Olivo
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INNOVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE

 

Giovanna Rito

Avv. del foro di Taranto

 

 

SOMMARIO: Concetto di Innovazione e di Sviluppo sostenibile – Cambiamento climatico – Innovazione per la sostenibilità – Agenda 2030 – Lo sviluppo sostenibile nel panorama nazionale – Lo sviluppo sostenibile nel panorama comunitario – Iniziative strategiche: a) Green Deal o Patto verde europeo – b) Protocollo di Kyoto – possibili rimedi per la riduzione di Co2 – Legislazione Italiana contro La Deforestazione: Legge 29 Gennaio 1992, N. 113 e succ Modifiche Legge N 10 Del 14 Gennaio 2013 – Il ruolo dei Comuni Italiani e l’intervento del Ministero Dell’ambiente

 

Prendi una cosa qualsiasi in natura e scoprirai che è legata a tutto il resto dell’universo” . John Muir ( 1838 – 1914 )

John Muir, naturalista e attivista scozzese, ci parla di un mondo dove ogni cosa è capace di rigenerarne un’altra, e così via. Il suo principio è molto in linea con il nuovo modello di economia circolare: dare valore agli scarti provenienti dai consumi, allungare il loro ciclo di vita dei prodotti, sviluppare un sistema economico basato sulla condivisione (sharing economy). L’uso intelligente delle risorse è uno degli elementi principali dello sviluppo sostenibile

Abstract [ ITA] : Il testo si sofferma sull’analisi del concetto di innovazione e sviluppo sostenibile e sulla evoluzione avvenuta a livello nazionale e internazionale. Inoltre si analizzano i possibili rimedi per rendere l’ambiente ecosostenibile in termini di sviluppo economico alla luce di quanto previsto nel Protocollo di Kyoto del 2015 e in una legge nazionale 113/1992 e succ mod.

Abstract [ ENG] : The essay analyzed the concepts of innovation and sustainable developmentand on the evolution that took place at natinal and international level. Furthermore, the possible remedies to make the environment sustainable in terms of development and innavation are analyzed in the light than provided for in the Kyoto Protocol and in a national law n. 13 /1992 and subsequent amendments.

 

  1. Concetto di INNOVAZIONE e di SVILUPPO SOSTENIBILE

Partiamo dal concetto di innovazione e di sviluppo sostenibile.

Per innovazione si intende l’introduzione di nuove modalità di progettazione, di produzione o vendita di beni o servizi mentre, per sviluppo sostenibile, diciamo subito che l’espressione più nota, universalmente riconosciuta, è datata 1987 quando si diceva:

Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.1

Il concetto di sviluppo sostenibile è tuttavia, già presente nelle disposizioni di apertura del Trattato (art.3, c. 3) e nell’art 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sino ad

acquistare un nuovo significato in seguito al Piano di Azione globale ( Agenda 2030), approvato dalle Nazioni Unite nel settembre del 2015.

Sino a qualche anno fa i termini sostenibilità e innovazione erano ritenuti concetti sostanzialmente opposti, perché molte innovazioni tecnologiche e industriali avevano (e in alcuni casi purtroppo tuttora hanno) un impatto negativo sulla natura e sul benessere delle persone. Oggi invece l’innovazione può essere determinante per migliorare l’ambiente in cui viviamo. Ecco perché si sta diffondendo la necessità di sviluppare modelli di business che, oltre ad essere innovativi, siano anche sostenibili.

Nel 2021 si sono tenuti alcuni importanti eventi che hanno evidenziato a livello internazionale la necessità di un pianeta più sostenibile. L’argomento è stato tra i temi dominanti di COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, programmata a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 sotto la presidenza del Regno Unito. Da quasi tre decenni l’ONU riunisce quasi tutti i Paesi della terra per i vertici globali sul clima – chiamati COP – ovvero “Conferenza delle Parti”. Da allora il cambiamento climatico è passato dall’essere una questione marginale a diventare una priorità globale. 

Ma vediamo cosa si intende per cambiamento climatico…

  1. CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il cambiamento climatico (climate change) si definisce come la variazione della media di uno o più parametri ambientali e climatici, quali ad esempio la temperatura, le precipitazioni, la nuvolosità….

La maggior parte degli scienziati afferma che le emissioni di anidride carbonica di origine antropica sono superiori al quantitativo di CO2 che gli oceani e le piante possono assorbire, altri studiosi affermano che si tratta di fenomeni ciclici.

In entrambi e casi, l’aumento dei gas serra , per eccellenza l’anidride carbonica, sta portando ad un incremento medio della temperatura, percepibile ogni giorno: non solo infatti le estati sono più caldi e torridee le precipitazioni invernali hanno un carattere più impetuoso, ma come avrete tutti notato, è oggi difficile percepire anche e solo le stagioni intermedie.

Dal 1880, anno dal quale si registra sistematicamente la temperatura del Pianetaad oggi, la temperatura media è aumentata di un grado e, l’aumento è avvenuto negli ultimi 40 anni.

Cambiamento climatico nella Giurisprudenza italiana

A differenza di quanto riscontrabile in altri Stati europei (Olanda, Germania, Francia, Irlanda) ed extraeuropei (recentemente censiti dall’Unep nel Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review, Nairobi, 2020), non esiste ancora, in Italia, una giurisprudenza esplicitamente ed esclusivamente dedicata al tema del cambiamento climatico antropogenico e alle connesse obbligazioni, pubbliche e private, di adempimento.2

Tuttavia dobbiamo considerare le decisioni della Corte costituzionale nn. 124/2010 e 85/2012, e quelle del Consiglio di Stato sez. V n. 4768/2012, sez. VI n. 4567/2016, Ad. plen. n. 9/2019, e sez. V n. 677/2020, collocano le fonti internazionali di diritto climatico tre le “norme interposte” di cui all’art. 117 comma 1 della Costituzione, in quanto tali sovraordinate alle altre fonti primarie e integrative dei parametri di legittimità dell’agire pubblico e privato. In tale ottica, tra l’altro, il recente TAR Campania, Salerno, n. 259/2020, ha ritenuto illegittimo un provvedimento di compatibilità ambientale privo di valutazioni di contenuto climatico nel quadro appunto degli impegni internazionali (come, del resto, richiesto dall’art. 3-bis del d.lgs. n. 152/2006).

Inoltre, all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2019 si deve invece l’emersione del quarto spunto: il dovere di perseguire il «preminente interesse della collettività alla graduale riduzione della componente di anidride carbonica presente nell’atmosfera», cui corrisponde il «superiore interesse» a contrastare il cambiamento climatico da parte dello Stato, «da intendersi sia come Stato-persona, in rapporto ai vincoli internazionali …, sia come Stato-comunità in rappresentanza dell’interesse collettivo al miglioramento della qualità ambientale».
Con questa decisione, i contorni della giurisprudenza italiana sul fenomeno del cambiamento climatico appaiono tratteggiati nei loro elementi basilari.
Se la valutazione legale delle emissioni di gas non è riducibile né al rispetto formale dei limiti di legge né alla mera conformità amministrativa, radicandosi invece nelle acquisizioni evolutive della scienza sulla loro tollerabilità per salute e ambiente (Corte cost. n. 127/1990), il principio del «
favor» e della «massima diffusione dell’energia rinnovabile» orienta e condiziona la discrezionalità pubblica, nel perseguimento del «fine» di «eliminare la dipendenza dai carburanti fossili» (Corte cost. Cit. supra al punto 2) per l’interesse «preminente» alla riduzione delle concentrazioni dei gas serra quale concretizzazione effettiva dell’interesse «superiore» dello Stato-persona/Stato-comunità a contrastare il cambiamento climatico (Cons. St. Ad. plen. cit.), così adempiendo a un sistema specifico di fonti di diritto internazionale “interposte” tra Costituzione e leggi interne .

Il Clima non è oggetto di una specifica definizione giuridica. Il diritto europeo3 e i diritti ambientali statali ne accennano utilizzando formule del tipo “fattori climatici ai sensi dell’art 5 del dlgs n. 152/2006.

Tuttavia, il clima è un presupposto condizionante il diritto, regola le relazioni tra i viventi divenendo una fonte di fatto coinvolgendo oggetti dell’azione umana.

Del resto clima, cambiamento climatico e diritto sono stati storicamente intrecciati

 

  1. INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ – AGENDA 2030

I cambiamenti climatici costringono necessariamente ad orientare l’innovazione verso nuovi servizi digitali, sostenibili by design, e verso prodotti innovativi sviluppati in questo senso. I processi di innovazione stanno includendo in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia ecologica (PLANET), economica (PROFIT) e sociale (PEOPLE). Queste tre dimensioni trovano articolazione nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030.

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura.

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in meniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologia – e mirano a porre fine alla povertà a lottare contro l’ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

Tuttavia dopo le ultime vicissitudini a livello mondiale dovremmo considerarne una terza ed una quarta P rispettivamente PACE e PASTNERSHIP

Ogni Paese del pianeta è tenuto a fornire il suo contributo per affrontare queste grandi sfide verso un sentiero sostenibile, sviluppando una propria Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

In Italia è stata istituita la Cabina di regia “Benessere Italia”, l’organo della Presidenza del Consiglio cui spetta il compito di “coordinare, monitorare, misurare e migliorare le politiche di tutti i Ministeri nel segno del benessere dei cittadini”. Un passo avanti per dotare l’Italia di una governance per l’Agenda 2030, uno strumento che permetterà al Governo di promuovere un benessere equo e sostenibile attraverso la definizione di nuovi approcci e nuove politiche.

Rigenerazione equo sostenibile dei territori, mobilità e coesione territoriale, transizione energetica, qualità della vita, economia circolare sono le cinque macro aree in cui si sviluppano le sue linee programmatiche. Pongono al centro la persona e mirano alla promozione di stili di vita sani, alla definizione di tempi di vita equilibrati, alla progettazione di condizioni di vita eque, alla promozione di azioni finalizzate allo sviluppo umano, alla formazione continua.

  1. A livello nazionale lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 è rappresentato dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata dal CIPE con Delibera n. 108/2017. Si tratta di un provvedimento che prevede un aggiornamento triennale e “che definisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale per dare attuazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

L’attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile deve raccordarsi con i documenti programmatici esistenti, in particolare con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e più in generale il Documento di Economia e Finanza (DEF). Le azioni proposte e gli strumenti operativi devono conciliarsi, inoltre, con gli obiettivi già esistenti e vincolanti a livello comunitario.

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2017-2030 si configura come lo strumento principale per la creazione di un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali, come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo.

Un aspetto innovativo dell’Agenda 2030 è l’attenzione rivolta al fenomeno delle disuguaglianze. In assenza di un’adeguata strategia di intervento, diversi fattori possono contribuire ad alimentare una polarizzazione tra diverse situazioni. Per questo motivo è necessario individuare e condividere le politiche che possono rilanciare la crescita e renderla sostenibile nel lungo periodo.

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile si basa, infatti, su un approccio multidimensionale per superare le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali e perseguire così uno sviluppo sostenibile, equilibrato ed inclusivo. Tale approccio implica l’utilizzo di un’ampia gamma di strumenti, comprese le politiche di bilancio e le riforme strutturali.

Il piano aggiorna la precedente “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010″, ma ne amplia il raggio d’azione, integrando gli obiettivi contenuti nella Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

E’ strutturata in cinque aree di intervento, corrispondenti alle “5P” dello sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda 2030, ciascuna delle quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l’Italia, correlati agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e richiamano alla profonda interrelazione tra dinamiche economiche, crescita sociale e qualità ambientale, aspetti conosciuti anche come i tre pilastri dello sviluppo sostenibile.

Persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e promuovere salute e benessere per garantire le condizioni per lo sviluppo del capitale umano;

Pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di biodiversità e tutelando i beni ambientali e colturali;

Prosperità: affermare modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo occupazione e formazione di qualità;

Pace: promuovere una società non violenta ed inclusiva, senza forme di discriminazione. Contrastare l’illegalità;

Partnership: intervenire nelle varie aree in maniera integrata.

Un passo importante per l’attuazione di Agenda 2030 in Italia è rappresentato dalla Legge di bilancio 2017.

I 17 Goals dell’Agenda 2030 sono, inoltre, richiamati anche nel recente Piano per il Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l’Italia.

  1. LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL PANORAMA NAZIONALE

Le sollecitazioni provenienti da fonti sovranazionali hanno influenzato l’evoluzione del quadro normativo interno a partire dalla modifica della nostra Costituzione.4

Segnatamente, vengono in rilievo:

La modifica dell’art 9, con l’aggiunta di un terzo comma in cui si affida alla Repubblica, oltre alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, anche la tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future;

La modifica dell’art. 41, ai sensi del quale l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Inoltre, sempre nell’ambito dell’art 41, al terzo comma viene espressamente detto che , forme di programmazione e controllo dell’iniziativa privata possano aversi solo a fini ambientali, oltre che sociali come originariamente previsto.

Sembrerebbe che tale modifica abbia posto la nostra Nazione in una posizione paritaria rispetto alle altre.

C’è da dire, tuttavia che “ la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” avevano comunque avuto il loro ingresso nella nostra Costituzione già con la riforma dell’art 117 lett. S, tra le materie in cui lo Stato ha una competenza esclusiva. Non solo, ma nell’art 9, 32 e 44 della Cost se n’è sempre individuato il fondamento.

La stessa Corte Costituzionale con la Sent. N. 200 del 2012, afferma che “ l’iniziativa economica trova i suoi limiti, nell’esigenza di garantire “ la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, nel paesaggio…”

Il valore ambientale era già presente nel nostro ordinamento almeno sul piano interpretativo.

Le modifiche introdotte che mirano nella direzione di una economia sostenibile si spiegano e vengono giustificate dalla nascita di una consapevolezza che il nostro Pianeta ha purtroppo dei limiti e quindi bisognerà orientare la crescita e la competitività delle imprese verso nuovi modelli dettati dall’Unione europea.

  1. LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL PANORAMA COMUNITARIO

Il principio di sviluppo sostenibile è presente negli obiettivi dell’Unione Europea sia nelle sue azioni interne che in quelle esterne. Inoltre, lo sviluppo sostenibile è specificamente indicato come principio comunitario nel preambolo del TUE, tuttavia esso non è menzionato come base giuridica della politica ambientale comunitaria. Il diritto dell’UE, in particolare il TUE e il TFUE, fa riferimento allo sviluppo sostenibile già nel 1992, allorquando il Trattato di Maastricht menzionava la necessità di avviare “una crescita sostenibile e non inflazionistica nel rispetto dell’ambiente” e “la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, e più in particolare dei 3più svantaggiati tra loro”. L’art. 2 inoltre definiva tra gli obiettivi dell’allora Comunità Europea l’intenzione di promuovere “una crescita sostenibile, non- inflazionaria e rispettosa in relazione all’ambiente umano”. 
In questo contesto appare quindi logico sottolineare che, a livello di Unione Europea, la politica ambientale è fortemente condizionata dalla necessità di equilibrare la crescita economica alla protezione ambientale, tenendo debitamente in conto la preoccupazione per la salvaguardia ambientale anche per le generazioni future.

Il criterio della sostenibilità dello sviluppo è stato poi ripreso con una leggera variazione nel testo del trattato modificato ad Amsterdam nel 1999 (in particolare nel preambolo e negli articoli 2 e 6), inteso come un obiettivo dell’integrazione europea. La Comunità e gli Stati membri infatti, mediante il Trattato di Amsterdam, dimostravano chiaramente l’intento collettivo di dare un nuovo slancio alla politica ambientale europea, conferendo significatività e rilevanza a quanto era già stato sancito nel 1987 attraverso il rapporto Brundtland. Ad oggi, lo sviluppo sostenibile è specificato nell’articolo 3 del TFUE come segue: “L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico”. In questa prospettiva, l’attenzione si concentra sullo sviluppo sostenibile dell’Europa. La rilevanza internazionale dello sviluppo sostenibile è però menzionata al paragrafo 5 del medesimo articolo, che così dice: “Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite”. In tale circostanza, il testo prende quindi in considerazione “lo sviluppo sostenibile della Terra”, andando quindi a focalizzarsi prima facie sulle problematiche ambientali connesse al principio in questione. Pare però logico che anche per altre tematiche, come nel caso dell’eradicazione della povertà, il Trattato consideri già in nuce la vasta gamma di interpretazioni applicative del concetto di sviluppo sostenibile.

All’interno del TUE, sono quindi incorporate le tre dimensioni centrali dello sviluppo sostenibile, vale a dire gli aspetti sociali, ambientali ed economici intesi quale un unico corpus di elementi direttamente ascrivibile al genus più ampio del principio di sviluppo sostenibile. Nonostante il TUE ed il TFUE non presentino al loro interno una chiara interpretazione del principio di sviluppo sostenibile, alla luce dell’azione comunitaria nel concretizzare un principio normativo di natura internazionale, i Trattati intendono implicitamente rimettere la sua corretta interpretazione – e quindi applicazione giuridico-politica – direttamente alle istituzioni europee attraverso l’attività legislativa e amministrativa degli organi in questione. Assodata quindi la vaghezza interpretativa del principio oggetto di studio, se ne deduce che la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea si attribuisce una piena discrezionalità nell’interpretazione del principio, evitando al contempo di affermare in maniera esplicita un’univoca esegesi al concetto di sviluppo sostenibile. Bisogna infatti tenere a mente che nell’ambito della politica ambientale del Diritto dell’Unione Europea, è fatta chiara distinzione tra i principi e gli obiettivi ambientali dell’UE, nei quali non si può sottostimare la stretta connessione che, nella definizione di politiche di sviluppo sostenibile, pone in relazione i primi con i secondi.
I principi, di natura prettamente giuridica, devono essere correttamente bilanciati con gli obiettivi, che presentano una natura applicativa ibrida sia legale che politica. Se ne deduce che, nella sua complessità intrinseca del concetto di Sviluppo Sostenibile, ciascuna istituzione ne attribuisce connotati e definizioni differenti, sulla base dell’avvaloramento del principio contenuto all’interno dei Trattati ovvero sulla realizzazione di obiettivi specifici che richiedono interpretazioni differenti dello stesso.

Sotto questo aspetto, si potrebbe affermare che l’interpretazione che meglio andrebbe a configurare lo sviluppo sostenibile all’interno dell’UE potrebbe essere quella di migliorare gli standard di vita dei cittadini europei, rafforzare il progresso sociale ed economico nell’UE pur tenendo a mente il concetto centrale di protezione della natura e del patrimonio ambientale europeo nel suo complesso. Tuttavia, si potrebbe sostenere che nel diritto dell’UE la connessione tra sviluppo sostenibile e regolamentazione ambientale è poco chiara e alquanto controversa. Alcuni autori sostengono a tal proposito che lo sviluppo sostenibile offre l’opportunità di privilegiare gli interessi economici a breve termine e può quindi pregiudicare la protezione dell’ambiente. In realtà, la Corte di giustizia non si è impegnata a definire le implicazioni giuridiche dello sviluppo sostenibile e di solito è affidata ai documenti politici dell’UE per fornire indicazioni sullo sviluppo sostenibile. Questo è in particolare il caso della strategia “Europa 2020” (in seguito rilanciata con Europa 2030) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva configurandosi quale tabella di marcia per la crescita nell’UE nel decennio appena avviato.

  1. INIZIATIVE STRATEGICHE

A) GREEN DEAL O PATTO VERDE EUROPEO

Tra le iniziative strategiche proposte dalla Commissione Europea, con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050, ricordiamo il Green Deal o Patto verde europeo

Per realizzare il Green Deal europeo è necessario trasformare l’economia per un futuro sostenibile, per ripensare, ad esempio, le politiche per l’approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori dell’economia: industria, produzione e consumo, grandi infrastrutture, trasporti, prodotti alimentari e agricoltura, edilizia, tassazione e prestazioni sociali.

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l’Europa e il mondo. Per superare queste sfide, il Green Deal europeo trasformerà l’UE in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che:

  1. nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra

  2. la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse

  3. nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

Il Green Deal europeo è anche la nostra ancora di salvezza per lasciarci alle spalle la pandemia di COVID-19. Un terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di NextGenerationEU e il bilancio settennale dell’UE finanzieranno il Green Deal europeo.

La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell’UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

    1. PROTOCOLLO DI KYOTO – POSSIBILI RIMEDI PER LA RIDUZIONE DI CO2

La CO2, o anidride carbonica, è il principale imputato tra i gas serra, la sua alta concentrazione è responsabile per il 70% del surriscaldamento globale. E’ il nemico numero uno nella crisi climatica, il nemico che se non viene rapidamente reso inoffensivo può portarci alla rottura definitiva dell’equilibro ambientale terrestre. Il problema della CO2 si affronta con due strategie, secondo quanto ha riconosciuto il Protocollo di Kyoto: da un lato diminuire drasticamente le nuove emissioni nell’atmosfera alla fonte, cioè quelle causate dalle attività umane (produzione, trasporti, agricoltura); dall’altra aiutare l’atmosfera a disintossicarsi dalla CO2 in eccesso, attraverso il ricorso a ‘strumenti’ in grado di assorbire l’anidride carbonica, il principale dei quali ci è offerto dalla stessa natura: è la fotosintesi clorofilliana svolta dai vegetali.

Quante volte ne abbiamo sentito parlare a scuola, già dai libri delle scuole elementari. Eppure non sempre ci è stato spiegato quanto sia importante questa funzione non solo per la pianta, ma per tutto l’equilibrio della natura.

Pertanto, conservare e preservare le foreste è una delle attività più importanti che possiamo fare per aiutare il nostro pianeta a ridurre la quantità di CO2 presente nell’atmosfera. Ma anche piantare nuovi alberi è fondamentale perchè gli alberi dobbiamo ripristinare quella parte di ‘polmone verde’ che il nostro pianeta ha già perso e perchè la fase di crescita di una pianta è quella in cui assorbe più CO2.

Piantare nuovi alberi è un’attività a favore dell’ambiente a cui tutti possono partecipare: persone, amministrazioni, aziende. Esistono enti e società che facilitano questo compito, mettendo a disposizione un servizio di acquisto di alberi a privati e aziende anche in Paesi esteri, dove la piantumazione può favorire anche l’economia locale e la salvaguardia della biodiversità. In Italia c’è Rete Clima, c’è il progetto Impatto Zero di Lifegate, c’è Treedom, Mugo, Biofarm, Tree-Nation, Regala un albero. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare a livello legistivo, un legge del 1992 la n. 113, nota come Legge di un albero per ogni nato che, nel 2013 subiva una modiìfica con la L.10 del 14 gennaio

  1. LEGISLAZIONE ITALIANA CONTRO LA DEFORESTAZIONE: Legge 29 gennaio 1992, n. 113 e succ modifiche Legge n 10 del 14 gennaio 2013 – IL RUOLO DEI COMUNI ITALIANI E L’INTERVENTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

Le specie vegetali forniscono l’ossigeno e sono al contempo una parte essenziale della catena alimentare del nostro pianeta. Grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l’anidride carbonica e contribuendo alla pulizia dell’aria; incamerano inquinanti come biossidi di zolfo, ozono, ossidi di azoto. Più alberi nelle città, maggiore la termoregolazione ambientale offerta ai centri abitati. Più alberi nelle campagne e nei monti, meno erosione del suolo e dissesto idrogeologico, maggiore salvaguardia degli argini e dei terreni attraversati dalle acque.

Gli alberi non sono belli e utili dal punto di vista biologico e sociale: svolgono fondamentali funzioni e “servizi ecosistemici” per l’umanità: influenzano il microclima migliorando la qualità dell’aria (e la temperatura, attraverso l’ombreggiamento); svolgono un’azione di filtro atmosferico permettendoci di respirare aria pulita e combattono l’inquinamento (anche con la fotosintesi clorofilliana) e fungono da schermo contro il rumore. Il contributo degli alberi è essenziale per l’equilibrio idrogeologico ed ecologico: oltre al dissesto, in loro assenza non potrebbero trovare ospitalità e sostentamento la maggior parte delle specie di fauna selvatica. La presenza degli alberi, infine, dona grazia alle zone urbanizzate.  Gli alberi hanno la capacità di purificare le acque, attraverso il processo della fitodepurazione, con miglioramento dei suoli, in grado di intercettare composti organici ma anche idrocarburi e metalli pesanti. Le radici costituiscono il cuore di questi “impianti naturali” di filtraggio e depurazione, mentre le chiome offrono la termoregolazione e schermano il suolo dal sole e dagli eventi atmosferici e dalla pioggia torrenziale, stabilizzando i terreni in pendenza. Insieme agli ecosistemi dunali, gli alberi (foreste litoranee) aiutano a bloccare l’erosione marina delle coste.

La Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che modifica la precedente Legge Cossiga-Andreotti n.113 del 29 gennaio 1992, conferma l’obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato (cioè per ogni iscrizione all’Anagrafe Comunale): a partire dal 16 febbraio 2013 ciascun Comune sopra i 15.000 abitanti deve così provvedere ad individuare un’area sul proprio territorio comunale da destinare a nuova piccola forestazione urbana, con posa di piante autoctone.

La nuova normativa, che modifica la norma del 1992 limitando l’obbligo solo ai Comuni oltre i 15.000 abitanti ed estendendo invece l’obbligo anche nei confronti dei bambini adottati, introduce inoltre prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali e ridefinisce la Giornata Nazionale dell’Albero celebrata il 21 novembre, con lo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano.

La norma prevede che la messa a dimora forestale deve avvenire entro sei mesi dalla iscrizione all’anagrafe, ed uno specifico “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico” (istituito presso il Ministero dell’Ambiente, a cui i Comuni dovranno inviare le informazioni relative al tipo di albero e al luogo di sua messa a dimora, nell’ambito di un censimento annuale del nuovo verde urbano) vigilerà sul rispetto della nuova Legge.

Questa iniziativa si inquadra nella volontà di promuovere il patrimonio arboreo nazionale e lo sviluppo di verde urbano, una azione che anche Rete Clima si sforza di promuovere in maniera attiva mediante la realizzazione dei propri boschi urbani.

Anche le aziende sono state chiamate dal Protocollo di Kyoto a fare di più per la salvezza del pianeta. D’altra parte per le aziende diventa sempre più importante, anche agli occhi del mercato, distinguersi per le proprie attività di responsabilità sociale, adoperarsi attivamente per la carbon neutrality e comunicare il proprio impegno. Piantare alberi, creare una nuova foresta che porta il proprio nome, è un grande valore per un’azienda, che può coltivare così anche la propria sostenibilità.

La CO2 assorbita dagli alberi, nel corso della loro vita, equivarrà infatti a circa 87.250 kg, una quantità pari a quella potrebbe riempire ben 454 tir. Gli alberi piantati da Cambridge andranno inoltre a unirsi agli altri già presenti sul sito di Treedom, che dalla sua nascita, avvenuta nel 2010 a Firenze, ha contribuito alla piantumazione di più quasi 2 milioni di alberi tra Africa, America Latina, Asia e Italia, portando benefici ambientali, ma anche sociali per tutti i contadini coinvolti nei progetti di piantumazione.

Questi sono pochi esempi, in realtà nel mondo sono migliaia le aziende che promuovono questo genere di progetti, sempre più numerose, dalle multinazionali alle piccole imprese, ognuna può scegliere quanti alberi piantare in base alle proprie capacità. Le grandi multinazionali hanno ovviamente le risorse per generare riforestazioni importanti, come mostra la mappa qui di seguito del World Economic Forum: vediamo nomi importanti come Amazon, Apple, Nestlé, Eni, Mastercard, Shell.

Eppure gli sforzi fatti finora non sono ancora sufficienti, perché se anche il WWF ha rivelato che quasi 59 milioni di ettari di foreste si sono rigenerati dal 2000 (pari alla superficie della Francia), altre ricerche mostrano che nello stesso periodo 386 milioni di ettari di copertura arborea sono stati persi.

Gli scienziati dicono che dobbiamo arrivare a piantare oltre un trilione di alberi per avere un impatto importante e. solo un’area come gli Stati Uniti, potrebbe assorbire circa due terzi delle attuali emissioni di gas serra derivanti da attività umane.

Al vertice G20 di Roma è stato stabilito un nuovo traguardo da raggiungere entro il 2030: piantare mille miliardi di alberi per salvare il nostro pianeta.

Complessivamente, nel mondo gli alberi piantati ogni anno sono meno di quelli che vengono abbattuti. La sola riforestazione, quindi, non è sufficiente per assorbire il carbonio in eccesso prodotto dall’uomo negli ultimi anni.

È perciò fondamentale sostenere progetti di salvaguardia delle foreste esistenti e contrastare così il cambiamento climatico.

Conclusioni

Le emissioni in atmosfera causati dalle attività umane e dai comportamenti difficili da modificare hanno causato danni notevoli e ingenti su tutto l’ecosistema e sulla salute umana.

Uscire dall’emergenza planetaria ecosistemica e climatica non è semplice ed è piuttosto urgente, vi è la necessità di arrestare non oltre il 2030 l’aumento della temperatura. Intervenire sui fattori produttivi è sicuramente necessario ma molto farraginoso, modificare alcuni stili di produzione e di vita è un processo che richiede tempo e soprattutto denaro.

L’unica cosa immediata e semplice che le istituzioni, non solo italiane alla luce della normativa vigente (L. 113/1992 e succ mod), ma internazionali, è sicuramente la piantumazione in tutte quelle aree pubbliche abbandonate, deserte di alberi ed arbusti fondamentali per la mitigazione del clima, la regolazione delle piogge e la riduzione di Co2 nell’aria.

Oltre tutti i comportamenti necessari ad abbattere le emissioni, la cosa importante che ciascun essere umano deve ricordare è che IL PIANETA E’ UN BENE PREZIOSO CHE E’ STATO PRESTATO ALLA NOSTRA GENERAZIONE E CHE CONSEGNEREMO ALLE GENERAZIONI FUTURE.

Bibliografia

  • Gse Mini guida alle rinnovabili e all’efficienza energetica IV edizione

  • Michele Carducci Cambiamento Climatico (diritto costituzionale) Estratta De Gesta

  • T. Kramer, Sustainable Development in the EC, in H. Bugge e C. Voigt (eds), Sustainable Development in International and National Law, Groningen, Europa Law, 2008, p.379 ss.

  • Il Trattato di Maastricht ha introdotto questi riferimenti negli art. 2 e art. 130 del TC.

Sitografia

  • https://ourworldindata.org/deforestation

  • https://reteclima.it

  • https://www.isprambiente.gov.it

  • https://www.temicamera.it

  • https://www,gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/22/g000019/sg

INDICE

CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE E DI INNOVAZIONE

CAMBIAMENTO CLIMATICO

INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ – AGENDA 2030

LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL PANORAMA NAZIONALE

LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL PANORAMA COMUNITARIO

INIZIATIVE STRATEGICHE : A) GREEN DEAL O PATTO VERDE EUROPEO B) PROTOCOLLO DI KYOTO

LEGISLAZIONE ITALIANA CONTRO LA DEFORESTAZIONE: LEGGE 29 GENNAIO 1992, N 113 E SUCC MODIFICHE LEGGE N 10 DEL 14 GENNAIO 2013

 

1 Rapporto Bruntland 1987 Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (Wced)

2 Pende il contenzioso amministrativo, promosso da ENI contro la sanzione dell’Antitrust per «infondati vanti ambientali» del prodotto fossile “diesel+“, vertente sul c.d. “Greenwashing” nella comunicazione commerciale delle aziende climalteranti.
Una sessantina di cittadini ha avviato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Ministero dello sviluppo economico, in merito a un nuovo metanodotto, autorizzato e prorogato ignorando le dichiarazioni di emergenza climatica del Governo stesso e del Parlamento europeo e senza previa valutazione di compatibilità e utilità climatica dell’infrastruttura nel nuovo scenario di drastico abbattimento delle emissioni di gas serra, sancito dal “
green deal” europeo (almeno – 55% entro il 2030), e di rispetto del bilancio di carbonio, da non sforare per mantenersi nei limiti di aumento della temperatura, concordati dall’Accordo di Parigi a salvaguardia della stabilità termodinamica del pianeta (tra 1,5°C e 2°C).
Infine, è imminente l’avvio della prima causa civile contro lo Stato per inadempimento climatico, intitolata “
Giudizio Universale” (www.giudiziouniversale.eu).

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4 La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la proposta di legge costituzionale A.C. 3156-B recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”. Votazione: 468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti. La proposta di legge costituzionale era stata approvata, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il 3 novembre 2021, e già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, il 9 giugno 2021 (A.S. 83 e abbinati) e dalla Camera il 12 ottobre 2021 (A.C. 3156). In seguito all’avvenuta approvazione da parte di entrambe le Camere nella seconda votazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei loro componenti, la legge costituzionale sarà promulgata, non essendo possibile in tale ipotesi presentare richieste di referendum confermativo, ai sensi dell’art. 138, terzo comma, della Costituzionale.

[2] Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (GU n. 44 del 22-2-2022), in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/22/22G00019/sg.