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Il TAR Milano sulle differenze, e sull’infungibilità, tra avvalimento e subappalto

 The Milan Regional Administrative Court on the differences, and on the non-fungibility, of reliance and subcontracting

 dalla Redazione

Con la sentenza TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 2 aprile 2026, ud. 11 marzo 2026, n. 1538, Pres. Buricelli, Rel. Di Paolo, è stato scrutinato il ricorso presentato da un’impresa, che si era lamentata di essere stata illegittimamente esclusa da una gara d’appalto, indetta da un ente territoriale, per lo svolgimento di una serie di servizi, attraverso procedura aperta, da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla stipula di accordo quadro.

Il bando di gara prevedeva una categoria principale e delle categorie secondarie, cui erano correlati specifici requisiti di idoneità professionale.

Alla procedura aveva partecipato, dunque, l’impresa ricorrente che, dichiarando di essere in possesso soltanto di taluni requisiti necessari per le prestazioni secondarie, aveva pure dichiarato di voler ricorrere al subappalto qualificante per la prestazione principale (servizio di traslochi). ​ Tuttavia, il disciplinare di gara prevedeva che, per tale attività, il concorrente potesse avvalersi di un’impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi “solo se l’impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto”. ​

Nel rigettare il ricorso, il TAR ha chiarito che:

  • il subappalto qualificante non è un istituto sovrapponibile all’avvalimento («secondo la consolidata giurisprudenza entrambi i moduli organizzativi sono idonei a garantire l’ampliamento delle possibilità di partecipazione alle gare di soggetti in apice sforniti dei requisiti di partecipazione. Il subappalto qualificante prevede che un soggetto eseguirà delle prestazioni per le quali l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti necessari; l’avvalimento è una messa a disposizione di requisiti partecipativi di ordine speciale da parte di un operatore economico ausiliario in favore dell’offerente, che implica che sia l’ausiliaria a svolgere in subappalto le prestazioni oggetto di gara»);
  • l’esigenza di ricorrere all’avvalimento, anziché al subappalto, prevista dalla lex specialis, deve coordinarsi con quanto previsto dall’art. 119, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, che stabilisce limiti per il subappalto per la prestazione principale;​
  • la mancata stipula del contratto di avvalimento è evidentemente circostanza non sanabile mediante il soccorso istruttorio, dal momento che il requisito dell’iscrizione nell’Albo degli autotrasportatori per conto terzi era requisito tecnico-professionale richiesto dal bando per la partecipazione alla gara. ​

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/TAR-Lombardia-Appalto-Avvalimento-Subappalto.pdf