MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 1 marzo 2019, n. 46
Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00052)
(GU n.132 del 7-6-2019)
Vigente al: 22-6-2019
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ai sensi del quale «il regolamento relativo agli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola
e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali»;
Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180;
Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e in particolare
l'articolo 2, comma 4-ter;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione svoltasi il 4 febbraio 2016 presso il Dipartimento
della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso
con nota del 22 febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 4
febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali reso con nota del 26 novembre 2015;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella riunione del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 marzo 2016 e
del 28 settembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 29 novembre 2016, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, finalita' e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in conformita' alla parte
quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al
principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate
alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che
possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano
entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministero della
salute e al Ministero dello sviluppo economico le informazioni in
merito al numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le
produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le
procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle
acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti puntuali
e da fonti diffuse.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 241 (Regolamento aree agricole). - 1. Il
regolamento relativo agli interventi di bonifica,
ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento e' adottato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e delle politiche
agricole e forestali.».
- La legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.
265.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-ter del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2013, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6:
«Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche di
tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei
comuni di Taranto e Statte). - (Omissis).
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di
bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento
relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Il Titolo V, della Parte Quarta del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, reca: «Bonifica di siti
contaminati».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano
le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:
a) area agricola: la porzione di territorio destinata alle
produzioni agroalimentari;
b) produzioni agroalimentari: le attivita' di coltura agraria,
pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al
consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo
umano;
c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi
di potenziale rischio ambientale e sanitario associato
all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo
i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del
presente regolamento;
d) valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza nel
suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente
antropica non rilevabile o non apprezzabile.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 240 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio,
geograficamente definita e determinata, intesa nelle
diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto,
sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i
livelli di contaminazione delle matrici ambientali che
costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito
specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte
quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito
potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area
interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano
determinato il superamento di una o piu' concentrazioni
soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al
valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli
di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare
caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi
di rischio sito specifica secondo i principi illustrati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e
sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il
cui superamento richiede la messa in sicurezza e la
bonifica. I livelli di concentrazione cosi' definiti
costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale
uno o piu' valori di concentrazione delle sostanze
inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino
superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni
di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e
ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare
lo stato o meno di contaminazione sulla base delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con
l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui
all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla
base dei risultati del piano di caratterizzazione,
risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la
contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti
inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque
inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio
(CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel quale
risultano in esercizio attivita' produttive sia industriali
che commerciali nonche' le aree pertinenziali e quelle
adibite ad attivita' accessorie economiche, ivi comprese le
attivita' di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini
della successiva ripresa delle attivita';
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le
attivita' produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per
contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato
una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente,
intesa come rischio sufficientemente probabile che si
verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale
in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il
realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o
combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o
provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire
risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a
fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o
servizi;
m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento
immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle
condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di
eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura,
atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici
presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali
ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza
operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli
interventi eseguiti in un sito con attivita' in esercizio
atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le
persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi
di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi
alla cessazione dell'attivita'. Essi comprendono altresi'
gli interventi di contenimento della contaminazione da
mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione
della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al
fine di evitare la diffusione delle contaminazioni
all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti.
In tali casi devono essere predisposti idonei piani di
monitoraggio e controllo che consentano di verificare
l'efficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli
interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a
garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per
le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere
previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni
d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad
eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un
livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi
di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche
costituenti complemento degli interventi di bonifica o
messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare
il sito alla effettiva e definitiva fruibilita' per la
destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici
ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad
una singola origine;
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito
specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla
salute umana derivanti dall'esposizione prolungata
all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato
1 alla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi
dei quali e' necessaria l'esecuzione di interventi di
emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori
in spazi confinati prossime ai livelli di esplosivita' o
idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantita' significative di prodotto
in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali
o nella falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile
o per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.».
Art. 3
Procedure operative per la caratterizzazione delle aree
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di
contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento pone
tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne
da' immediata comunicazione, ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla regione, alla provincia, al comune, all'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competenti nonche', per le aree ricadenti
all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di
contaminazioni storiche.
2. Le attivita' di caratterizzazione di aree agricole sono attuate
dal responsabile dell'inquinamento in conformita' a quanto previsto
dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, e sono preventivamente comunicate alle amministrazioni
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui all'esito delle attivita' di caratterizzazione
risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC)
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile
presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla
data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria
documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il
procedimento.
4. Entro i successivi trenta giorni la regione, in collaborazione
con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni
controlli, i cui esiti, con le eventuali prescrizioni integrative,
sono comunicati alle amministrazioni competenti.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 304, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 304 (Azione di prevenzione). - (Omissis).
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui
al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla
provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui
territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' al
Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore
successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad
oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed
in particolare le generalita' dell'operatore, le
caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali
presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi
da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al
comune, abilita immediatamente l'operatore alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se
l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1
e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorita'
preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare irroga una
sanzione amministrativa non inferiore a mille euro ne'
superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
Art. 4
Valutazione di rischio
1. In caso di accertamento del superamento delle CSC di cui
all'allegato 2, anche per una sola sostanza, all'esito delle
attivita' di caratterizzazione, il soggetto responsabile
dell'inquinamento ne da' immediata comunicazione alle amministrazioni
di cui all'articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di rischio
di cui all'allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessita'
di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e
potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa
praticato.
2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della
individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce
le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed
effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni
agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.
3. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni
riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e
potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il
soggetto responsabile presenta alla regione territorialmente
competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1,
un'istanza di conclusione del procedimento corredata dalla
documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio. Entro i
trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza,
l'amministrazione competente puo' richiedere l'effettuazione di
ulteriori controlli, oppure dichiarare concluso il procedimento
relativamente all'area agricola.
Art. 5
Procedure operative e modalita'
per l'attuazione degli interventi
1. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni
riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo
e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il
soggetto responsabile dell'inquinamento deve presentare alle
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
regolamento nonche' nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN,
anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo e al Ministero della salute, le risultanze della
valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di
bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di
minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo
stato di contaminazione presente nel sito, in conformita' a quanto
stabilito dall'allegato 4, che costituisce parte integrante del
presente regolamento. Le suddette risultanze e il progetto operativo
sono presentati entro novanta giorni dalla data della comunicazione
di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere i
seguenti elementi:
a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di
intervento;
b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
c) la descrizione degli obiettivi dell'intervento di riduzione
del rischio e modalita' di verifica degli stessi;
d) l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di
coltivazioni da adottare.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto degli
interventi di cui al comma 1 la regione o, nel caso di aree ricadenti
nel perimetro dei SIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, convoca una conferenza di servizi per
l'approvazione degli interventi, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono
stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da parte del
soggetto responsabile.
4. Gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area
individuati all'esito della valutazione di rischio devono essere
riportati nel certificato di destinazione urbanistica.
5. La conformita' degli interventi attuati rispetto al progetto
approvato e' certificata ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il supporto tecnico di
ARPA e di ASL per i rispettivi profili di competenza.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 248, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 248 (Controlli). - (Omissis).
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di
messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonche' la conformita' degli stessi al progetto
approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita
certificazione sulla base di una relazione tecnica
predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente.
(Omissis).».
Art. 6
Obblighi dei soggetti
non responsabili dell'inquinamento
1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento, il
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il
pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui
all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, e attuare le necessarie misure di
prevenzione.
2. E' riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato
la facolta' di intervenire in qualunque momento per la realizzazione
degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprieta' o nella
disponibilita' ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 245 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da
parte dei soggetti non responsabili della potenziale
contaminazione). - 1. Le procedure per gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente titolo possono essere comunque
attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della
potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il
superamento o il pericolo concreto e attuale del
superamento della concentrazione soglia di contaminazione
(CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia
ed al comune territorialmente competenti e attuare le
misure di prevenzione secondo la procedura di cui
all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le
comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,
per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di
dar corso agli interventi di bonifica. E' comunque
riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto
interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento
volontariamente per la realizzazione degli interventi di
bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o
disponibilita'.
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi
dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero
abbiano gia' provveduto in tal senso in precedenza, la
decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi
anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto verra' definita dalla regione
territorialmente competente in base alla pericolosita' del
sito, determinata in generale dal piano regionale delle
bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso
la facolta' degli interessati di procedere agli interventi
prima del suddetto termine.».
Art. 7
Norme finali e transitorie
1. I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole
gia' avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta,
titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non
conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento
restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono
conclusi i procedimenti per i quali e' stato emanato dall'autorita'
competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i
procedimenti non conclusi il proponente puo' avviare le procedure di
cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare d'intesa con il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero della
salute e con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
sono definiti, i criteri tecnici per l'individuazione dei valori di
fondo geochimico di cui all'allegato 2.
3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180, sono elencati all'allegato 5, che costituisce parte
integrante del presente regolamento, gli oneri informativi introdotti
ed eliminati per cittadini e imprese.
4. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente
regolamento sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 1° marzo 2019
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Costa
Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio
Il Ministro della salute
Grillo
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1477
Note all'art. 7:
- Il testo del Titolo V della Parte Quarta del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, della
citata legge n. 180 del 2011:
«Art. 7 (Riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese). - 1. Allo
scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello
Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonche'
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di
benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli
oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese
introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere
informativo si intende qualunque adempimento che comporti
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e documenti
alla pubblica amministrazione.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997 e' riportato nelle note alle
premesse.
Allegato 1
Art. 3.
Criteri generali per la caratterizzazione
delle aree agricole
1. Premessa.
La caratterizzazione, finalizzata alla conoscenza dei livelli
degli inquinanti presenti nelle aree agricole da indagare e' eseguita
secondo i criteri riportati nel presente allegato ed e' indirizzata
all'acquisizione di una conoscenza dettagliata della distribuzione
spaziale degli inquinanti e della distribuzione spaziale
tridimensionale dei suoli e dei loro volumi.
Il campionamento e' effettuato secondo due diverse modalita':
(a) campionamento di aree non omogenee o di cui non si conosce
l'omogeneita';
(b) campionamento di aree omogenee.
Si intende per area omogenea la porzione di superficie che mostra
le seguenti caratteristiche:
omogeneita' di caratteri pedologici;
medesimo tipo di avvicendamento colturale, indipendentemente
dalla coltura in atto o prevista;
uniformita' delle pratiche agronomiche (di rilevanza
particolare) adottate o pregresse.
Nel caso del campionamento di tipo (a) i protocolli prevedono
l'effettuazione di un campionamento «ragionato» sulla base di
indagini indirette, effettuate con metodologie geofisiche e
pedologiche. Le indagini indirette consentono di individuare aree
omogenee all'interno delle quali sono effettuati prelievi di terreno
alle distanze ed alla profondita' definite in base alle stesse misure
indirette.
2. Campionamento di suolo di aree non omogenee o di cui non si
conosca l'omogeneita' (secondo metodi ufficiali di analisi fisica del
suolo, SISS 1997).
Si applica nel caso in cui l'area oggetto di indagine - a priori
- non possa essere considerata omogenea - o non si conosca
l'omogeneita' - del contenuto degli inquinanti o della loro tipologia
o ancora della tipologia di suolo.
In questi casi, il campionamento della matrice suolo e'
effettuato, in coerenza con i metodi ufficiali di analisi fisica del
suolo (SISS 1997 - Ministero delle politiche agricole e forestali) ed
utilizzando le nuove e diverse procedure di analisi speditive di
campo oggi disponibili quali indagini geofisiche (es.: induzione
elettromagnetica, resistivita' elettrica, magnetometria). Tali
tecniche devono mirare ad una conoscenza spaziale dettagliata dei
suoli e degli inquinanti seguendo un criterio di sostenibilita' dei
costi.
In particolare possono essere previsti rilievi geofisici di campo
(es.: misure di induzione elettromagnetica o di resistivita'
elettrica associati a misure GPS) e conseguente mappatura di aree
omogenee. Tali rilievi - calibrati per indagare circa 1,5 m di
profondita' - consentono di evidenziare il grado di
omogeneita'/eterogeneita' del sito in base all'entita' ed alla
variabilita' spaziale delle anomalie geofisiche. Tali anomalie sono
ascrivibili sia a cause naturali (es.: variazione dei suoli) che a
cause antropiche (es.: presenza di materiali alloctoni).
Apertura, descrizione ed analisi standard di un profilo di suolo
all'interno di ogni area omogenea:
I campionamenti dei profili sono effettuati sulla base degli
orizzonti pedologici naturali ed antropici e sono di 2 tipi: (i)
sciolti per le analisi chimiche ed (ii) indisturbati per le analisi
fisiche.
Sui campioni cosi' prelevati sono effettuate alcune analisi di
laboratorio. Tali analisi non sono orientate alla sola individuazione
dei contaminanti ma anche al loro destino in considerazione delle
proprieta' chimiche e fisiche dei suoli. Esse rappresentano, quindi,
la base conoscitiva per pianificare una corretta gestione del sito.
Analisi per determinare le principali proprieta' chimiche: (i)
capacita' di scambio cationico (ii) basi di scambio (iii) Carbonio
Organico (iv) conduttanza elettrica,(v) pH, (vi) KCl, (vii) Na. In
aggiunta, nelle aree con suoli vulcanici: Al e Fe estratti in
ossalato d'ammonio acido ed in pirofosfato di sodio.
Analisi per determinare le principali proprieta' fisiche: (i)
curva granulometrica, (ii) densita' apparente ed idrologiche: (i)
curva di ritenzione idrica e (ii) curva di conducibilita' idraulica
dei suoli e tecnosuoli. In aggiunta - ove necessario - analisi
micromorfologiche (e/o mineralogiche) su una selezione di campioni
altamente rappresentativi al fine di individuare l'entita' e la
tipologia del materiale alloctono e del suo grado di interazione con
il suolo.
3. Campionamento di suolo di aree da considerarsi omogenee (secondo
decreto ministeriale 13 settembre 1999).
Tale campionamento si applica nel caso in cui l'area oggetto di
indagine risulti omogenea dal punto di vista del contenuto e della
tipologia degli inquinanti nonche' della tipologia di suolo sulla
base delle indagini indirette. Questo campionamento consiste in una
serie di prelevamenti elementari in una zona presunta omogenea, ad
una profondita' predeterminata.
In questi casi, il campionamento della matrice suolo e'
effettuato, come definito nel decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali del 13 settembre 1999, riguardante
l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.
Tale decreto prevede che vengano costituiti campioni compositi
prelevando punti incrementali calcolati rispetto alla grandezza
dell'area da investigare. Per cui, in presenza di terreni agricoli
pedologicamente omogenei, la rappresentativita' della matrice suolo
e' garantita, all'interno dell'appezzamento di terreno da
investigare, dal prelievo di campioni elementari (profondita' 0-30 o
0-50 cm p.c. per le colture erbacee e 0-80 cm per le colture arboree)
che sono miscelati fino ad ottenere un campione omogeneo formante il
campione globale.
Secondo quanto riportato nel Regolamento. (CE) n. 333/2007 della
Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e
di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio,
mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti
alimentari, si definisce «campione elementare» un quantitativo di
materiale prelevato in un unico punto. I campioni elementari sono
prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti
nell'insieme dell'area e sono, preferibilmente, georeferenziati.
Con il termine «campione globale», si intende un campione
ottenuto riunendo, in maniera omogenea, tutti i campioni elementari
prelevati. I campioni globali si considerano rappresentativi
dell'area.
4. Indicazioni per il campionamento e individuazione della Sigla
Campione.
Considerando di effettuare campionamenti all'interno di un'area,
tracciando su di essa ipotetiche forme a X o W o griglie definite
sulla base delle indagini indirette, sono prelevati, a seconda della
grandezza del terreno e lungo i percorsi designati, da 5 a 15
campioni elementari per ettaro. Per superfici inferiori ad un ettaro
sono, comunque, prelevati 5 campioni elementari.
L'area di campionamento e' contrassegnata da un codice (A, B...X)
e, qualora essa risulti molto estesa, e', eventualmente, suddivisa in
subaree. Per qualsiasi tipologia di matrice in studio, il codice
assegnato all'area e' ripetuto e seguito da un numero sequenziale
(A1, A2...An) che indica il punto di campionamento; cio' premesso, si
procede come segue:
nell'area individuata per il campionamento di suolo relativo ai
prodotti vegetali, a meno dei frutteti, in base all'estensione della
zona da investigare, si prelevano, lungo i percorsi definiti, da 5 a
15 punti fino a profondita' di 30-50 cm (profondita' di
rimescolamento o rivoltamento), mediante uso della vanga; il suolo
campionato deve essere setacciato in campo mediante vaglio a maglia
di 2 cm;
la quantita' di suolo campionato per ciascun punto deve essere,
indicativamente, pari a 3-5 kg, una parte della quale e' utilizzata
per formare il campione globale, mentre la restante e' conservata e
sara' eventualmente utilizzata in seguito per effettuare analisi di
controllo sul campione elementare; tale campione elementare potrebbe
essere codificato mediante la Sigla Campione costituita come segue:
lettera A(maiuscola), numero sequenziale, suolo (cioe' il nome della
matrice stessa) =
A1_suolo, A2_suolo..., An-suolo
dai singoli punti di campionamento verra' costituito, previa
miscelazione e quartatura delle singole aliquote, il campione globale
individuato dalla sigla:
Atot_suolo.
Nel campo NOTE della relativa scheda di campionamento dovranno
essere specificate tutte le SIGLE CAMPIONE dei campioni elementari,
per esempio:
Atot_suolo
A1_suolo (con eventuale georeferenziazione)
A2_suolo
... ...
An_suolo
N.B. All'interno di terreni con presenza di colture varie (alberi
da frutta, foraggio, ortaggi, ecc.) si individuano i punti di
campionamento nelle vicinanze delle colture stesse.
5. Procedura di campionamento di soil-gas.
Per il campionamento del soil-gas si puo' fare riferimento alle
procedure stabilite dagli enti di controllo. In assenza di procedure
specifiche e' possibile fare riferimento ai protocolli approvati per
aree SIN.
Allegato 2
Art. 3.
Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle aree
agricole
=====================================================================
| | | CSC (mg kg-1 |
| | | espressi come |
| | | ss) |
+=======+==========================================+================+
| | Composti inorganici | |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|1 |Antimonio | 10* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|2 |Arsenico | 30* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|3 |Berillio | 7* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|4 |Cadmio | 5* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|5 |Cobalto | 30* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|6 |Cromo totale | 150* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|7 |Cromo VI | 2* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|8 |Mercurio | 1* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|9 |Nichel | 120* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|10 |Piombo | 100* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|11 |Rame | 200* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|12 |Selenio | 3* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|13 |Tallio | 1* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|14 |Vanadio | 90* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|15 |Zinco | 300* |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|16 |Cianuri (liberi) | 1 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
| | Aromatici policiclici | |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|17 |Benzo(a)antracene | 1 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|18 |Benzo(a)pirene | 0,1 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|19 |Benzo(b)fluorantene | 1 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|20 |Benzo(k)fluorantene | 1 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|21 |Benzo(g,h,i)perilene | 5 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|22 |Crisene | 1 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|23 |Dibenzo(a,h)antracene | 0,1 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|24 |Indenopirene | 1 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
| | Fitofarmaci | |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|25 |Alaclor | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|26 |Aldrin | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|27 |Atrazina | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|28 |alfa-esacloroesano | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|29 |beta-esacloroesano | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|30 |gamma-esacloroesano (lindano) | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|31 |Clordano | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|32 |DDD | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|33 |DDT | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|34 |DDE | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|35 |Dieldrin | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|36 |Endrin | 0,01 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
| | Diossine e furani | |
+-------+------------------------------------------+----------------+
| |Sommatoria PCDD, PCDF + PCB Dioxin-Like | 6 ng/kg SS |
|37 |(PCB-DL) **(conversione T.E,) | WHO-TEQ |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|38 |PCB non DL *** | 0,02 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
| | Idrocarburi | |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|39 |Idrocarburi C10-C40 (1) | 50 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
| | Altre sostanze | |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|40 |Amianto (2) | 100 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
|41 |Di-2-Etilesilftalato | 10 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
| |Sommatoria Composti Organostannici (TBT, | |
|42 |DBT, TPT e DOT) | 1 |
+-------+------------------------------------------+----------------+
+---------------------------------------+
|* Valore da utilizzare solo in assenza |
|di Valori di Fondo Geochimico (VFG) |
|validati da ARPA/APPA |
+---------------------------------------+
|** sommatoria PCDD/PCDF e dei congeneri|
|PCB Dioxin-Like numeri 77, 81, 105, |
|114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169,|
|189. Per il WHO-TEQ, si fa riferimento |
|alla scala di tossicita' WHO del 2005, |
|utilizzata per calcolare i livelli di |
|PCDD/PCDF e PCB Dioxin-Like negli |
|alimenti e nei mangimi. |
+---------------------------------------+
|*** congeneri non Dioxin-Like: 28, 52, |
|95, 99, 101, 110, 128, 146, 149, 151, |
|153, 170, 177, 180, 183, 187. |
+---------------------------------------+
|(1) Da determinare con metodica |
|ISPRA-ISS-CNR-ARPA. Gli idrocarburi |
|C<10 andranno ricercati direttamente |
|con tecnica «Soil gas survey», |
|unicamente per valutare la loro |
|presenza/assenza ai fini di acquisire |
|elementi conoscitivi utili agli |
|interventi di messa in sicurezza e |
|bonifica. |
+---------------------------------------+
|(2) Corrispondente al limite di |
|rilevabilita' della tecnica analitica |
|diffrattometrica a raggi X oppure |
|I.R. - trasformata di Fourier. In ogni |
|caso dovra' utilizzarsi la metodologia |
|ufficialmente riconosciuta per tutto il|
|territorio nazionale che consenta di |
|rilevare valori di concentrazione |
|inferiori. |
+---------------------------------------+
Allegato 3
Art. 2.
Criteri generali per la valutazione di rischio
Premessa.
Il presente allegato definisce le procedure di Valutazione del
rischio (VdR) sanitario, connesse alla potenziale contaminazione di
aree destinate alla produzione di colture agrarie, al pascolo e
all'allevamento, secondo quanto definito dall'art. 1, comma 2, punto
c) al presente regolamento.
Al superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC), deve essere condotta un Analisi di rischio (AdR) in modalita'
diretta considerando, come bersaglio, il fruitore del sito secondo le
modalita' previste dalla procedura di cui all'allegato 1 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le indicazioni tecniche
riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi
aggiornamenti.
Contestualmente vengono eseguite ulteriori indagini analitiche al
fine di approfondire la caratterizzazione dell'area (es. test di
bioaccessibilita' e/o biodisponibilita'), e/o pianificando
monitoraggi su matrici diverse (es. prodotti ortofrutticoli e
zootecnici).
Qualora da queste ultime risultanze analitiche emerga una
potenziale contaminazione, viene effettuata una Valutazione del
rischio sanitario (VdR) per verificare che le concentrazioni delle
sostanze riscontrate nel suolo siano compatibili con l'ordinamento
colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di
esso praticato, secondo quanto di seguito indicato; qualora si
accerti una situazione di rischio, si procede con i criteri e le
modalita' di intervento per la messa in sicurezza e bonifica delle
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (allegato
4).
Successivamente all'esecuzione di tali interventi, si procede
all'effettuazione di una nuova VdR a fine di verificarne l'efficacia.
Qualora l'area a destinazione agricola sia utilizzata per
finalita' diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento,
consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l'analisi di rischio
dovra' tenere conto del diverso scenario di esposizione (ad es:
residenziale, ricreativo, industriale, ecc). In tale evenienza, per
l'identificazione dei necessari interventi di prevenzione, messa in
sicurezza e bonifica dovra' essere utilizzata la procedura di Analisi
di rischio (AdR) di cui all'Allegato 1 alla parte IV, titolo V, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le indicazioni
tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi
aggiornamenti. Per la elaborazione di detta analisi di rischio dovra'
essere valutata, di concerto con ARPA, la necessita' di acquisire
ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici che
consentano di definire il modello concettuale di riferimento e il
rischio sanitario-ambientale.
1. Approfondimento della caratterizzazione dell'area.
Qualora, nella fase di caratterizzazione dell'area, non si
riscontrino, nel terreno, superamenti delle Concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC), non si rende necessario alcun tipo di
intervento, ne' alcun approfondimento di caratterizzazione delle
matrici ambientali.
Di contro, qualora venga accertato il superamento delle CSC,
anche per un solo parametro, devono essere attuate delle misure di
prevenzione e di salvaguardia dell'area interessata, secondo quanto
segue:
deve essere evitato l'incremento del livello di contaminazione
del suolo, verificato mediante opportuni controlli analitici;
si effettuano ulteriori accertamenti analitici sul suolo (es.
test di bioaccessibilita' e/o biodisponibilita', test di estrazione
con chelanti ecc);
si effettua il monitoraggio dell'acqua irrigua;
si effettua il monitoraggio di prodotti vegetali e di altri
prodotti agro-alimentari, quali carni, latte e formaggi, al fine,
anche, di seguire l'andamento temporale delle concentrazioni in essi
rilevate.
Sulla base delle risultanze analitiche relative ai prodotti
ortofrutticoli, si esegue una specifica valutazione di rischio
connesso al consumo degli stessi.
2. Stima del rischio sanitario per le aree agricole.
L'elaborazione di una valutazione di rischio connessa alla
contaminazione di un sito viene effettuata previa ricostruzione del
modello concettuale; esso consiste in una rappresentazione degli
elementi (sorgente, trasporto, bersaglio) che identificano il sistema
di interesse, nonche' delle relazioni che intercorrono tra gli
elementi stessi. Prioritariamente devono essere acquisite, ai fini
della caratterizzazione del sito, tutte le informazioni relative
all'eventuale presenza, sia attuale che pregressa, di impianti
industriali o di gestione di rifiuti, ed effettuate tutte le indagini
necessarie a inquadrare il sito dal punto di vista geologico e
idrogeologico verificando l'eventuale presenza di contaminazione nei
diversi comparti ambientali. Per le finalita' del presente
regolamento, il bersaglio e' rappresentato da recettori umani, ed il
trasporto e' identificabile principalmente con l'esposizione
indiretta per assunzione alimentare, tramite il consumo di prodotti
agroalimentari provenienti dalle aree oggetto di indagine.
Nella fase di definizione del modello concettuale ambientale,
vengono individuati gli «inquinanti indice», cioe' le sostanze che, a
causa delle entita' delle concentrazioni riscontrate nell'area,
risultano maggiormente rappresentativi della contaminazione dell'area
stessa. Ulteriore rilevanza agli inquinanti indice e' attribuita
dalle loro caratteristiche chimico-fisiche, nonche' tossicologiche.
Nella procedura di valutazione e' di prioritaria importanza la
disponibilita' di dati analitici affidabili ed in numero
statisticamente significativo, derivanti da idonei piani di
monitoraggio sulle colture dell'area. E' evidente che quanto piu'
ampio e' il numero di campioni disponibili e quanto piu' varia e' la
tipologia di colture campionate, tanto piu' i risultati che ne
derivano sono accurati e significativi per descrivere la situazione
di inquinamento dell'area in esame.
E' necessaria una preventiva disamina critica dei dati per
valutarne affidabilita' e comparabilita'; inoltre essi devono essere
armonizzati ai fini dell'espressione del risultato finale.
La valutazione di rischio sanitario che deriva dalla
caratterizzazione alimentare prevede un approccio diversificato a tre
fasi da eseguire, in via sequenziale benche' alternativa, in funzione
dei parametri tossicologici disponibili.
2a. Fase1: Confronto con i limiti di riferimento vigenti.
Qualora siano previsti limiti normativi, per gli analiti
riscontrati, nelle derrate alimentari (es. Cd e Pb), la valutazione
di rischio viene effettuata mediante confronto con i valori limite di
concentrazione previsti dalla medesima normativa. In caso di
accertamento di superamenti rispetto ai limiti previsti, si applicano
le disposizioni previste dalle medesime norme.
Nel caso in cui non siano previste disposizioni normative per gli
analiti rilevati, la Valutazione di rischio sanitario prevede la
stima dell'esposizione mediante la dieta (Fase 2 o Fase 3).
2b. Fase2: Valutazione di rischio mediante ADI, TDI, TWI ecc. -
Approccio UE.
L'applicazione della Fase 2 (nonche' della Fase 3) della VdR
sanitario prevede la stima dell'esposizione mediante il consumo di
prodotti alimentari provenienti dall'area oggetto di studio. Si
rendono necessari, quindi, informazioni inerenti ai dati di consumo
alimentare. A livello nazionale sono disponibili studi periodici
effettuati dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (ex INRAN), che presentano i risultati anche suddivisi per
sesso, per provenienza geografica o per fasce d'eta', permettendo
l'effettuazione di una distinta valutazione di rischioper i bambini.
Qualora siano disponibili dati di consumo forniti con diversi
raggruppamenti degli alimenti in «voci alimentari», si puo' optare
per l'uso del dato di matrici aggregate o disaggregate (es. frutta
fresca oppure mele/pere). La scelta dell'uno o l'altro raggruppamento
dipende dalle esigenze valutative sito specifiche.
E' d'uopo sottolineare che i dati dell'ex INRAN afferiscono anche
al database europeo dei consumi alimentari della European Food Safety
Authority (EFSA).
Dal punto di vista tossicologico, le informazioni e gli studi
esistenti a livello internazionale hanno condotto, per diversi
contaminanti, alla definizione, da parte di organismi internazionali
(es. OMS, EFSA, SCF ecc.) di parametri di riferimento tossicologici,
espressi come dosi tollerabili su base giornaliera o settimanale (es.
Acceptable Daily Intake ADI, Tolerable Daily Intake TDI, Tolerable
Weekly Intake TWI); talora, alla luce delle conoscenze al momento
disponibili, la definizione di tali parametri puo' essere considerata
provvisoria (es. Provisional Tolerable Weekly Intake PTWI).
La Fase 2 di valutazione di rischio prevede il confronto
dell'intake di contaminante previsto, mediante il consumo alimentare,
con il pertinente parametro tossicologico, secondo le seguenti
formule di calcolo relative, rispettivamente, ad una dose tollerabile
definita su base giornaliera (I) e ad una dose definita su base
settimanale (II):
(I) [Σi (C x IR)i x 100]/(TDI x BW)=HQ
(II) [Σi (C x IR)i x 7giorni x 100]/(TWI x BW)=HQ
dove C e' il valore rappresentativo di concentrazione di un
contaminante, ottenuto mediante opportuna elaborazione statistica
(media, mediana, upper confidence limit, ecc.), in ciascuna «voce
alimentare»; e' espresso in μg/g;
IR e' l'Intake Rate (tasso di consumo alimentare pro capite) di
ciascuna «voce alimentare» considerata opportunamente in forma
aggregata o disaggregata. Il valore ad esso attribuibile e'
reperibile dai dati di consumo ed e' differenziato per fasce d'eta';
e' espresso in g/giorno;
TDI e' il Tolerable Daily Intake espresso in μg/Kg peso corporeo
per giorno;
TWI e' il Tolerable Weekly Intake espresso in μg/Kg peso
corporeo;
BW e' il Body Weight (peso corporeo), espresso in Kg; nelle
valutazioni internazionali viene ad esso attribuito, generalmente, un
valore pari a 60;
HQ e' l'Hazard Quotient, adimensionale, espresso come valore
percentuale
Affinche' il rischio sia accettabile, deve essere verificata la
relazione:
(III) HQ ≤ A
dove A e' la percentuale di intake del contaminante considerata
accettabile rispetto al TDI (o al TWI); esso rappresenta, a sua
volta, il valore massimo accettabile (100% dell'accettabilita').
Considerando vari gradi di cautela, possono essere proposti valori
diversi di A.
2c. Fase3: Valutazione di rischio mediante uso della Reference Dose e
dello Slope Factor- approccio USEPA
Qualora per un contaminante non siano reperibili parametri
tossicologici di confronto quali ADI, TDI, TWI ecc., ovvero in caso
di sostanze cancerogene, la valutazione di rischio sanitario in aree
agricole viene effettuata applicando la Fase 3. Quest'ultima, in
analogia alla procedura standardizzata di Analisi di rischio prevista
dalla normativa vigente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152),
si avvale dell'approccio statunitense dell'Environmental Protection
Agency (EPA) ed utilizza, come parametri tossicologici di confronto,
la Reference Dose (RfD) per la valutazione degli effetti tossici e lo
Slope Factor (SF) per gli effetti cancerogeni.
Si ricorda che la RfD cronica indica la dose di sostanza alla
quale si considera possa essere esposta la popolazione, per via
orale, senza rischi apprezzabili, lungo l'arco dell'intera vita,
mentre lo SF rappresenta il potenziale cancerogeno di una sostanza.
La sanitario mediante l'applicazione della fase 3 si rende
necessaria in assenza di limiti normativi per i contaminanti nelle
matrici campionate, nonche' in assenza di parametri di riferimento
tossicologici quali ADI, TDI, TWI ecc.
In tali casi, per i contaminanti caratterizzati da effetti
tossici con soglia, si effettua esclusivamente la valutazione di
rischio mediante uso della RfD; di contro, per contaminanti
caratterizzati da effetti cancerogeni con meccanismo genotossico,
deve essere effettuata sia la valutazione mediante RfD, che mediante
l'uso dello SF.
L'esposizione viene stimata mediante il calcolo delle dosi medie
giornaliere assunte, rappresentate dalla Average Daily Dose (ADD) per
sostanze caratterizzate da effetti tossici con soglia, e dalla
Lifetime Average Daily Dose (LADD) per sostanze cancerogene con
meccanismo genotossico.
Le seguenti formule di calcolo permettono di stimare il valore di
ADD (IV) e LADD (V):
(IV) ADD = [Σi (C x IR)i x EF x ED]/(BW x ATADD )
(V) LADD = [Σi (C x IR)i x EF x ED]/(BW x ATLADD )
dove ADD e' l'Average Daily Dose, espressa in [mg/Kg giorno];
LADD e' la Lifetime Average Daily Dose, espressa in [mg/Kg
giorno]
C e' il valore rappresentativo di concentrazione di un
contaminante, ottenuto mediante opportuna elaborazione statistica
(media, mediana, upper confidence limit, ecc.), in ciascuna «voce
alimentare»; e' espresso in mg/g;
IR e' l'Intake Rate (tasso di consumo alimentare pro capite) di
ciascuna «voce alimentare» considerata opportunamente in forma
aggregata o disaggregata. Il valore ad esso attribuibile e'
reperibile dai dati di consumo ed e' differenziato per fasce d'eta';
e' espresso in g/giorno;
EF e' la Exposure Frequency (frequenza d'esposizione), indica il
numero di giorni in un anno in cui una persona viene a contatto con
il contaminante; a tale parametro possono essere, quindi, attribuiti
valori differenti in funzione, per esempio, della stagionalita' degli
alimenti considerati. E' espressa in giorni/anno; considerando il
piu' alto grado di conservativita', EF puo' assumere un valore pari a
365, cio' nondimeno un valore pari a 350, che considera 15 giorni di
ferie e, quindi, di soggiorno lontano dall'area contaminata, appare
sufficientemente cautelativo;
ED e' la Exposure Duration (durata d'esposizione), espressa in
anni; indica il numero effettivo di anni in cui la popolazione e'
esposta all'ingestione di alimenti contaminati. Nell'effettuazione
della valutazione di rischio per i bambini, si attribuisce a tale
parametro, in via conservativa, il valore massimo dell'arco di eta'
considerato (es. per la fascia d'eta' 0-3 anni, ED e' pari a 3);
BW e' il Body Weight (peso corporeo), espresso in Kg; nelle
valutazioni statunitensi viene ad esso attribuito, per la popolazione
adulta, un valore pari a 70; per un piu' elevato grado di cautela, si
puo' optare per una valore pari a 60. Al fine di effettuare una
distinta valutazione di rischio per i bambini, dai gia' citati studi
dell'INRAN sono reperibili valori medi di peso corporeo per diverse
fasce d'eta';
AT e' l'Averaging Time (tempo sul quale l'esposizione viene
mediata); e' espresso in giorni. Il valore attribuibile a tale
parametro differenzia il calcolo dell'ADD e della LADD:
ATADD e' pari alla durata effettiva dell'esposizione; essendo
espresso in giorni, si ha ATADD = ED x 365
ATLADD e' pari all'arco dell'intera vita (AT = 70 x 365), in
quanto gli effetti cancerogeni possono manifestarsi anche al cessare
dell'esposizione stessa.
Successivamente si esegue la stima quantitativa del rischio. Per
le sostanze caratterizzate da effetti tossici con soglia, la stima
quantitativa viene effettuata mediante calcolo dell'Hazard Index
(HI), che costituisce il confronto tra la dose media giornaliera
assunta e la RfD, secondo la seguente formula di calcolo (VI):
(VI) HI = ADD/RfD
dove HI e' l'Hazard Index, adimensionale;
ADD e' l'Average Daily Dose, espressa in [mg/Kg giorno];
RfD e' la Reference Dose, specifica per via di esposizione orale,
espressa in mg/Kg giorno;
Affinche' il rischio sia accettabile, deve essere verificata la
relazione:
(VII) HI ≤ A
dove A indica l'Accettabilita' del rischio;
Per le sostanze caratterizzate da effetti cancerogeni con
meccanismo genotossico, la stima quantitativa viene effettuata
integrando il valore stimato per la dose media giornaliera assunta
con lo SF, secondo la seguente formula di calcolo (VIII):
(VIII) R = LADD x SF
dove R e' il Rischio cancerogeno, definito come la probabilita'
incrementale dell'insorgenza di casi di tumore in una popolazione
esposta rispetto ad una popolazione non esposta, adimensionale;
LADD e' la Lifetime Average Daily Dose, espressa in mg/Kg giorno;
SF e' lo Slope Factor espresso in (mg/Kg giorno)-1 ;
Affinche' il rischio sia accettabile, deve essere verificata la
relazione:
(IX) R ≤ A
dove A indica l'Accettabilita' del rischio.
3. Ripetizione della procedura di valutazione di rischio dopo
eventuale bonifica.
Qualora venga accertata la presenza di un rischio sanitario
connesso al consumo di prodotti alimentari, secondo la procedura
esposta nel paragrafo 2, si rendono necessari opportuni interventi. A
seguito di tali interventi, eseguiti secondo quanto definito
nell'allegato 4 al presente regolamento, qualora l'area sia destinata
ancora a produzioni agroalimentari, si procede ad una nuova
esecuzione della VdR sanitario, a fronte delle nuove risultanze
analitiche sui prodotti alimentari. Qualora all'esito di suddetta
analisi vengano confermati rischi sanitari derivanti dal consumo di
prodotti agroalimentari, il progetto degli interventi dovra' essere
aggiornato in modo da tenere conto delle nuove valutazioni.
Allegato 4
Art. 5.
Tipologie di intervento applicabili per le aree agricole
Premessa.
L'obiettivo di qualsiasi azione di messa in sicurezza e bonifica
di aree agricole e' quello di preservare la risorsa suolo in tutta la
sua interezza, pertanto sara' fondamentale restringere gli interventi
di rimozione, trasporto, scavo e lavaggio unicamente ai casi in cui
altre strategie in situ ed a minore impatto risultino insufficienti.
E' essenziale, infatti, mantenere gli equilibri ecosistemici che
hanno portato alla formazione del suolo, per poter restituire in
tempi piu' o meno brevi il suolo stesso al tradizionale uso agricolo.
Gli interventi dovranno essere calibrati in modo sito-specifico
in considerazione della tipologia di inquinamento intervenuto, delle
caratteristiche pedo-climatiche, delle attivita' agricole e
zootecniche coinvolte. Tali indicazioni, pertanto, saranno fornite e
circostanziate solo successivamente alle indagini di
caratterizzazione di dettaglio e alla valutazione di rischio.
Il mantenimento di livelli di sicurezza adeguati per gli
operatori agricoli ed i consumatori di prodotti ortofrutticoli non e'
necessariamente legato alla quantita' totale di una specie inquinante
presente nel suolo. Nel caso dei metalli, la frazione biodisponibile
ha un ruolo chiave essendo soggetta ai meccanismi di assorbimento
delle colture e di mobilizzazione nelle parti profonde nel suolo e
sottosuolo.
Obiettivo di questi interventi di bonifica sara' la riduzione del
rischio per la salute e la verifica che le concentrazioni delle
sostanze presenti nel suolo siano compatibili con l'ordinamento
colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di
esso praticato.
1. Tipologia di interventi di messa in sicurezza e bonifica
applicabili per le aree agricole.
Sono preferibili tecniche che consentano di mettere in sicurezza
le aree potenzialmente inquinate evitando che le stesse siano
utilizzate, impropriamente, per attivita' agricole o pastorali, che
abbiano sbocchi sul mercato agroalimentare. A tale scopo sono da
preferire specie arboree poliennali, se necessario in consociazione
con specie erbacee iperaccumulatrici, in quanto la salvaguardia del
paesaggio e della vocazione agricola di una zona restano uno degli
obiettivi strategici nell'ambito della gestione e pianificazione del
territorio, cosi' come la protezione della salute dei cittadini,
evitando la produzione abusiva di prodotti alimentari su suoli
inquinati.
Ove possibile, pertanto, sara' data la preferenza ad interventi
di bio-, fito-risanamento con piante poliennali, che presentano
numerosi vantaggi rispetto ai trattamenti fisico-chimici:
messa in sicurezza effettiva (impedimento fisico all'uso
improprio dei suoli inquinati);
economicita';
miglioramento del paesaggio;
miglioramento della fertilita' dei suoli;
impedimento all'uso non agricolo dei suoli (nuove
edificazioni).
2.1 Fitorisanamento.
Il fitorisanamento comprende i seguenti processi:
1) fitodegradazione: azione delle piante e dei microorganismi
rizosferici sulla degradazione/detossificazione degli inquinati
organici presenti nel suolo;
2) rizofiltrazione: decontaminazione di una fase acquosa
attraverso processi di adsorbimento ed assorbimento da parte delle
radici delle piante;
3) fitostabilizzazione: diminuzione della pericolosita' di
alcune sostanze riducendone la biodisponibilita';
4) fitoestrazione: rimozione degli inquinanti dal suolo
attraverso l'accumulo nella biomassa delle piante.
Pertanto, in caso di inquinamento non localizzato e basso livello
di rischio, una strategia di riduzione (rimozione e/o
immobilizzazione) della frazione biodisponibile dei metalli
sicuramente adeguata agli obiettivi della messa in sicurezza e'
perseguibile, in tempi utili, per tornare alle ordinarie produzioni
agricole.
La possibilita' di combinare le tecniche di fitostabilizzazione e
fitoestrazione e' di sicuro interesse per aree rurali a livello medio
basso di contaminazione da metalli potenzialmente tossici.
A tale scopo, e' particolarmente indicato l'utilizzo di piante a
rapido accrescimento quali pioppo ed eucalipto, per le quali la
letteratura scientifica ha evidenziato, da tempo, una particolare
affinita' con Cadmio e Piombo. Il loro portamento e la rapida
colonizzazione dello spazio e' anche funzionale ad impedire
fisicamente ogni altro tipo di attivita', agricola e non,
nell'appezzamento da mettere in sicurezza.
Nel caso in cui i livelli di contaminazione riguardino elementi
come il Cromo, la cui affinita' con le colture arboree summenzionate
non e' risultata soddisfacente, sono altamente consigliate le
brassicacee iperaccumulatrici che, per le loro caratteristiche
fisiologiche, assorbono questo elemento utilizzando lo stesso
meccanismo attivo di trasporto dei solfati.
L'effetto di questa tecnica puo' essere incrementato utilizzando
degli ammendanti organici, il cui contenuto di chelanti naturali
migliora l'assimilazione dei metalli da parte delle colture. Altro
fattore che e' possibile modulare e' l'efficienza radicale, tramite
l'inoculo con funghi micorrizici (es. Trichoderma spp) che ne
accrescano la superficie assorbente.
In caso di contaminazione da inquinanti organici, la tecnica di
fitodegradazione descritta al punto 1 puo' rappresentare la chiave di
volta perche' consente di associare il mantenimento di un paesaggio
rurale alla naturale degradazione dei composti organici. In questo
caso, l'utilizzo di specie arboree dotate di un apparato radicale
adeguatamente fitto e profondo puo' essere coadiuvato da un prato di
lolium, il cui effetto dell'apparato radicale su IPA ed Idrocarburi
e' stato comprovato da tempo.
La fertilizzazione con compost puo' produrre risultati positivi,
visto che le biomasse compostate possono fungere da inoculo di
microbi e possono fornire un ulteriore input di nutrienti alla
microflora gia' presente nel suolo.
La strategia di fitorisanamento ideale include, dunque, una
arborea con sesto di impianto 2 x 1 associato ad un prato (di
brassicacee, nel caso si voglia potenziare l'effetto fitoestrattivo e
di lolium, nel caso di un effetto rizodegradativo), su suoli
fertilizzati con ammendante ed inoculati con funghi micorrizzici.
2.2 Biorisanamento.
Il biorisanamento e' una tecnologia che prevede l'utilizzo di
microrganismi naturali o ricombinanti per abbattere le sostanze
tossiche presenti nel suolo, in particolare composti organici,
attraverso processi che possono essere aerobici o anaerobici. Le due
principali tecniche di biorisanamento sono:
1) Biostimulation: potenziamento del metabolismo della
microflora autoctona attraverso l'input di nutrienti derivanti
dall'essudazione radicale di specie vegetali opportunamente
selezionate oppure da fertilizzazioni organiche. Di facile
applicazione e' anche l'innesco di processi aerobici attraverso
lavorazioni frequenti capaci di arieggiare il suolo e fornire
maggiori quantita' di ossigeno alla microflora.
2) Bioaugmentation: incremento delle cellule batteriche e
fungine presenti nel suolo e selezionate per le loro capacita' di
degradare composti organici, riprodotte in dosi massive in
bioreattori ed inoculate nel suolo da decontaminare in uno o piu'
interventi. Il principale problema da affrontare, per questa tecnica,
e' il mantenimento di un adeguato numero di cellule microbiche
degradatrici nel suolo legato alla competizione con la microflora
gia' presente. Per superare con successo questo ostacolo, si puo'
optare per la selezione di una microflora autoctona gia' adattata
alle condizioni edafiche e chimico-fisiche del suolo, estratta
direttamente dai suoli che si intende decontaminare. Questo approccio
e' sicuramente uno dei piu' completi, se si considera che l'utilizzo
di microflora autoctona ha il vantaggio di creare un formulato
biodegradatore che include sia batteri che funghi in grado di
metabolizzare inquinanti a differente livello di recalcitranza in un
ampio spettro di condizioni ambientali, tipiche del suolo che si
intende risanare. La capacita' di mantenere un attivita' costante e
non condizionata dai fattori ambientali e' legata, anche, alla
possibilita' da parte dei microbi di aggregarsi in consorzi che
includono microbi, funghi, lieviti all'interno di una matrice
polimerica da loro prodotta in cui le condizioni di pH, potenziale
redox sono mantenute a livelli ottimali. Tali consorzi, chiamati
biofilm, rappresentano un ulteriore elemento da tenere in
considerazione qualora si voglia effettuare una bioaugmentation con
specie autoctone.
2.3 Altre tecniche.
Le tecniche menzionate in precedenza hanno il vantaggio di
presentare un impatto molto basso dal punto di vista ambientale e
paesaggistico, associato a convenienti costi di applicazione.
Tuttavia ci sono casi in cui i livelli di inquinanti presenti nel
suolo, siano essi organici o inorganici, sono tali da richiedere
approcci piu' incisivi.
In tali situazioni sono proponibili unicamente trattamenti
chimico-fisici che garantiscano alte rese di rimozione, ma sono
generalmente molto costosi e provocano inoltre la modifica
irreversibile delle proprieta' del suolo trattato. Pertanto la loro
applicazione deve essere limitata agli effettivi volumi di suolo che
necessitano di questi trattamenti.
I trattamenti chimici consistono in una detossificazione degli
inquinanti attraverso reazioni di trasformazione in sostanze dotate
di una minore tossicita' e/o mobilita', come:
a) ossidazione: attraverso l'iniezione nella matrice
contaminata di un forte agente ossidante (perossido di idrogeno,
permanganato di potassio), che ne consentano una completa
mineralizzazione;
b) riduzione: impiegata nel caso in cui le specie ridotta
presenti una minore tossicita';
c) soil-flushing: estrazione delle specie chimiche inquinanti
con liscivianti (solventi organici, tensioattivi etc.) e successiva
separazione di percolato da avviare ad un ulteriore iter di
smaltimento o bonifica;
d) fissazione: utilizzo di agenti chimici chelanti che
consentono di concentrare i metalli in porzioni di suolo piu'
contenute in vista di un trattamento ex situ.
I trattamenti fisici sono basati, essenzialmente, sul passaggio
degli inquinanti nelle differenti fasi del suolo. Si tratta in
particolare di:
a) solidificazione: riduzione della permeabilita' della massa
contaminata;
b) trattamenti termici: si basano sull'incenerimento, la
gassificazione o la pirolisi che comportano, in ogni caso, a
differenti condizioni di temperatura, la volatilizzazione degli
inquinati e la loro rapida ossidazione con formazione di composti
inorganici (CO2, ossidi di azoto e zolfo, ecc).
A seguito dei trattamenti sopra elencati, si procede ad un
aggiornamento della caratterizzazione dell'area e alla ripetizione,
ove necessario, della procedura di Valutazione di rischio (VdR) di
cui all'allegato 3 al presente regolamento.
Le aree che, a seguito della nuova VdR, risultino non compatibili
con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di
allevamento su di esso praticato, possono essere destinate ad
alberature con specie arboree caratterizzate da buona adattabilita'
alle condizioni pedoclimatiche dell'area, profondita' degli apparati
radicali, alta capacita' di suzione radicale, come pioppo bianco,
pioppo nero ed eucaliptus.
Allegato 5
Art. 7.
Adempimenti per cittadini ed imprese
Agli esclusivi fini di cui all'art. 7, comma 1 della legge 11
novembre 2011, n. 180, gli oneri informativi di nuova introduzione
sono i seguenti:
a) ai sensi dell'art. 3, comma, 3, la presentazione
dell'autocertificazione che i livelli di CSC non sono stati superati
anche per una sola sostanza, resa ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione
tecnica e comunicata agli enti di cui al comma 1, che conclude il
procedimento;
b) ai sensi dell'art. 4, comma 3 la presentazione all'Autorita'
competente della relazione di valutazione del rischio e dell'istanza
conclusione procedimento in caso in cui le concentrazioni riscontrate
risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e
potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato;
c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, la presentazione, della
relazione di valutazione di rischio e del progetto degli interventi
da attuare se all'esito della valutazione del rischio le
concentrazioni riscontrate nel suolo sono incompatibili con
l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di
allevamento su di esso praticato.
Con riferimento alla disciplina generale di cui all'art. 242 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli oneri informativi
eliminati sono i seguenti:
a) ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di caratterizzazione
all'autorita' competente;
b) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la presentazione dei risultati del piano di
caratterizzazione all'autorita' competente;
c) ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la presentazione dei risultati della procedura
di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle
concentrazioni soglia di rischio;
d) ai sensi dell'art. 242, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la presentazione del piano di monitoraggio per
la verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in
ordine alle concentrazioni soglia di rischio;
e) ai sensi dell'art. 242, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la comunicazione all'autorita' competente della
relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio per la
verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in ordine
alla concentrazione soglia di rischio.
