Natura fiume
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I BOSCHI URBANI E LA TUTELA PAESAGGISTICA E FORESTALE

 

 Mariangela Balestra

ABSTRACT: Partendo dalla definizione normativa di bosco, il presente articolo tratta dei boschi in ambito urbano e del loro doppio regime di tutela paesaggistica e forestale; trattasi di vincoli ambientali che, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, prevalgono sulle disposizioni pianificatorie di carattere urbanistico-territoriale. Tutele che tuttavia, come dimostra l’ampia casistica giurisprudenziale e le cronache locali, ancora vengono spesso ignorate o negate.

Starting from the Italian regulatory definition of forest, this article deals with urban forests and their dual regime of landscape and forest protection. As noted by Italian constitutional and administrative courts, these environmental constraints prevail over the urban planning provisions. Protections which however, as demonstrated by the extensive case law and local news, are still often ignored or denied.

SOMMARIO:

1. La definizione normativa di bosco – 2. I boschi urbani – 3. Le tutele dei boschi – 4. La tutela paesaggistica – 4.1 La definizione di cui all’art. 142, primo comma, lett. G) D. Lgs 42/2004 4.2 L’esclusione della tutela in zone urbanizzate alla data del 6.09.1985 (art.2 D.Lgs. 42/2004) – 4.3 Tutela paesaggistica e strumenti di pianificazione – 4.4 Tutela paesaggistica e sanzioni (cenni) 5. Tutela forestale (cenni) 6. Conclusioni.

  1. La definizione normativa di bosco

Per la legge italiana, influenzata tanto dai valori costituzionali dell’ambiente e del paesaggio (in particolare, art. 9 Costituzione)i, quanto dalle norme internazionaliii ed europee sovraordinate che mirano ad un’elevata difesa dell’ambienteiii, il Bosco è un bene primario ed assolutoiv di rilevante interesse pubblico.

La legge stabilisce in particolare che «La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e futurev

Il bosco riveste anche una funzione sociale e culturale importante del territorio e del paesaggio perché garantisce nel tempo la multifunzionalità e rigenerazione delle risorse forestali, della biodiversità animale ed ambientale e, da ultimo, favorisce la lotta ai cambiamenti climatici, obiettivi che l’Italia in generale e le città metropolitane, in particolare, si sono impegnate a perseguirevi.

Per legge, si definisce bosco qualsiasi superficie coperta da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri, e copertura forestale maggiore del 20 per cento.vii

La legge, dunque, protegge in modo dinamico il bosco in quanto ecosistema autopoietico ed evolutivo che si sviluppa nello spazio e nel tempo, perché, come osservato dal Consiglio di Stato, «il concetto di bosco è da intendersi a livello eco-sistemico, non solo quale formazione vegetale ma quale insieme di elementi biotici, abiotici, paesaggistici che connotano il proprio essere peculiareviii

  1. I boschi urbani

In ambito urbano, un bosco che abbia la superficie minima di legge è sempre protetto in ragione dell’estensione non solo arborea, ma anche prativa ed arbustiva che, nel tempo, ha acquisito. Va infatti considerato un insieme unitario ed imprescindibile, a maggior ragione se si sviluppa in una città, così esplicando tutte le funzioni ecosistemiche fondamentali, dove più se ne ha bisognoix.

Nulla a che vedere con elementi eterogenei tra cui filari di alberi piantumati, orti urbani, tetti verdi e c.d. boschi verticali sugli edifici; tutti elementi che spesso finiscono per venir indicati anch’essi come bosco urbano, in maniera impropria e alquanto confusa, nella comunicazione pubblica e giornalistica o in alcune statistiche del verde urbano.

L’utilizzo della corretta terminologia è necessario anche alla luce dell’importanza che il bosco sta acquisendo come vero e proprio elemento del territorio urbano. Malgrado l’urbanistica italiana abbia storicamente optato per parchi e giardini e dunque aree ambientali disegnate, costruite e gestite dall’uomo, nelle città si assiste sempre più spesso allo sviluppo di boschi sia artificiali, in attuazione di progetti di forestazione urbana pubblici o privati, sia spontanei, a causa della rinaturalizzazione di ampie aree (soprattutto ex militari o industriali) dismesse. Come meglio vedremo, tali trasformazioni forestali del territorio urbano – sia volontarie sia spontanee – hanno carattere dinamico e permanente, beneficiando di tutele paesaggistiche e forestali conformative del diritto di proprietà che impediscono o comunque minimizzano l’edificabilità, prevalendo anche sugli strumenti urbanistici difformi.

  1. Le tutele dei boschi

Proprio in ragione dei rilevanti benefici che produce e delle importanti funzioni svolte dal bosco, la legge riconosce più forme di tutela tra cui quelle: forestale, paesaggistica, derivante dal vincolo idro-geologico e dalla legge–quadro in materia di incendi boschivi che, come noto, rende del tutto inedificabile per 10 anni ogni terreno boschivo percorso da incendix.

Come ben sottolineato dalla giurisprudenza sia penale sia amministrativa, la normativa paesaggistica e quella forestale non si sovrappongono, in quanto tutelano beni giuridici distinti che, pur traendo la loro fonte nell’art. 9 della Costituzione, hanno ad oggetto rispettivamente il paesaggio e l’eco-sistema forestale. Inoltre, sia le autorità preposte, sia le conseguenze sanzionatorie sono in parte diverse, essendo assistita la normativa paesaggistica anche dalla sanzione penale.

In ogni caso, per effetto dei diversi livelli di tutela, eventuali trasformazioni edilizie che interessano aree boschive (o assimilate), sono soggette alla previa autorizzazione sia dell’autorità paesaggistica, sia dell’autorità forestale preposta, oltre al rilascio del titolo edilizio da parte del Comune.

In ogni caso, tutti i predetti vincoli ambientali, preposti alla tutela di valori e beni di rilievo costituzionale, prevalgono rispetto all’applicazione delle disposizioni di carattere urbanistico-territoriale, a prescindere dalla circostanza che il legislatore si ricordi di esplicitare detta prevalenza, di volta in volta, nel contesto di ciascuna regolamentazione settoriale. Inoltre, i vincoli ambientali sono inderogabili e dunque non sono cedevoli, neppure rispetto a quei provvedimenti amministrativi che, nel perseguire interessi pubblici di vario tipo, potrebbero entrare in conflitto con i medesimixi.

Qui tratteremo soprattutto della tutela paesaggistica in ambito urbano, con riferimento ai boschi urbani, e faremo cenno alla tutela forestale.

  1. La tutela paesaggistica

4.1 La definizione di cui all’art. 142, primo comma, lett. G) D. Lgs 42/2004

La tutela paesaggistica, introdotta con la c.d. Legge Galasso, è disciplinata dal d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), il cui art. 142 contiene un’elencazione dei beni paesaggistici, tra cui «i territori coperti da boschi e foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».

L’oggetto della tutela paesaggistica non coincide con il bosco o la foresta secondo la definizione forestalexii ma ricomprende, in senso più ampio, il territorio su cui insiste il bosco o la foresta, quale insieme di elementi biotici, abiotici, arborei, floreali che lo caratterizzano, ricomprendendosi anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l’ampliamentoxiii.

La tutela del paesaggio di cui all’art. 9 della Costituzione impone infatti la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientalixiv.

4.2 L’esclusione della tutela in zone urbanizzate alla data del 6.09.1985 (art. 142, comma 2 D.Lgs. 42/2004)

Secondo la Corte costituzionale, il codice dei beni culturali effettua una rigorosa tipizzazione dei beni paesaggistici, «alla quale corrisponde una altrettanto dettagliata previsione dei casi, ugualmente nominati e tassativi, di deroga». La corte costituzionale ha avuto modo di precisare che tali eccezioni al vincolo, individuate nell’art. 142, comma 2 D. Lgs. 42/2004, sono circoscritte e non sono suscettibili di alcun ampliamento, interpretazione o applicazione estensiva da parte delle Regionixv.

L’art. 142, comma 2 del D. Lgs 42/2004 – che riprende l’art. 1 della legge 431/1985, c.d. legge Galasso – stabilisce che il vincolo paesaggistico – ivi incluso quello boschivo- non si applica a quelle aree già indicate, alla data del 6 settembre 1985, come zone territoriali omogene urbane A e B (ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) o alle altre zone, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, a condizione della loro effettiva realizzazione, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrali ai sensi dell’art. 18 legge 865/1071.

La giurisprudenza penale e amministrativa formatasi sulla legge Galasso, entrata in vigore il 6 settembre 1985, ha evidenziato a più riprese il carattere temporaneo delle suddette deroghe.

Infatti, affermano i giudici: «la possibilità di deroga al vincolo paesaggistico riguarda soltanto le aree comprese in previsioni urbanistiche già approvate alla data di entrata in vigore della legge e non può essere estesa ai successivi atti programmatori».xvi

La deroga aveva soltanto lo scopo di consentire la realizzazione di opere già avviate, in esecuzione dei piani vigenti nel 1985, «nonché in relazione ad aree già urbanizzate, quindi già compromesse, ed in quelle oggetto di una pianificazione che aveva ritenuto maturo, a quell’epoca, il tempo dell’esecuzione di interventi sul territorio»xvii.

Pertanto, a distanza di quasi 40 anni dalla legge Galasso, le attuali superfici urbane boschive formatesi ante o post 1985 – a causa dei mancati interventi edilizi in aree urbanizzate – dovrebbero essere tutte tutelate paesaggisticamente, senza possibilità di deroga.

Il Consiglio di Stato ha infatti recentemente ribadito che: «L’eccezione al vincolo ex lege vale solo a favore di quelle aree già indicate come zone territoriali omogenee A) e B) prima del 6 settembre 1985 (c.d.legge Galasso), per tener conto dell’esistente, e sino a che vige quello strumento urbanistico, così consentendo di portare a compimento una scelta già fatta al momento dell’entrata in vigore della legge Galasso; non può valere nel caso di nuova determinazione dell’amministrazione nello stesso senso, evidentemente sul presupposto che la precedente non aveva avuto concreta o, comunque, completa attuazione. In tal senso rileva: a) l’evidente ratio di tutela dei valori paesistici; b) l’espressa previsione contenuta nella successiva lett. b) dello stesso comma, secondo la quale la deroga vale anche per le aree delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del d.m. n. 144 del 1968, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A) e B), limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, <<a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate>>. Inoltre, nella direzione di una interpretazione restrittiva appare orientata la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale non è consentito ai Comuni ampliare tale disciplina derogatoria (Cons. Stato, sez.VI, n. 2056 del 2010) ».xviii

In altri termini, il D. Lgs. 42/2004 non permette a posteriori alcuna eccezione alla tutela paesaggistica assicurata dalla legge Galasso del 1985, eccezione che valeva solo a consentire l’urbanizzazione approvata in quel momento storico e non sine die. Se nessun intervento urbanistico si è realizzato in un’area urbana, tanto che la rinaturalizzazione ha comportato la formazione di un bosco, è solo quell’intervento della natura, ormai connotante il paesaggio urbano, a dover essere tutelato sine die.

4.3 Tutela paesaggistica e strumenti di pianificazione

La giurisprudenza ha altresì precisato che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto dalla legge a tutela diretta con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell’area.xix La nozione di«territorio coperto da bosco«, ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico «non può assumere una portata riduttiva, sicché la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale»xx .

Inoltre, una volta accertata la presenza del bosco, l’area è da intendersi tutelata con il vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142, comma 1°, lettera g, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., «indipendentemente da eventuali diverse definizioni ad essa date dagli strumenti urbanistici comunali»xxi. A nulla rilevano, quindi, eventuali differenti classificazioni delle aree boschive negli atti di pianificazione urbanistica (es. P.O.C., P.R.G.), in quanto la previsione di cui all’art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004 è ricognitiva del vincolo. Inoltre, mentre la pianificazione comunale è preordinata alla gestione della vocazione urbanistica delle diverse zone, quella paesaggistica tende a conformare le diverse aree, salvaguardando anche i limiti posti dall’eventuale piano territoriale paesaggistico. In riferimento all’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, il Consiglio di Stato ha precisato che gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, ma possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevolexxii.

4.4 Tutela paesaggistica e sanzioni (cenni)

L’art. 146 D. Lgs. 42/2004 precisa che i proprietari, possessori o detentori di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Gli interventi – pubblici o privati – effettuati senza la prescritta autorizzazione sono sanzionati sia penalmente sia con pena amministrativa.

Il regime sanzionatorio penale in materia paesaggistica è disciplinato dall’art. 181 del D.Lgs. 42/2004, la cui pena ordinaria prevede l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro (Art. 181 c.1 del D.Lgs. 42/2004). Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.

Per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, dovranno essere altresì irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del summenzionato decreto legislativo.

Inoltre, l’art. 167, comma 1 del D. Lgs 42/2004 stabilisce l’obbligo della rimessione in pristino per opere eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica.

La compatibilità paesaggistica può essere accertata esclusivamente nei casi previsti (art. 167, comma 4 D Lgs. 42/2004) e, dunque, secondo il Consiglio di Stato, «non si può far luogo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi non edilizi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi».xxiii

Ai sensi dell’art. 146 del Codice, l’autorità preposta alla tutela paesaggistica è la Regione, previo parere della Soprintendenza statale (comma 5), anche se può delegarne l’esercizio, in presenza di determinati presupposti organizzativi e funzionali, agli enti locali (comma 6), conservando comunque il potere di intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia dell’ente delegato (comma 10).xxiv

  1. Tutela forestale (cenni)

Come per le norme paesaggistiche anche per la legge forestale, la presenza del bosco ha la precedenza rispetto alle destinazioni urbanistiche e alle pianificazioni degli enti localixxv.

In particolare, in base alle norme di cui al D. Lgs 34/2018, i proprietari delle particelle ricoperte da superfici boschive aventi le caratteristiche fisiche individuate dalla suddetta legge, sono vincolati alla sua salvaguardia e non sono liberi di trasformare il boscoxxvi.

Per trasformazione del bosco si intende «ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale.« La legge forestale è chiara nel vietare:

ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attivita’ agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilita’ forestale connessa alle attivita’ selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilita’ dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversita’ e di tutela della pubblica incolumita’» (art. 8, comma 2, D. lgs. 34/2018). Anche laddove la trasformazione del bosco sia autorizzata, la stessa deve poter essere compensata con rimboschimenti (art. 8, comma 3, D. lgs. 34/2018).

La mancanza di autorizzazione forestale costituisce illecito amministrativo sanzionabile. Inoltre, è sempre prevista la tutela ripristinatoriaxxvii.

  1. Conclusioni

I boschi urbani e peri-urbani costituiscono una componente sempre meno marginale del contesto urbano, per effetto sia di riforestazione pubblica e privata (in risposta ai cambiamenti climatici), sia di fenomeni di rinaturalizzazione spontanea in aree urbane dismesse. Una volta accertata la sussistenza del bosco in base ai parametri di legge, il bosco beneficia, anche in ambito urbano, di specifiche ed inderogabili tutele paesaggistica e forestale che trovano la loro ispirazione in norme costituzionali e sovra-ordinate, tutele che costituiscono tanto limite alla proprietà privata quanto alle previsioni urbanistiche ed ai provvedimenti amministrativi confliggenti. Tutele che spesso, purtroppo, ancora oggi vengono ignorate o negate.

Invero, la pianificazione urbanistica non solo deve tener conto dei vincoli ambientali, come meglio evidenziato nel presente studio, ma dovrebbe essere naturalmente volta alla valorizzazione dei boschi in città se è vero quanto si affermava già nel 1926xxviiiSe consideriamo che l’obiettivo di massima di qualunque piano regolatore è di orientare la crescita verso i maggiori vantaggi per la collettività in termini sociali, economici, ricreativi e di bellezza, si comprende anche senza particolari difficoltà il ruolo del bosco».

Note

i La Costituzione fissa i principi, tra cui:
1) il diritto alla salute
2) il diritto e la difesa dell’ambiente e del paesaggio.
3) Il rispetto della proprietà privata, seppur nei limiti dell’utilità sociale e delle leggi.
Quanto al principio della difesa dell’ambiente, la Corte costituzionale nelle sentenze n. 210 e n. 641 del 1987 ha definitivamente chiarito che l’ambiente è un bene giuridico riconosciuto e tutelato …e la sua protezione rappresenta un diritto fondamentale della persona umana, oltre che un valore costituzionale primario assieme a quello alla salute individuale e collettiva. L’interpretazione della Corte costituzionale ha, quindi, consentito un’integrazione del significato dell’art. 9 Cost. mediante un’attività volta alla difesa e promozione delle libertà fondamentali. E ciò naturalmente, per quanto ci riguarda, interessa anche i boschi, come indicato, anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2008 (vedasi nota 4). Per effetto della modifica costituzionale del 2022, l’attuale art. 9 COST. così prevede: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

ii Si ricordano, da ultimo, l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la Convenzione europea del paesaggio adottata il 19 luglio 2000, la Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché la «Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta», adottata nell’ambito della Conferenza di Rio.

iii Questi principi si ritrovano e sono stati anche più articolati, per quanto riguarda, il diritto ambientale, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 37) e nei trattati dell’Unione Europea. Tra essi si ricordano gli artt. 11, 191,192,193, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che in materia di ambiente fissano i principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall’inquinamento, nonché il principio «chi inquina paga». Si ricorda il Green Deal europeo e il Piano di ripresa e resilienza https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it Quanto alle foreste, si ricorda la Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni «Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030», del 2021.

iv Cfr. Corte Costituzionale, 18 aprile 2008, n. 105, che afferma: «Sotto l’aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore “primario” (sentenza n. 151 del 1986), ed “assoluto” (sentenza n. 641 del 1987), la cui tutela apprestata dallo Stato è nell’ambito della sua competenza esclusiva in materia di ambiente».

v Art. 1, comma 1, D. Lgs 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

vi Carta di Bologna per l’Ambiente, “Le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile”, sottoscritta a Bologna l’8.06.2017, che tra le altre cose prevede come obiettivi per le Città metropolitane e le aree urbane: «Raggiungere …45 mq di verde urbano per abitante entro il 2030…«ridurre il consumo di suolo…del 20% .. anche attraverso l’attuazione delle reti ecologiche per creare sistemi connessi che comprendano boschi e foreste…riconoscere le infrastrutture verdi come elementi indispensabili per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, per la valorizzazione dei servizi ecosistemici».

vii Art. 3 comma 3 D. Lgs 34/2018. Sono fatte salve definizioni delle leggi regionali, solo nell’ottica di una maggiore tutela.

viii Sentenza Consiglio di Stato 23 ottobre 2012, n. 5410.

ix Ispra, “Foreste e biodiversità, troppo preziose per perderle – risposte alle domande più frequenti”, p. 13: «Nonostante sia stata da tempo superata la comune visione legata alla funzione puramente estetica e ricreativa delle aree verdi in città, solo recentemente è stato riconosciuto il ruolo cruciale delle foreste urbane e periurbane nella salvaguardia della qualità ambientale e del benessere psico-fisico degli abitanti. Tra i benefici corrisposti dagli spazi verdi e dagli alberi ricordiamo quelli di carattere sociale ed aggregativo, il controllo delle acque piovane, il miglioramento del microclima e della qualità dell’aria e la riduzione dei consumi di energia e quindi di emissioni. Questi benefici concorrono tutti insieme a rendere le città più vivibili e sostenibili. Non va dimenticata poi la grande valenza ecologica della vegetazione urbana, la quale, a dispetto delle limitate estensioni, può racchiudere e preservare preziosi habitat per la sopravvivenza e la riproduzione di flora e fauna, tra cui piccoli mammiferi, anfibi, uccelli e insetti. Infine, gli spazi verdi urbani e peri-urbani offrono la possibilità di recuperare e riqualificare aree abbandonate e degradate della città, come ad esempio insediamenti produttivi dismessi, sia dal punto di vista sociale sia ambientale».

x L. 21 novembre 2000, n. 353.

xi Così M. Renna, Vincoli alla proprietà e diritto dell’ambiente, in “Il Diritto dell’economia” n.4/2005 che ricorda, ad esempio, l’art. 14bis della L.241/1990 che prevede che, in sede di conferenza preliminare di servizi, per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio devono pronunciarsi tempestivamente, per quanto di propria competenza, sulla realizzabilità del progetto, nonché sulle condizioni e gli elementi necessari per l’autorizzazione dell’opera. L’esigenza di una verifica preventiva dei vincoli si ritrova esplicitata anche nell’art. 3ter del D. L. 351/2001, secondo cui le amministrazioni preposte alle tutele paesaggistico-ambientali si esprimono nel contesto dell’accordo di programma di valorizzazione territoriale degli immobili pubblici e, dunque, prima della sua adozione.

xii L’art. 2 comma 6 del D. Lgs. 227/2001, T.U. in materia forestale, conteneva una definizione di bosco poi trasfusa, con alcune modifiche, nell’art. 3 comma 3 D. Lgs 34/2018.

xiii Consiglio di Stato, Sent. 23 ottobre 2012, n. 5410 e Cass. Pen. 9 giugno 1994, n. 7556.

xiv Così Corte Cost., sent. 367/2007 e sent. 66/2012

xv Corte Costituzionale, sent. 367/2007

xvi Cons. St., Sez. V, 1 aprile 2011, n. 2015, che richiama Sez. VI, 4 dicembre 1996, n. 1679; id., 22 aprile 2004 , n. 2332, secondo cui la disciplina statale subordina l’esclusione dal vincolo paesaggistico predisposto per legge alla delimitazione dei terreni negli strumenti urbanistici come zone A e B ad una data determinata, e cioè al 6 settembre 1985, epoca di entrata in vigore della l. n. 431 del 1985.

xvii Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 1998, n. 3882 (c.c. 17 dicembre 1997), Matarrese.

xviii Sent. Consiglio di Stato n. 332/2018 del 19.01.2018

xix Sent. T.A.R. Puglia, LE, Sez. I, 4 novembre 2019, n. 1683

xx Sent. Cass. Pen., sez. III, n. 17060 del 21/03/2006 e n. 2864 del 25 gennaio 2007

xxi Sent. Cass. Penale 19533/2015

xxii Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778

xxiii Consiglio di stato, sent. 312/2018 in https://www.ingenio-web.it/articoli/tutela-paesaggistica-di-chi-e-la-competenza-per-il-procedimento-autorizzatorio/

xxiv Consiglio di stato, sent. 312/2018, cit.

xxv L’urbanistica, cioè la disciplina che studia il territorio antropizzato e ha come scopo la progettazione dello spazio urbano e la pianificazione organica delle modificazioni del territorio, si sviluppa all’interno di una cornice legislativa complessa che tuttavia ha il suo faro nei principi costituzionali, quelli derivati dall’ordinamento UE e dalle leggi, sovraordinate rispetto agli atti amministrativi.

xxvi Cfr. art. 8, commi 1-3. D. Lgs. 34/2018.

xxvii Consiglio di Stato, sent. 3184/2000 e sent. 5410/2012

xxviii Charles Lathrop Pack, milionario e filantropo investì una fortuna nella conservazione dei boschi in America e fu sostenitore della Tree association, City Planning, ottobre 1926 – Titolo originale: The community forest and the community plan – Traduzione di Fabrizio Bottini, in http://www.cittaconquistatrice.it/il-bosco-urbano-e-lurbanistica-1926/