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IMPIEGO PUBBLICO: segretari comunali e provinciali

CORTE COSTITUZIONALE   8 giugno – 19 luglio 2022 SENTENZA N. 181

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Segretari comunali e provinciali - Abrogazione, in
  sede di conversione di  decreto-legge,  dei  diritti  di  rogito  -
  Permanenza limitata ai segretari privi di qualifica dirigenziale  o
  in servizio in enti locali privi di personale con tale qualifica  -
  Denunciata violazione dei principi della decretazione d'urgenza, di
  ragionevolezza e di uguaglianza, del  diritto  a  una  retribuzione
  proporzionata nonche' dei principi di buon andamento, certezza  del
  diritto  e  del  legittimo  affidamento  -  Inammissibilita'  delle
  questioni. 
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
  nella legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 10, comma 2-bis, anche  in
  combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo. 
- Costituzione, artt. 3, 36, 77 e 97. 

(GU n.29 del 20-7-2022 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge  11
agosto 2014, n. 114, anche in combinato disposto con il comma 1 dello
stesso art. 10, promosso dal Tribunale ordinario  di  Lucca,  sezione
lavoro, nel procedimento vertente  tra  P.M.  L.F.  e  il  Comune  di
Massarosa, con ordinanza del 15 luglio 2021, iscritta al n.  174  del
registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti l'atto di costituzione di P.M. L.F., nonche'  gli  atti  di
intervento di V. S. e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore
Maria Rosaria San Giorgio; 
    uditi gli avvocati Giovanni Pellegrino per V. S., in collegamento
da remoto, ai sensi del punto 1) del  decreto  del  Presidente  della
Corte del 18 maggio 2021, Andrea Pertici per P.M. L.F.  e  l'avvocato
dello Stato Ruggero di Martino per il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al n. 174 del registro  ordinanze  del
2021, il Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, ha  sollevato,
in riferimento  agli  artt.  3,  36,  77  e  97  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10,  comma  2-bis,
del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge  11
agosto 2014, n. 114, anche in combinato disposto con il comma 1 dello
stesso art. 10, nella parte in  cui  «limita  l'attribuzione  di  una
quota dei diritti di rogito spettanti all'Ente  locale  ai  segretari
comunali che  non  abbiano  qualifica  dirigenziale  o  che  prestino
servizio  in  Enti  locali   privi   di   personale   con   qualifica
dirigenziale, anziche' prevederla per tutti i  segretari  comunali  e
provinciali». 
    Il rimettente riferisce che, nel procedimento pendente dinnanzi a
se', instaurato con ricorso ai sensi  dell'art.  414  del  codice  di
procedura civile, P.M. L.F. ha domandato, nei confronti del Comune di
Massarosa, il riconoscimento dei diritti di  rogito  per  l'attivita'
prestata in qualita' di segretario comunale, per il periodo di  tempo
compreso tra il 2 gennaio 2016 e il 3 novembre  2019.  Il  Comune  le
avrebbe negato la corresponsione di tali  diritti  proprio  in  forza
della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90  del
2014, aggiunto dalla legge di conversione, che cosi'  recita:  «Negli
enti  locali  privi  di  dipendenti  con  qualifica  dirigenziale,  e
comunque a  tutti  i  segretari  comunali  che  non  hanno  qualifica
dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al  comune  ai
sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre  1973,
n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente  articolo,  per  gli
atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella  D  allegata  alla
legge  8  giugno  1962,  n.  604,  e  successive  modificazioni,   e'
attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore  a
un quinto dello stipendio in godimento». 
    Le  questioni  sarebbero  rilevanti  in  quanto,  ad  avviso  del
rimettente, la norma censurata «impedisce, cosi' come  formulata,  di
accogliere le pretese avanzate dalla ricorrente». 
    Quanto al requisito della non manifesta infondatezza, il  giudice
a quo rinviene anzitutto un vulnus  all'art.  3  della  Costituzione,
sotto il profilo della disparita' di  trattamento  all'interno  della
categoria dei segretari  comunali  e  provinciali,  segnatamente  tra
coloro che sono inquadrati nella «prima fascia»  e  coloro  che  sono
invece inquadrati nella «fascia inferiore», nonche'  tra  coloro  che
svolgono le funzioni in enti locali privi di personale con  qualifica
dirigenziale e  coloro  che  prestano  la  propria  attivita'  presso
un'amministrazione che annovera nel proprio organico  dipendenti  con
tale qualifica. Il rimettente ricorda che la competenza dei segretari
comunali e provinciali a rogare gli atti dell'ente locale  risale  al
regio decreto 3 marzo 1934, n.  383  (Approvazione  del  testo  unico
della legge comunale e provinciale), il cui  art.  89  delineava  «il
carattere autonomo dell'attivita'  di  rogito»  rispetto  alle  altre
competenze degli stessi segretari, con conseguente  attribuzione  «di
un autonomo - e ragionevole - compenso». Quella  di  cui  si  discute
costituirebbe una competenza «autonoma e del tutto peculiare rispetto
alle altre  funzioni  che  il  segretario  esercita  alle  dipendenze
dell'ente  locale»,  cui   sono   sottese   «diverse   e   specifiche
responsabilita', eccedenti l'ambito delle attribuzioni  riconducibili
al segretario in base al rapporto di Pubblico Impiego». 
    La norma  censurata,  sotto  altro  aspetto,  confliggerebbe  con
l'art. 36 Cost., per la  violazione  del  diritto  dei  segretari  di
ricevere una retribuzione per le proprie prestazioni commisurata alla
quantita' e alla qualita' del lavoro. Costoro vedrebbero,  di  fatto,
«neutralizzata»  l'attivita'  di  rogito,   attraverso   il   mancato
riconoscimento del relativo compenso. 
    L'eliminazione dei diritti  di  rogito  violerebbe,  altresi',  i
principi di certezza del diritto e di  legittimo  affidamento,  posto
che la categoria in questione, ai sensi dell'art.  37  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e  provinciali,
sottoscritto  il  16  maggio  2001,  «fa  affidamento  su  tale  voce
stipendiale». 
    Emergerebbe,  poi,  ancora,  il  contrasto   delle   disposizioni
censurate   con   l'art.   3   Cost.,   tanto   sotto   il    profilo
dell'eguaglianza, quanto sotto quello della  ragionevolezza,  poiche'
si  determinerebbero  trattamenti  differenziati  all'interno   della
categoria dei segretari comunali e provinciali,  ancorche'  svolgenti
la medesima funzione. Ne' sarebbe dato comprendere il motivo per  cui
i diritti di segreteria vengano riconosciuti solo  se  il  segretario
sia inserito in una fascia inferiore o svolga la propria attivita' in
un ente privo di dirigenti. A giudizio del  rimettente  non  potrebbe
invocarsi, in  proposito,  una  presunta  funzione  «perequativa»  di
differenti trattamenti retributivi, non essendo  peraltro  questa  la
ratio della corresponsione dei diritti di segreteria (posto che, come
rimarca  il  rimettente,  si   tratta   di   voce   variabile   della
retribuzione, e comunque potenzialmente assente). 
    L'asserita funzione perequativa non potrebbe  giustificarsi  alla
luce dell'istituto del cosiddetto  "galleggiamento",  il  quale  «non
opera automaticamente» e, anche nei casi in cui  opera,  non  sarebbe
tale da escludere che al segretario «galleggiato» possano  ugualmente
spettare i  diritti  di  segreteria  (condizione  che  -  precisa  il
rimettente - ben puo' verificarsi  nei  casi  in  cui  un  segretario
comunale presti la propria opera presso  Comuni  diversi,  dei  quali
almeno uno sia dotato di posizioni dirigenziali). 
    In definitiva,  sarebbe  da  escludere  che  la  norma  censurata
persegua  una  finalita'  perequativa,  essendo   invece   «tale   da
determinare  un'irragionevole  disparita'  di   trattamento   fra   i
consiglieri  [recte:  segretari]  comunali  e   provinciali,   quindi
un'irragionevole difformita' in grado di inficiare la progressione in
carriera dei lavoratori pubblici, cosi' violando i  principi  di  cui
all'articolo 97 della Costituzione». 
    Infine,  a  giudizio  del  rimettente,  la  norma   censurata   -
introdotta in sede di conversione  in  legge  -  sarebbe  disomogenea
rispetto al  contenuto  del  decreto-legge  n.  90  del  2014  e  non
giustificata da una situazione di necessita' e  di  urgenza  tale  da
legittimare l'utilizzo, da parte del legislatore, della  decretazione
d'urgenza: donde il vulnus all'art. 77 Cost. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per l'inammissibilita' e,  comunque,  per  la  non
fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    Richiamato «l'obiettivo di contenimento  della  spesa  pubblica»,
perseguito dal legislatore del 2014, la difesa erariale  osserva  che
la   disposizione   censurata   troverebbe   giustificazione    nelle
«peculiarita'  del  sistema  retributivo   dei   segretari»   e,   in
particolare,  nel  «meccanismo  di  allineamento  retributivo».  Essa
assolverebbe «ad una ratio perequativa e  recuperatoria»  e  sarebbe,
pertanto, conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalita'  e
sufficienza della  retribuzione,  oltre  che  al  principio  di  buon
andamento della pubblica  amministrazione.  Ne'  sarebbe  violato  il
legittimo affidamento dei  segretari  in  servizio,  sia  perche'  la
disciplina dei  diritti  di  rogito  si  porrebbe  al  di  fuori  del
perimetro della contrattazione collettiva  (non  rivestendo,  dunque,
alcun rilievo la previsione di cui all'art. 37  del  CCNL  16  maggio
2001, invocato dal rimettente), sia  perche'  la  legge  ha  comunque
escluso l'efficacia retroattiva della  disposizione  in  esame  (come
previsto dal comma 2-ter dell'art.  10  del  d.l.  n.  90  del  2014,
anch'esso introdotto in sede di conversione). 
    Quanto alla dedotta violazione dei requisiti per la  decretazione
d'urgenza, la difesa statale  osserva  che  la  finalita'  perseguita
dalla norma censurata (consistente nell'incremento delle  risorse  di
bilancio disponibili per le amministrazioni locali) e'  coerente  con
l'obiettivo di efficienza della pubblica amministrazione,  richiamato
dalla rubrica del Titolo I del d.l. n. 90 del 2014  (all'interno  del
quale  e'  collocato  l'art.  10).  Sarebbe  pertanto  da   escludere
l'ipotesi della «evidente carenza» del requisito della necessita'  ed
urgenza di provvedere (e' citata la sentenza di questa Corte  n.  133
del 2016). Inoltre, quelle introdotte  in  sede  di  conversione  non
sarebbero  affatto  norme  estranee  rispetto  all'oggetto   o   alla
finalita' del decreto-legge suddetto. 
    3.- Si e' costituita  nel  presente  giudizio  P.M.  L.F.,  parte
ricorrente nel procedimento a quo, concludendo  per  l'illegittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  censurate  dal   rimettente.   A
giudizio della parte la funzione di rogito,  «autonoma  e  del  tutto
specifica rispetto alle altre funzioni  che  il  segretario  esercita
alle  dipendenze  dell'ente  locale»,  eccederebbe   l'ambito   delle
attribuzioni normalmente riconducibili al pubblico impiego,  e  tanto
giustificherebbe la previsione di un «autonomo compenso». 
    Nell'aderire alle censure svolte dal giudice rimettente, la parte
osserva che sarebbe, anzitutto, violato  il  diritto  a  ricevere  un
compenso per le proprie prestazioni, ai sensi dell'art. 36 Cost.,  in
quanto  verrebbe  eliminata  «la  remunerazione  di  una   "attivita'
effettivamente  svolta"»,  anche   «avuto   riguardo   al   contratto
collettivo che, nel caso, prevede la corresponsione  dei  diritti  di
segreteria».  La  fattispecie   in   questione,   peraltro,   sarebbe
differente  rispetto  a  quella  concernente   la   riduzione   delle
cosiddette "propine" per gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato,
oggetto della sentenza n. 236 del 2017  di  questa  Corte:  cio',  in
quanto non sarebbe praticabile un confronto  tra  detta  categoria  e
quella dei segretari comunali e provinciali,  sia  «in  virtu'  delle
differenze di status giuridico ed economico», sia perche' - nel  caso
oggi all'esame di questa Corte - non verrebbe in  considerazione  una
«riduzione» di «voci premiali» ma,  piuttosto,  l'eliminazione  dello
specifico corrispettivo per un'attivita' svolta. 
    La circostanza, poi, che simile eliminazione colpisca solo alcuni
segretari e non altri, in assenza di  «alcun  criterio  ragionevole»,
potrebbe innescare un «disincentivo» a svolgere l'attivita' di rogito
(che, per sua  natura,  sarebbe  una  funzione  «a  richiesta»),  con
ripercussioni negative sulle stesse risorse dell'ente  (il  quale  si
vedrebbe, a sua volta, privato dei diritti di segreteria, versati dai
contraenti) e sull'efficienza della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.). 
    Quanto al parametro di cui all'art. 3  Cost.,  la  parte  ricorda
che, secondo la giurisprudenza di  questa  Corte,  le  differenze  di
trattamento previste dalla legge, per risultare legittime, dovrebbero
essere giustificabili in vista  della  tutela  di  diversi  valori  o
diritti costituzionalmente rilevanti (e' citata la  sentenza  n.  163
del 1993). Nel caso di specie, idonea  giustificazione  non  potrebbe
essere rinvenuta nel supposto intento della  norma  di  svolgere  una
«funzione perequativa» in favore di  quei  segretari  che  godono  di
retribuzioni inferiori. Al  contrario,  proprio  la  norma  censurata
finirebbe con il determinare «gravi e  irragionevoli  sperequazioni»,
in considerazione degli effetti prodotti dall'istituto del cosiddetto
"galleggiamento" che trova applicazione per i  segretari  comunali  e
provinciali ai quali, a determinate condizioni,  e'  riconosciuto  un
trattamento retributivo equiparato a quello dei  dirigenti  dell'ente
locale. 
    Sotto  altro  aspetto,  non  potrebbe  sostenersi  la  prevalenza
dell'interesse pubblico al mantenimento, in favore degli enti locali,
di maggiori risorse. I diritti di rogito sarebbero  infatti  estranei
alla questione della riduzione della spesa pubblica, «trattandosi  di
compensi che si autoalimentano»,  e  la  loro  eliminazione  potrebbe
addirittura   cagionare   un   costo   all'amministrazione    laddove
quest'ultima, a fronte del rifiuto del proprio segretario  di  rogare
gli  atti  (in  quanto  disincentivato  dalle  norme  sospettate   di
illegittimita' costituzionale), dovesse rivolgersi all'esterno. 
    Riguardo, infine, alla  dedotta  violazione  dei  principi  sulla
decretazione d'urgenza, di cui all'art. 77 Cost.,  la  parte  osserva
che la norma di cui al comma 2-bis dell'art. 10 del d.l.  n.  90  del
2014,  introdotta  in  sede  di  conversione,  sarebbe   «disomogenea
rispetto al contenuto del decreto-legge», non essendo volta ne' a  un
piu'  razionale  impiego  dei   dipendenti   pubblici   ne'   a   una
semplificazione  dell'azione  amministrativa,  che  costituivano   le
esplicite finalita'  del  decreto.  Sotto  altro  profilo,  essa  poi
sconterebbe una «evidente mancanza» dei presupposti  straordinari  di
necessita' e di urgenza, come richiesto dalla costante giurisprudenza
costituzionale. 
    4.- Nel giudizio  dinnanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto  ad
adiuvandum V. S., sostenendo di essere a cio' legittimato  in  quanto
segretario comunale, con idoneita' alla  titolarita'  delle  funzioni
presso Comuni «di classe 1^A», ed avendo svolto le relative  funzioni
presso il Comune di Lecce. 
    L'interveniente  riferisce  che  l'amministrazione  comunale   ha
rigettato la sua istanza di liquidazione della quota dei  diritti  di
rogito, afferente agli atti da lui rogati dopo  l'entrata  in  vigore
del d.l. n. 90 del 2014. Avverso tale diniego lo stesso  ha  proposto
ricorso, attualmente pendente in grado di appello dinnanzi alla Corte
d'appello di Lecce. 
    5.- Sono  pervenute  in  giudizio  alcune  opinioni  scritte,  in
qualita' di amici  curiae,  ai  sensi  dell'art.  4-ter  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  vigente
ratione temporis. Tali opinioni sono state ammesse  con  decreti  del
Presidente di questa Corte del 19 e del 28 aprile 2022. 
    5.1.- In particolare, e' pervenuta un'opinione scritta  da  parte
dell'Associazione  nazionale  professionale  segretari   comunali   e
provinciali "G.B. Vighenzi". L'associazione lamenta la «grave lesione
della  professionalita',  delle  aspettative  e   dell'immagine   dei
segretari comunali e provinciali» come conseguenza  dell'introduzione
delle norme censurate, e si sofferma, in particolare,  sulla  censura
relativa alla violazione dell'art. 3 Cost., anche con  riguardo  alle
conseguenze  che   derivano   dall'applicazione   dell'istituto   del
cosiddetto "galleggiamento", oltreche' sugli altri parametri  evocati
nell'ordinanza di rimessione. 
    5.2.- L'associazione FEDIR-  Federazione  dirigenti  e  direttivi
pubblici  ha  depositato  un'opinione  scritta  dall'analogo  tenore,
insistendo per la declaratoria di illegittimita'  costituzionale  per
violazione di tutti i parametri evocati dal rimettente. 
    5.3.- Anche l'associazione UNADIS- Unione nazionale dei dirigenti
dello Stato ha depositato un'opinione scritta in qualita'  di  amicus
curiae, argomentando la fondatezza della questione in particolare  in
riferimento all'art. 36 Cost. L'associazione evidenzia la  necessita'
di una specifica remunerazione  per  l'esercizio  della  funzione  di
rogito, qualificata come attivita' autonoma e peculiare  rispetto  ai
compiti ordinariamente svolti dai segretari comunali  e  provinciali:
donde la lamentata violazione anche dell'art. 3 Cost. 
    5.4.-  Altra  opinione  scritta,  a  sostegno  delle  censure  di
illegittimita' costituzionale, e' pervenuta dall'amicus curiae  UNSCP
- Unione nazionale segretari comunali e provinciali, che si  sofferma
sulla natura dei diritti di  rogito  (definiti  quale  distinta  voce
retributiva) e  approfondisce  gli  aspetti  afferenti  alla  dedotta
violazione degli artt. 36 e 3  Cost.,  alla  luce  del  principio  di
onnicomprensivita' e  di  quelli  di  uguaglianza  e  di  parita'  di
trattamento,  oltre   ad   esaminare   gli   ulteriori   profili   di
illegittimita' costituzionale sollevati dal rimettente,  evidenziando
la  «conseguenza  paradossale  che  la  retribuzione  dei   segretari
diminuisce col progredire della carriera». 
    5.5.- Infine, anche l'associazione DIREL-  Federazione  nazionale
dirigenti  degli  enti  pubblici  locali  ha  presentato  un'opinione
scritta  con  cui  ha  aderito   alle   censure   di   illegittimita'
costituzionale formulate dal giudice rimettente. 
    L'associazione   esamina,   in   particolare,   il   tema   della
responsabilita' del segretario comunale e provinciale che si  correla
alla natura dell'attivita'  di  rogito.  Il  predetto  amicus  curiae
compie uno specifico approfondimento sulla questione  concernente  le
cosiddette "propine" degli  avvocati  dipendenti  da  amministrazioni
pubbliche non statali. 
    6.-  Con  memorie  depositate  nell'imminenza  dell'udienza,   il
Presidente del Consiglio dei ministri e la parte hanno svolto difese,
per lo piu' ribadendo le argomentazioni  gia'  spese  nei  rispettivi
atti di costituzione in giudizio. 
    La parte, in particolare, ha ribadito la  non  consistenza  delle
giustificazioni,   esposte   dall'Avvocatura   dello    Stato,    che
sorreggerebbero  le  norme  censurate.  Queste  ultime,  invero,  non
sarebbero in grado di realizzare l'obiettivo del  contenimento  della
spesa pubblica (ovvero, dell'aumento delle entrate degli enti locali)
che,  piuttosto,  il  legislatore  avrebbe  potuto   perseguire   con
modalita' alternative e ben piu' soddisfacenti, tali - soprattutto  -
da  non  discriminare  irragionevolmente  le  diverse  categorie   di
segretari. 
    6.1.- Anche l'interveniente  V.  S.  ha  depositato  una  memoria
illustrativa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  ordinario  di  Lucca,  sezione   lavoro,   ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  36,  77  e   97   della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  10,
comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure  urgenti
per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e   per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni,
in legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in combinato disposto  con  il
comma  1  dello  stesso  art.  10,  nella  parte   in   cui   «limita
l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti  all'Ente
locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o
che prestino servizio in Enti locali privi di personale con qualifica
dirigenziale, anziche' prevederla per tutti i  segretari  comunali  e
provinciali». 
    L'art. 10 del d.l. n. 90 del  2014,  come  convertito,  rubricato
«Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario  comunale   e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei
diritti di segreteria», dispone, al comma 1, l'abrogazione  dell'art.
41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312  (Nuovo  assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello  Stato),
che, da ultimo, aveva attribuito ai segretari comunali e  provinciali
una quota dei diritti  di  segreteria  spettanti  al  Comune  o  alla
Provincia ai sensi  dell'art.  30,  secondo  comma,  della  legge  15
novembre 1973, n. 734  (Concessione  di  un  assegno  perequativo  ai
dipendenti  civili  dello  Stato   e   soppressione   di   indennita'
particolari). Il comma 2-bis dello stesso art. 10, inserito  in  sede
di conversione, stabilisce quanto segue: «Negli enti locali privi  di
dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari
comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento
annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962,  n.  604,  e  successive
modificazioni, e'  attribuita  al  segretario  comunale  rogante,  in
misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento». 
    Il rimettente deduce anzitutto la violazione dell'art.  3  Cost.,
sotto il profilo della disparita' di trattamento,  all'interno  della
categoria dei segretari  comunali  e  provinciali,  segnatamente  tra
coloro che sono inquadrati nella «prima fascia»  e  coloro  che  sono
invece inquadrati nella «fascia inferiore», nonche'  tra  coloro  che
svolgono le funzioni in enti locali privi di personale con  qualifica
dirigenziale e  coloro  che  prestano  la  propria  attivita'  presso
un'amministrazione che annovera nel proprio organico  dipendenti  con
tale qualifica. 
    Lamenta, poi, il giudice a quo ancora il contrasto con  l'art.  3
Cost., tanto sotto il profilo dell'eguaglianza, quanto  sotto  quello
della  ragionevolezza,  poiche'   si   determinerebbero   trattamenti
differenziati all'interno della categoria dei  segretari  comunali  e
provinciali, ancorche' svolgenti la medesima funzione. A giudizio del
rimettente,  non  potrebbe  invocarsi,  in  proposito,  una  presunta
funzione «perequativa» di  differenti  trattamenti  retributivi,  che
nemmeno potrebbe giustificarsi alla luce dell'istituto del cosiddetto
"galleggiamento". Questo, infatti,  «non  opera  automaticamente»  e,
anche nei casi in cui opera, non sarebbe tale  da  escludere  che  al
segretario «galleggiato» possano ugualmente  spettare  i  diritti  di
segreteria. 
    In definitiva,  sarebbe  da  escludere  che  la  norma  censurata
persegua  una  finalita'  perequativa,  essendo   invece   «tale   da
determinare  un'irragionevole  disparita'  di   trattamento   fra   i
segretari comunali e provinciali, quindi un'irragionevole difformita'
in grado di inficiare la  progressione  in  carriera  dei  lavoratori
pubblici, cosi' violando i principi  di  cui  all'articolo  97  della
Costituzione». 
    La norma censurata si porrebbe ancora in contrasto con l'art.  36
Cost., per la violazione del diritto dei segretari  di  ricevere  una
retribuzione per le proprie prestazioni commisurata alla quantita'  e
alla qualita'  del  lavoro  svolto.  Costoro  vedrebbero,  di  fatto,
«neutralizzata»  l'attivita'  di  rogito,   attraverso   il   mancato
riconoscimento del relativo compenso. 
    L'eliminazione dei diritti  di  rogito  violerebbe,  altresi',  i
principi di certezza del diritto e di  legittimo  affidamento,  posto
che la categoria in questione, ai sensi dell'art.  37  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali  e  provinciali
per il quadriennio normativo 1998-2001 e  per  il  biennio  economico
1998-1999, sottoscritto il 16 maggio 2001, «fa  affidamento  su  tale
voce stipendiale». 
    Infine, il rimettente lamenta il vulnus all'art. 77 Cost. per  la
insussistenza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza,
e per la disomogeneita' della norma censurata, inserita  in  sede  di
conversione, rispetto al restante contenuto del decreto-legge. 
    2.- Preliminarmente,  deve  essere  richiamata  la  dichiarazione
d'inammissibilita' dell'intervento ad adiuvandum spiegato da  V.  S.,
per le ragioni esposte nell'ordinanza letta  nel  corso  dell'udienza
pubblica e allegata alla presente sentenza. 
    3.-  Le  questioni  sono  inammissibili  -  a  prescindere  dalla
conclusione  in  tal  senso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
intervenuta in giudizio in rappresentanza e a difesa  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, costituente mera clausola di  stile,  non
sostenuta da qualsivoglia argomentazione -  per  carente  motivazione
sul requisito della rilevanza. 
    Il giudice a quo, pur riferendo che la ricorrente «ha  svolto  le
funzioni di  segretario  comunale  di  prima  fascia  (con  qualifica
dirigenziale e abilitazione  a  prestare  servizio  presso  gli  enti
territoriali di classe 1^A e 1^B) presso il Comune di Massarosa», non
ha chiarito se tale Comune avesse,  o  meno,  dirigenti  nel  proprio
organico. Di conseguenza,  non  si  e'  dato  conto  del  presupposto
fondamentale  per  ritenere  applicabile,  nel  giudizio  a  quo,  la
normativa sospettata di illegittimita' costituzionale. 
    Quest'ultima, invero, individua le situazioni che  consentono  il
mantenimento dei diritti di  rogito,  pur  a  fronte  della  generale
soppressione degli stessi per  intervenuta  abrogazione  della  norma
che, da ultimo, li aveva introdotti (l'art. 41, quarto  comma,  della
legge n. 312 del 1980, per l'appunto abrogato dal comma  1  dell'art.
10 in esame). Tali situazioni, in base al testo del comma  2-bis  del
richiamato art. 10,  concernono,  da  un  lato,  «tutti  i  segretari
comunali che non hanno qualifica dirigenziale» e, dall'altro,  quelli
che prestano servizio presso gli «enti locali privi di dipendenti con
qualifica   dirigenziale».   Come   da   ultimo    precisato    dalla
giurisprudenza della Corte dei conti, alla stregua della disposizione
in esame i diritti di  rogito,  nei  limiti  stabiliti  dalla  legge,
competono sia ai segretari comunali di fascia «C», non  aventi  cioe'
qualifica  dirigenziale,  sia  a  quelli  appartenenti   alle   fasce
professionali «A» e «B», aventi cioe' qualifica dirigenziale, purche'
esercitino le loro funzioni  presso  enti  nei  quali  siano  assenti
figure dirigenziali (Corte  dei  conti,  sezione  per  le  autonomie,
delibera 30 luglio 2018, n. 18). 
    Il rimettente avrebbe dovuto, pertanto, chiarire se la ricorrente
non rientrasse in alcuna delle due categorie indicate dalla  norma  e
se, pertanto, non le potessero piu' essere attribuiti  i  diritti  di
rogito, in applicazione della medesima  norma  censurata.  Da  quanto
riferisce  l'ordinanza  di  rimessione  risulta  unicamente  che   la
ricorrente non appartiene alla prima delle due categorie (in  quanto,
come viene precisato, «ha svolto le funzioni di segretario  di  prima
fascia», con conseguente possesso  della  «qualifica  dirigenziale»).
Non si hanno, invece, elementi certi - in base ai  dati  forniti  dal
giudice a quo - tali da escludere che la stessa rientri nella seconda
delle due categorie: non viene, cioe', precisato dal rimettente se il
Comune ove ella  ha  prestato  servizio  abbia,  nel  proprio  ruolo,
dipendenti  con  qualifica  dirigenziale.   In   mancanza   di   tale
precisazione, non puo' darsi per accertata l'unica  altra  situazione
che, in base alla normativa censurata,  giustificherebbe  il  diniego
dei diritti di rogito nella fattispecie de qua. 
    3.1.- Peraltro,  anche  a  volere  ammettere,  pur  nel  silenzio
dell'ordinanza di rimessione, che la parte ricorrente abbia  prestato
servizio presso un Comune avente, nel proprio organico, personale con
qualifica dirigenziale, il giudice rimettente tace del  tutto  su  un
ulteriore aspetto decisivo ai fini dell'apprezzamento  del  requisito
della rilevanza. Egli, infatti, omette di precisare se la  ricorrente
abbia,   o   meno,   beneficiato   dell'istituto    dell'allineamento
stipendiale (noto  anche,  nel  linguaggio  comune,  con  il  termine
"galleggiamento"), in base al quale la retribuzione di posizione  del
segretario e' innalzata fino a quella stabilita dalla  contrattazione
collettiva per  la  funzione  dirigenziale  piu'  elevata  nell'ente.
L'istituto e' stato previsto, per i segretari comunali e provinciali,
dall'art. 41, comma 5, del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
dei segretari comunali e provinciali  per  il  quadriennio  normativo
1998-2001  e  per  il  biennio  economico  1998-1999   (come,   oggi,
richiamato dall'art. 107, comma 2, del contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali,  per
il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020). 
    Nonostante il giudice rimettente abbia  effettuato  un  esplicito
riferimento all'istituto dell'allineamento stipendiale - che la norma
certamente presuppone - , esaminando la  possibilita'  che  esso  sia
stato considerato dal legislatore del 2014  in  chiave  "perequativa"
della disciplina concernente il riconoscimento dei diritti di rogito,
la motivazione che sul punto viene spesa dall'ordinanza di rimessione
risulta comunque carente. Ed infatti, pur correttamente sottolineando
che l'istituto dell'allineamento stipendiale - del quale, per  altro,
non vengono neanche richiamate le  fonti  normative  -  per  come  e'
attualmente  disciplinato  dalla   fonte   collettiva,   «non   opera
automaticamente»  nei   Comuni   aventi   personale   con   qualifica
dirigenziale, il giudice a quo non si sofferma sulla  situazione  che
si e' verificata nel caso di specie, omettendo di precisare se, nella
vicenda sottesa al giudizio a quo, la parte ricorrente abbia  o  meno
beneficiato, per tale via, di  un  aumento  del  proprio  trattamento
economico. La ricorrenza di simili condizioni, nel  caso  di  specie,
non e' stata oggetto di disamina da parte del giudice a quo. 
    Deve pertanto concludersi  che  le  indicate  lacune  descrittive
dell'ordinanza rendono  inammissibili  le  questioni  sollevate,  non
consentendo di verificarne l'effettiva rilevanza nel giudizio  a  quo
(ex plurimis, ordinanze n. 76 del 2022, n. 210 e n. 92 del 2020). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari),
convertito, con modificazioni, in  legge  11  agosto  2014,  n.  114,
sollevate, anche in combinato disposto con il comma  1  dello  stesso
art. 10, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale ordinario di Lucca,  sezione  lavoro,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE 
 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 7 giugno 2022 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari),
convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, anche
in  combinato  disposto  con  il  comma  1,  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Lucca, sezione lavoro, con ordinanza del 15 luglio 2021,
iscritta al numero 174 del registro ordinanze 2021, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,  del
17 novembre 2021. 
    Visto l'atto di intervento ad adiuvandum depositato nel  predetto
procedimento da V. S. 
    Ritenuto che V. S. ha dedotto di essere legittimato a intervenire
in giudizio in quanto segretario comunale, iscritto al relativo  albo
nazionale, e di avere svolto le funzioni di Segretario  generale  del
Comune di Lecce fino al 1° luglio 2018; 
    che egli, inoltre, deduce di aver presentato ricorso al Tribunale
di Lecce, sezione lavoro, per l'accertamento del  proprio  diritto  a
percepire  dal  Comune  di  Lecce  la  quota  parte  dei  diritti  di
segreteria per tutti gli atti da lui rogati dopo l'entrata in  vigore
del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge  11
agosto 2014, n. 114, contestando il diniego dell'amministrazione; 
    che il relativo procedimento, dopo la decisione  di  rigetto,  in
primo grado, del Tribunale di  Lecce,  e'  attualmente  pendente,  in
grado di appello, dinnanzi alla Corte d'appello di Lecce. 
    Considerato che, secondo il disposto dell'art. 4, comma 7,  delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi  alla  Corte  costituzionale,
nei giudizi in via incidentale «possono intervenire i titolari di  un
interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al
rapporto dedotto in giudizio»; 
    che tale disposizione recepisce  la  costante  giurisprudenza  di
questa Corte, secondo cui la partecipazione al  giudizio  incidentale
di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle  parti
del giudizio a  quo,  oltre  che  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente  della  Giunta
regionale (artt. 3 e 4 delle suddette Norme integrative); 
    che a questa regola e' possibile derogare soltanto  a  favore  di
terzi che siano titolari di un interesse qualificato,  immediatamente
inerente  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in   giudizio   e   non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura (ex multis, ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del  2021  e  n.
202 del 2020); 
    che  tale  interesse  qualificato  sussiste  solo  allorche'   si
configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata
immediatamente   e   irrimediabilmente   dall'esito   del    giudizio
incidentale (ordinanze n. 225 del 2021 e n. 111 del 2020  e  sentenza
n. 159 del 2019); 
    che  pertanto  non  puo'  reputarsi  sufficiente,   in   funzione
dell'ammissibilita' dell'intervento, la circostanza che  il  soggetto
interveniente sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel
giudizio principale o che  sia  parte  in  un  giudizio  analogo,  ma
diverso dal giudizio a quo; 
    che, pertanto, l'intervento  di  V.  S.  deve  essere  dichiarato
inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento di V. S. nel giudizio di  cui
all'ordinanza di rimessione iscritta al n. 174 del registro  generale
dell'anno 2021. 
 
                  F.to: Giuliano Amato, Presidente