.pdf