Governance del PNRR: D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – conversione in legge
LEGGE 29 luglio 2021, n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00118)
(GU n.181 del 30-7-2021 – Suppl. Ordinario n. 26)
Vigente al: 31-7-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il
rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere
completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni
europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti
le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo
sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
3. Il Governo fornisce altresi' alle Commissioni parlamentari
competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari
allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di
rilevare e di correggere eventuali criticita' relative all'attuazione
del PNRR.
4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari
competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle
medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente
all'attuazione del PNRR.
5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attivita'
istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalita'
definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari
competenti:
a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi
compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole
misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento
degli obiettivi inerenti alle priorita' trasversali del medesimo
Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari
territoriali, la parita' di genere e i giovani;
b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini
della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e
delle finanze una convenzione per disciplinare le modalita' di
fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo
unitario «ReGiS».
7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto
dell'attivita' istruttoria utile al controllo parlamentare e di
potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici della
contabilita' e della finanza pubblica da parte delle Commissioni
parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le
attivita' delle Camere, anche in forma congiunta, nonche'
l'integrazione delle attivita' svolte dalle rispettive strutture di
supporto tecnico.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Colao, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale
Cingolani, Ministro della transizione
ecologica
Franceschini, Ministro della cultura
Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31
MAGGIO 2021, N. 77
All'articolo 1:
al comma 4:
alla lettera a), la parola: «organo» e' sostituita dalle
seguenti: «l'organo»;
alla lettera b), le parole: «comma 1037 e seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1037 e seguenti,»;
alla lettera c), la parola: «Piano» e' sostituita dalle
seguenti: «il Piano»;
alla lettera d), le parole: «dell'articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli»;
alla lettera f), le parole: «regolamento del» sono sostituite
dalle seguenti: «il regolamento del»;
alle lettere g), i) e q), la parola: «struttura» e' sostituita
dalle seguenti: «la struttura»;
alla lettera l), le parole: «Ministeri e strutture» sono
sostituite dalle seguenti: «i Ministeri e le strutture»;
alla lettera m), le parole: «con modificazioni dalla 7 agosto
2012, n. 135.» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;
alla lettera o), le parole: «soggetti pubblici» sono sostituite
dalle seguenti: «i soggetti pubblici»;
alla lettera s), le parole: «Piano nazionale integrato per
l'energia e clima» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima».
All'articolo 2:
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In
relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, garantendo
l'apporto delle professionalita' adeguate al raggiungimento degli
obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo
periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo
periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a
qualunque titolo presta la propria attivita' lavorativa presso le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che
ha raggiunto il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero
nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il
rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca dell'incarico, o
di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina»;
al comma 2:
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;
alla lettera c), dopo le parole: «regionale o locale» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e
per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parita' di
genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro»;
alla lettera f), le parole: «aggiorna periodicamente il» sono
sostituite dalle seguenti: «riferisce periodicamente al»;
la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui
alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al
Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali
sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di
avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative»;
alla lettera l), la parola: «coerente» e' sostituita dalla
seguente: «coerenti»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «di Regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «delle Regioni» e dopo le parole: «che riguardano piu'
regioni o province autonome» sono inserite le seguenti: «, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate
questioni di interesse locale»;
al secondo periodo, le parole: «partenariato economico e
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «partenariato economico,
sociale e territoriale»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «Comitato sulla
transizione ecologica di cui all'art.» sono sostituite dalle
seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica di
cui all'articolo», le parole: «per transizione digitale» sono
sostituite dalle seguenti: «per la transizione digitale» e dopo le
parole: «legge 22 aprile 2021, n. 55,» sono inserite le seguenti: «e
con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei
per gli anni 2021-2027,»;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire
singole questioni al Consiglio dei ministri perche' stabilisca le
direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito
delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1
dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il
rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le
occorrenti misure correttive e propone eventuali misure
compensative».
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei
ministri» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,», dopo le parole: «dei rispettivi organismi associativi»
sono inserite le seguenti: «nonche' di Roma capitale» e dopo le
parole: «della societa' civile» sono aggiunte le seguenti: «nonche'
delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono
individuati sulla base della maggiore rappresentativita', della
comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e
predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo»;
al secondo periodo, le parole da: «I componenti» fino a: «agli
stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti».
All'articolo 4:
al comma 2, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 6,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6» e le parole:
«della tempistica programmata» sono sostituite dalle seguenti: «dei
tempi programmati»;
al comma 3, le parole: «decreto legislativo. 30 luglio» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 luglio».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' in
attuazione del PNRR). - 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto
tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico
riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la
Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo
1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce
struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del
Governo che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del
PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il contingente di esperti
della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 e' formato da
personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata
competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con
disabilita', in numero non superiore a quindici. Il suddetto
contingente e' composto da personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o
in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o
istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del
personale di cui al presente comma e' corrisposto secondo le
modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente puo' essere composto
altresi' da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante
convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e'
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono
definite la modalita' di formazione del contingente di cui al comma 2
e di chiamata del personale nonche' le specifiche professionalita'
richieste.
4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi
rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».
All'articolo 5:
al comma 2, terzo periodo, le parole: «analisi d'impatto della
regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «analisi
dell'impatto della regolamentazione», le parole: «Nucleo, istituito»
sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo istituito» e le parole:
«ministri, ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ministri ai
sensi»;
al comma 3, lettera b), le parole: «verifiche d'impatto della
regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «verifiche
dell'impatto della regolamentazione» e le parole: «al fine garantire»
sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire».
All'articolo 6:
al comma 3, dopo le parole: «euro 1.859.000» e' inserita la
seguente: «annui».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Piano nazionale dei dragaggi sostenibili). - 1. Al
fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e
la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle
disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero per la transizione
ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano nazionale
dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle
Autorita' di sistema portuale e delle regioni con particolare
riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse
europee, nazionali, regionali e delle Autorita' di sistema portuale.
Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano e' attuato
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. Le attivita' di dragaggio nelle infrastrutture portuali del
territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di
pubblica utilita' e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove
occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore
del sistema portuale.
3. L'autorizzazione alle attivita' di dragaggio e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con
provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui
all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare
da parte dell'autorita' competente individuata ai sensi del decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in
conformita' al progetto approvato. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a
novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di
valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le
amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento
autorizzativo svolgono le proprie attivita' con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 7:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «dei relativi target e milestone»
sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi obiettivi finali e
intermedi»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di avviare
tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del
PNRR nonche' di esercitare la gestione e il coordinamento dello
stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021,
e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali,
nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di
personale non dirigenziale di alta professionalita', da destinare ai
Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari
a 50 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del
comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente
di personale e' effettuato senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita' e mediante scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i Sottosegretari" sono
soppresse»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «di durata triennale
rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «, di
durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria, e' reso indisponibile nell'ambito della
dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un
numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario»;
al comma 4, dopo le parole: «limiti assunzionali,» sono inserite
le seguenti: «o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1,
comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di cui al
presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' istituita una posizione di funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per
le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi del supporto della societa' Studiare Sviluppo srl, anche
per la selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche»;
al comma 6, terzo periodo, le parole: «Alla stessa Societa'» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla societa' Sogei S.p.A.»;
al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo
stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20»;
al comma 8, dopo le parole: «finanziamento pubblico degli
interventi» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale anticorruzione,»;
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro
3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000
annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro
476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».
All'articolo 8:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «e comunque fino al» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei relativi milestone e
target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione dei relativi
obiettivi intermedi e finali»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «dei milestone e target»
sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi intermedi e finali»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il
Governo e le parti sociali piu' rappresentative, ciascuna
amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo
svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati
e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e
sociali sulle filiere produttive e industriali nonche' sull'impatto
diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle
riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute
dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la
partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati»;
al comma 6, le parole: «Per l'attuazione del presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione dei commi da 1 a
5-bis»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con particolare
riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle
attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le
risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il
monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere le
procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-bis e per
garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di
competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento
delle attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione
delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla
dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere
sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per
l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi
generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino
a 120 unita' di personale non dirigenziale con contratto a tempo
determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70
appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo
del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del
settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unita'
di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da un
apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del
turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma
8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le
parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione
del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle assunzioni di
cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a
7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del
comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno
2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Disposizioni per l'attuazione del programma di
Governo). - 1. Per garantire una piu' efficace attuazione del
programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere
delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei
provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni
legislative, nonche' dell'aggiornamento costante del motore di
ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e' rafforzata la Rete governativa permanente
dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e
costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di
Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di
diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla
costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero
dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono
ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle
seguenti: «dell'Unione europea»;
al comma 3, le parole: «di Consip S.p.A» sono sostituite dalle
seguenti: «della societa' Consip S.p.A.»;
al comma 5, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «interventi del PNRR» e le parole: «programmi UE» sono
sostituite dalle seguenti: «programmi dell'Unione europea»;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel
calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14,
comma 5, ne' ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
All'articolo 11:
al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: «Consip
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la societa' Consip S.p.A.»
e, al terzo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «La societa' Consip S.p.A.»;
al comma 2, le parole: «Le disposizioni al presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del presente
articolo» e le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Consip S.p.A.»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «con Consip S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «con la societa' Consip S.p.A.» e, al
secondo periodo, dopo le parole: «8 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro».
Alla parte I, titolo I, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati
mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini
dell'attuazione del PNRR). - 1. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e
della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali
tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi,
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione
con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale,
produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e
l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi
e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative
relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le
amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e
informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati
consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni
individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta
dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli
interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente
dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di
dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni
eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per
tutelare i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati, i
tempi di conservazione, nonche' le risorse richieste. I provvedimenti
sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.
3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati
personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i
provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito
internet istituzionale dell'Istituto.
5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere
comunicati per finalita' scientifiche ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previsti, nonche' ai soggetti che
fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo
quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei
dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.
6. L'ISTAT provvede alle attivita' previste dal presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
All'articolo 12:
al comma 1, al primo periodo, la parola: «PNNR» e' sostituita
dalla seguente: «PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «ai
progetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti»;
al comma 2, dopo la parola: «coordinamento» sono inserite le
seguenti: «nei riguardi» e le parole: «Conferenza Unificata» sono
sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
al comma 3, secondo periodo, la parola: «incluse» e' sostituita
dalla seguente: «compresi»;
al comma 4, la parola: «piano» e' sostituita dalla seguente:
«PNRR»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «per la per la» sono sostituite
dalle seguenti: «per la» e le parole: «d della regolazione» sono
sostituite dalle seguenti: «della regolazione»;
al secondo periodo, le parole: «intesa con la Conferenza» sono
sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza» e le
parole: «decreto legislativo, 28 agosto» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto legislativo 28 agosto»;
al terzo periodo, la parola: «PNRR» e' soppressa;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate
anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta
amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta,
che provvede altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1"».
All'articolo 14:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «il meccanismo» sono sostituite
dalle seguenti: «al meccanismo», le parole: «i poteri» sono
sostituite dalle seguenti: «ai poteri», le parole: «trovano
applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ai contratti
istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;
al secondo periodo, dopo le parole: «del decreto-legge» e'
inserita la seguente: «n.».
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Governance degli interventi del Piano complementare
nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016).
- 1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli
interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori
interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli
investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero
1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del Dipartimento "Casa
Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal
sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del
sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i
programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1,
articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016,
per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato
cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di
missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
All'articolo 15:
al comma 2, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle
seguenti: «e di Bolzano»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o
gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026,
a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione
statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
al comma 6, le parole: «del 12 novembre» sono sostituite dalle
seguenti: «12 novembre».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Semplificazione della rettifica degli allegati a e
a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020). - 1. In deroga
alle modalita' previste per la deliberazione del rendiconto della
gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia
approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato
di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse
vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' effettuata dal
responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione,
salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di
amministrazione. Il rendiconto aggiornato e' tempestivamente
trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
All'articolo 16:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8» sono
inserite le seguenti: «, commi da 1 a 5-bis,»;
alla lettera c):
all'alinea e ai numeri da 1) a 3) e da 5) a 12), le parole:
«a decorrere dall'anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al numero 4), le parole: «per 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2022».
Alla rubrica del titolo I della parte II, la parola:
«velocizzazione» e' sostituita dalla seguente: «accelerazione».
All'articolo 17:
al comma 1: alla lettera a):
l'alinea e' sostituito dal seguente: «il comma 2-bis e'
sostituito dai seguenti»;
al capoverso 2-bis:
al primo periodo, le parole: «dei progetti ricompresi nel
PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche'
dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di
quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei
progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto», le
parole: «del CNR» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR)» e le parole: «dell'ENEA e dell'ISS»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS)»;
al secondo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo,»
sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o nella posizione di»;
al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei
componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del
presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma»;
dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i presidenti
della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione
tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due
commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della
transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici
e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle
disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo' attribuire,
al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis,
anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di
entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della
Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo
o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga
posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e
2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione
"Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni
parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate,
con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto
puo' essere comunque adottato»;
alla lettera b), le parole: «di cui al comma 2-bis, da'» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis danno».
All'articolo 18:
al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per le varianti
progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non
sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e
negativi si applica la procedura di cui al comma 9"».
Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Intesa delle regioni). - 1. Per le opere previste
dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono
tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva
conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire
all'autorita' competente il rilascio del provvedimento finale».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), la parola: «sessanta» e' sostituita
dalla seguente: «quarantacinque»;
dopo lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le
parole: "R. D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono aggiunte le seguenti: ",
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla
precedente lettera b)";
b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la
disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b)
dell'allegato III alla parte seconda"».
All'articolo 20:
al comma 1:
al capoverso 2, terzo periodo, le parole: «il provvedimento di
VIA e' proposto all'adozione del Ministro» sono sostituite dalle
seguenti: «l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al
Ministro»;
al capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «comma 2-bis, si
esprime» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis si esprime»;
al capoverso 2-ter, la parola: «automaticamente» e' soppressa
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima
applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma
ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei
diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
al capoverso 2-quater, secondo periodo, le parole: «ministero
della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero della transizione ecologica» e le parole: «trenta
giorni.".» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni.»;
al comma 2, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «euro per l'anno 2022» e le parole: «per l'anno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023».
All'articolo 21:
al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4:
al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 8, comma 2-bis»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» ;
al secondo periodo, dopo le parole: «non superiore a sessanta
giorni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a centoventi giorni nei
casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su
motivata richiesta del proponente in ragione della particolare
complessita' tecnica del progetto o delle indagini richieste».
Alla parte II, titolo I, capo I, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 22-bis (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le
procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono
stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica). - 1.
All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 47 e' sostituito dal seguente:
"47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di
piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da
parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari
degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale
corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima
assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di
stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati
possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione
del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'. Il comune
deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta'
avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del
comma 48";
b) il comma 48 e' sostituito dal seguente:
"48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in
misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello
stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di
superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati
i suddetti oneri e quello in cui e' stipulato l'atto di cessione
delle aree. Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo'
essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute
direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui al
comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola
unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola
unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno
di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale
delibera altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la
concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria
dei registri immobiliari";
c) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche'
del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del
primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del
corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente
articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione cosi'
determinato non puo' superare il limite massimo di euro 5.000 per
singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie
residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per
singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie
residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di
affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
La percentuale di cui al primo periodo del presente comma e'
stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua
altresi' i criteri e le modalita' per la concessione, da parte dei
comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione
dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprieta' e il corrispettivo
dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al
limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del
1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle
finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48
individua altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la
concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior
valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di
affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena
proprieta', le relative quote di spesa possono essere finanziate
mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli
articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei
piani di zona convenzionati"».
All'articolo 23:
al comma 1, capoverso Art-26-bis: le parole: «Art-26-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «Art. 26-bis.»;
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «nulla osta e assensi» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «tecnico economica» sono sostituite
dalle seguenti: «tecnica ed economica»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «sono ridotti della meta'»
sono sostituite dalle seguenti: «possono essere ridotti fino alla
meta'»;
al comma 4:
al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale
decisione in relazione alle risultanze emerse»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a
seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4
dell'articolo 27-bis»;
al terzo periodo, le parole: «salvo che in presenza di elementi
nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli
interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a
seguito delle osservazioni degli interessati.» sono sostituite dalle
seguenti: «salvo che in presenza di significativi elementi nuovi,
emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle
osservazioni degli interessati».
All'articolo 24:
al comma 1, lettera d):
al capoverso 7, terzo periodo, le parole: «dalla data di
convocazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data
della prima riunione»;
al capoverso 7-ter, le parole: «strumenti urbanistici,» sono
sostituite dalle seguenti: «strumenti urbanistici».
Alla parte II, titolo I, capo II, dopo l'articolo 24 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 24-bis (Autorizzazione unica per la realizzazione di
interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche). - 1. La
costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi
regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento
totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla
normativa vigente, nonche' le opere connesse a tali interventi e la
realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attivita' delle
predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica
rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti
individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del
comma 3.
2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata all'esito
di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza
di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di
prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio
dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della
realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro
atto di assenso comunque denominato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai
sensi del comma 1 e specificano le modalita' e i tempi del
procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
All'articolo 25:
al comma 1: alla lettera a):
al capoverso 4-bis, la lettera d) e' soppressa;
al capoverso 4-ter:
al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e
le parole: «ha la facolta' di trasmettere valutazioni di competenza
al Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette al
Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito
all'individuazione dell'autorita' competente allo svolgimento della
procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilita' a VIA,»;
al secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al terzo periodo, le parole: «o, in assenza di questa, dal
proponente» sono soppresse;
alla lettera b), numero 1), capoverso 6-bis, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Resta fermo che la decisione di
autorizzare il progetto e' assunta sulla base del provvedimento di
VIA».
All'articolo 27:
al comma 1, capoverso Art. 3-septies: al comma 1:
al primo periodo, la parola: «inoltrare» e' sostituita dalla
seguente: «inviare» e le parole: «, con le modalita' di cui al comma
3,» sono soppresse;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La risposta
alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della
loro presentazione»;
al secondo periodo, le parole: «salvo rettifica» sono
sostituite dalle seguenti: «salva rettifica» e la parola: «valenza»
e' sostituita dalla seguente: «efficacia»;
al comma 2, dopo le parole: «del proprio sito» e' inserita la
seguente: «internet».
All'articolo 28:
al comma 1:
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «L'autorita'
competente» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, primo periodo, le
parole: «comma 3 del» sono soppresse.
All'articolo 29:
al comma 5, le parole: «si provvede quanto a 1. 550.000» sono
sostituite dalle seguenti: «si provvede quanto a 1.550.000 euro».
All'articolo 30:
al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «aventi ad oggetto
impianti alimentati da fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti:
«, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,».
All'articolo 31:
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) e' sostituito
dal seguente:
"3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili e' gia' esistente o autorizzato, anche se non ancora in
esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta
occupazione di nuove aree"»;
al comma 2, capoverso 9-bis:
al primo periodo, le parole: «sino a 10 MW» sono sostituite
dalle seguenti: «sino a 20 MW», dopo le parole: «industriale,
produttiva o commerciale» sono inserite le seguenti: «nonche' in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave
o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i
quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia
attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti,» e le parole: «le disposizioni di cui
al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni
di cui al comma 1»;
al secondo periodo, dopo le parole: «una autodichiarazione»
sono inserite le seguenti: «dalla quale risulti»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "su edifici" sono inserite le
seguenti: ", come definiti alla voce 32 dell'allegato A al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di
Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture
e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonche'
l'installazione, con qualunque modalita', di impianti solari
fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici".
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, dopo le parole: "a servizio degli edifici," sono inserite le
seguenti: "come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in
adiacenza,". 2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121
del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su
strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra";
b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi
dagli edifici o collocati a terra). - 1. Le disposizioni degli
articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione
e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli
impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici,
come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza"»;
al comma 3, i segni: «".» sono soppressi; il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che
adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli
elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi,
comunque in modo da non compromettere la continuita' delle attivita'
di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al
comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione
di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto
sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per le
diverse tipologie di colture e la continuita' delle attivita' delle
aziende agricole interessate.
1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la
violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i
benefici fruiti"»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici
nonche' delle opere connesse indispensabili alla costruzione e
all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di
interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per
la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree
classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del
punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo
decreto si intendono elevate a 10 MW».
Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
«Art. 31-bis (Misure di semplificazione per gli impianti di biogas
e di biometano). - 1. Al fine di semplificare i processi di economia
circolare relativi alle attivita' agricole e di allevamento, nonche'
delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come
materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi
nell'allegato 1, tabella 1. A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre
biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono
materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di
biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018.
2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere
infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete
esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le
quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonche'
la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 31-ter (Misure per la promozione dell'economia circolare nella
filiera del biogas). - 1. Al fine di consentire la piena ed efficace
attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilita'
dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito
agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo le parole: "e materie derivanti" e' inserita la seguente:
"prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono inserite le
seguenti: ", nel rispetto del principio di connessione ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile,".
Art. 31-quater (Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico).
- 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "dalla
fonte idraulica," sono inserite le seguenti: "anche tramite impianti
di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro";
b) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso
pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata,
con le modalita' di cui al comma 4".
Art. 31-quinquies (Semplificazione del sistema di tenuta delle
scorte di sicurezza petrolifere). - 1. All'articolo 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione
ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai
soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento
del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere
delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte
all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8,
possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti
costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e
al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto
di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere"».
All'articolo 32:
al comma 1:
alla lettera a), ultimo periodo, le parole: «I nuovi
aerogeneratori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il
rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di
ciascun aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita',
regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati
individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonche' il rispetto
della normativa in materia di smaltimento e recupero degli
aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori»;
alla lettera b), il capoverso 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2
raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende, per gli
aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e
mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremita'
delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e, per gli
aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il
doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile
dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e interventi che comportano una riduzione di superficie o di
volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori"».
Alla parte II, titolo I, capo VI, dopo l'articolo 32 sono aggiunti
i seguenti:
«Art. 32-bis (Semplificazione dei procedimenti per impianti
idroelettrici di piccole dimensioni). - 1. Al fine di assicurare la
piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti
climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti
dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto
ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
219 del 18 settembre 2010, le parole: "compatibile con il regime di
scambio sul posto" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a
500 kW di potenza di concessione".
Art. 32-ter (Norme di semplificazione in materia di infrastrutture
di ricarica elettrica). - 1. All'articolo 57 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione
delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso
pubblico non e' soggetta al rilascio del permesso di costruire ed e'
considerata attivita' di edilizia libera";
b) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il
soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il
servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta
all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e
per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione
concordate con il concessionario del servizio di distribuzione
dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette
all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la
valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico
per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci
anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore
della rete, per le relative opere di connessione".
Art. 32-quater (Semplificazioni in materia di sistemi di
qualificazione degli installatori). - 1. Il comma 7 dell'articolo 15
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal
seguente:
"7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di
cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle
imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti
che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».
La rubrica del capo VII e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
in materia di efficienza energetica».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 10-bis, le parole: «efficientamento
energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento
dell'efficienza energetica» e le parole: «1 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
alla lettera c):
l'alinea e' sostituito dal seguente: «il comma 13-ter e'
sostituito dai seguenti:»;
al capoverso 13-ter:
all'alinea, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» sono
inserite le seguenti: «anche qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici o i prospetti,»;
alla lettera d), le parole: «. Resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di
intervento.» sono soppresse;
dopo il capoverso 13-ter e' inserito il seguente:
«13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile
oggetto di intervento»;
al comma 4, le parole: «e, dal comma 3, pari a di» sono
sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 3, pari a» e le parole:
«lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».
Alla parte II, titolo I, capo VII, dopo l'articolo 33 sono aggiunti
i seguenti:
«Art. 33-bis (Ulteriori misure in materia di incentivi di cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). - 1.
All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo
sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in
deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice
civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la
decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita'
od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita' competenti siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione";
c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33 del presente
decreto, sono inseriti i seguenti:
"10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o piu'
interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per
stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis)
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro
diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'";
d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 33 del
presente decreto, e' inserito il seguente:
"13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di
edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o
della normativa regionale, nella CILA e' richiesta la sola
descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera,
queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono
integrazione della CILA presentata. Non e' richiesta, alla
conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Art. 33-ter (Riforma del sistema di riscossione degli oneri
generali di sistema). - 1. Su proposta dell'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia
e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le
modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo
che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga
caratteristiche di terzieta' e indipendenza, le partite finanziarie
relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali senza entrare nella disponibilita' dei
venditori.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 35:
al comma 1: alla lettera b):
al numero 2), dopo la parola: «intendendosi» e' inserita la
seguente: «tali»;
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: ", fino al 31
dicembre 2022," sono soppresse»;
al numero 3), capoverso 4-bis, le parole: «decreto legislativo
del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento,
il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13,
D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la
responsabilita' per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita
al soggetto che effettua dette operazioni"»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: "i documenti
contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti
normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze
documentali o gestionali"»;
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) all'articolo 230, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva
delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che
asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti
analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma
3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono
accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e
percorso di raccolta, il cui modello e' adottato con deliberazione
dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti
possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di
recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso
la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di
pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212,
comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298"»;
alla lettera g), numero 4), le parole: «4) al comma 6, primo
periodo, le parole "235," sono soppresse» sono sostituite dalle
seguenti:
«g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola:
", 235," e' sostituita dalla seguente: "e"»;
dopo il numero 4) della lettera g), rinumerato come lettera g-b
is), e' inserita la seguente lettera:
«g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole:
"almeno sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno
venti giorni"»;
alla lettera i), capoverso Art. 216-ter:
al comma 4, al primo periodo, le parole: «oli usati» sono
sostituite dalle seguenti: «olii usati» e, al secondo periodo, le
parole: «della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno
2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla decisione di esecuzione
(UE) 2019/ 1004 della Commissione, del 7 giugno 2019»;
al comma 5, le parole: «corredati da» sono sostituite dalle
seguenti: «corredati di» e le parole: «nonche' da» sono sostituite
dalle seguenti: «nonche' di»;
al comma 6, le parole: «inerenti la gestione dei rifiuti,» sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti alla gestione dei rifiuti»;
dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) all'articolo 219-bis:
1) al comma 1, le parole: "Conformemente alla gerarchia dei
rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano
misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di
sistemi di restituzione con cauzione nonche' dei sistemi per il
riutilizzo degli imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine
di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia
circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma
collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonche'
sistemi per il riutilizzo degli imballaggi";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in
plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre
bevande";
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni
delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del
comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono,
inoltre, previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da
raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio
fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della
concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalita' di restituzione della
cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
d) le premialita' e gli incentivi economici da riconoscere agli
esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente
articolo ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul
mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai
consumatori"»;
alla lettera l), capoverso 6, le parole: «successivo, sono» sono
sostituite dalle seguenti: «successivo sono»;
dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
«l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte
seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione
degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la
campagna di attivita' abbia una durata inferiore a novanta giorni, e
degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non
pericolosi, qualora la campagna di attivita' abbia una durata
inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di
attivita' sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di
verifica di assoggettabilita' a VIA qualora le quantita' siano
superiori a 1.000 metri cubi al giorno"»;
alla lettera m), la parola: «sostituto» e' sostituita dalla
seguente: «sostituito»;
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «L'autorita'
competente» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' sostituito dal seguente:
"14. Per finalita' di tutela ambientale, le amministrazioni dello
Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi
pubblici e di servizi di pubblica utilita', pubblici e privati,
nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di
autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano
all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30
per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o piu'
pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non e' riservata una
quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per
cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la
procedura e' annullata per la parte riservata all'acquisto di
pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di
emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli
delle Forze di polizia".
3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da
costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti amianto,
idonee modalita' di gestione e smaltimento nell'ambito regionale,
allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi
all'abbandono incontrollato di tali rifiuti"».
Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Misure di semplificazione e di promozione
dell'economia circolare nella filiera foresta-legno). - 1. Al fine di
introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia
circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificita' e la
multifunzionalita' della filiera nonche' l'opportunita' di un suo
rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:
"4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di foresta
nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di
imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici
pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' per la
conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai
boschi.
4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1
sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati, di cui
almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta' o di
un altro diritto reale o personale di godimento su beni
agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in
forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari
dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di
godimento su beni agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare
superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale
nonche' di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi
ecosistemici, nel rispetto della biodiversita' e dei paesaggi
forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche
ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti
dai contraenti con gli accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle
proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e
produttivo delle proprieta' fondiarie pubbliche e private, singole e
associate, nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma
2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione
dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio
boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti
allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e
socio-culturale dei contesti in cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne
sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o
personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualita' di
esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere ambientale,
educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo
le disposizioni del comma 4-quater.
4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi
4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati
alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea
iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione"».
All'articolo 36:
al comma 3, alinea, le parole: «decreto legislativo 2018 n. 34,»
sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34,»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla
lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,
anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica
facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime
condizioni previste per le reti di distribuzione locale.
3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle
seguenti: "Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati
relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione
ecologica,"».
Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
«Art. 36-bis (Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e
idraulico in Calabria). - 1. Per sostenere gli interventi per spese
in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a
mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al
contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50
milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno
2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno
2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 36-ter (Misure di semplificazione e accelerazione per il
contrasto del dissesto idrogeologico). - 1. I commissari straordinari
per le attivita' di contrasto e mitigazione del dissesto
idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque
denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale
per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la
tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito
denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze
sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico
indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del
rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e
al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque
titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili tra le linee di azione
sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono
interventi di preminente interesse nazionale.
3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure
necessarie per la piu' rapida attuazione degli interventi di
preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le
rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter
approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e
contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri
di priorita', ove definiti, dei piani di gestione del rischio di
alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali
preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per
gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto
idrogeologico assumono le attivita' indicate dai commissari di
Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema
di misurazione della performance con le modalita' di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione
annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente
l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato
di attuazione.
5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti delle regioni"
sono inserite le seguenti: ", di seguito denominati commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,";
2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle regioni"
sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o
di impedimento del predetto commissario, il Ministro della
transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento";
c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo".
6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
le parole: "Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico"
sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico".
7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
"Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i
rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro
della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di
ciascuna regione territorialmente competente";
b) all'ultimo periodo le parole: "Presidente della Regione in
qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico"
sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico";
c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "In caso di
mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con
riferimento all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il
ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla
responsabilita' del commissario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, puo' essere revocato il commissario in carica e nominato
un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto
idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i
medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai
sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni
dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione
del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati".
8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, le parole: "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle
seguenti: "commissari di Governo".
9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico,
anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le
autorita' di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente
competenti, puo' attuare, nel limite delle risorse allo scopo
destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e
periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al
mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta
manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di
ripristinare, in tratti di particolare pericolosita' per abitati e
infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle
acque.
10. Fermi restando i poteri gia' conferiti in materia di
espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi
11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi
finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti
dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del
supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.
11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla
meta', ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo
unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo
unico.
12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza
preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione
degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati.
13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di cui al comma 1, l'autorita' procedente, qualora lo ritenga
necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio
dei pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta giorni.
14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto
periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono soppressi.
15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi
correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti
nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei
propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del
suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un
flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente
tra i diversi sistemi.
16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica,
all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio
per l'attuazione dei processi di interoperabilita' tra i sistemi
informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere
pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attivita' tecniche
e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente
programma sulla base di apposita convenzione.
17. L'ISPRA svolge le predette attivita' sentite le competenti
strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' in
raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze
in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica,
al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente il
sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo
un'adeguata informazione e pubblicita' agli enti legittimati o
destinatari.
18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente svolgimento
delle attivita' di valutazione e selezione dei progetti da ammettere
a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti
strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla
ricognizione delle funzionalita' della piattaforma del Repertorio
nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che
necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal
fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' in
raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali
con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e
dissesto idrogeologico, al fine di rendere piu' integrato, efficace,
veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei
progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicita' agli
enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS
avviene assicurando il principio di unicita' dell'invio previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo
l'interoperabilita' con la banca dati di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita'
dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno
2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo
non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle
emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24
del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi
infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il
dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: "limitatamente a
quelli indicati all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti:
"inclusi quelli indicati all'articolo 1"».
All'articolo 37:
al comma 1:
la lettera a) e' soppressa;
alla lettera b):
dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente: "13-ter.
Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di
origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le
CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al
titolo V della parte quarta, il proponente puo' presentare all'ARPA
territorialmente competente un piano di indagine per definire i
valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA
territorialmente competente, e' realizzato dal proponente con oneri a
proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di
indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati
dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di
indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonche'
di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA
territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta
comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di
esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le
condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto
territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate
nel sito sono ricondotte ai valori di fondo"»;
alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «E' fatta comunque salva la facolta'
dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla
compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni
geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in
cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono
ricondotte ai valori di fondo»;
alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «messa in sicurezza»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "entro il termine di novanta giorni
dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della
contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello
stesso"»;
alla lettera h):
al numero 3), le parole: «Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero della transizione ecologica» e le parole:
«Sistema nazionale» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
al numero 7), le parole: «atti di assensi» sono sostituite
dalle seguenti: «atti di assenso»;
al numero 9), capoverso 8-bis, secondo periodo, le parole:
«Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione ecologica»;
al numero 10), capoverso 9-quinquies, le parole: «e'
sottoposto» sono sostituite dalle seguenti: «e' sottoposta»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "ai fini delle metodiche da utilizzare
per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove
conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini delle metodiche
e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione
delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto
dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate
conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei
procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori
tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di
utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi
per la salute e per l'ambiente"».
Alla parte II, titolo I, capo VIII, dopo l'articolo 37 sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 37-bis (Misure per la prevenzione dell'inquinamento del
suolo). - 1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta
all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura,
all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci",
colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato
di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di
depurazione";
b) al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le
parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono
ammessi fanghi di depurazione".
Art. 37-ter (Sostegno agli investimenti pubblici degli enti
locali). - 1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera
d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i
beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti
attuatori.
Art. 37-quater (Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e
risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi). - 1. Al
fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per
la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di
rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "rifiuti radioattivi" e'
inserita la seguente: "anche"».
All'articolo 38:
al comma 2:
alla lettera a), al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) al comma 1-bis, dopo la parola: "eleggere" sono inserite
le seguenti: "o modificare"»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole:
"servizi in rete" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del
principio di neutralita' tecnologica,"»;
alla lettera c), capoverso Art. 64-ter:
al comma 6, le parole: «in capo» sono sostituite dalla seguente:
«spettanti»;
al comma 7, primo periodo, la parola: «sentita» e' sostituita
dalla seguente: «sentiti» e la parola: «definite» e' sostituita dalla
seguente: «definiti»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale e'
attestato dal Direttore generale per i servizi informativi
automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi
telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo
periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito
degli atti di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al
giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale".
3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:
"2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di
singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche"».
Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«Art. 38-bis (Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali
attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le
pubbliche amministrazioni). - 1. Al testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale
o in triplice esemplare in forma cartacea";
b) all'articolo 25:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il
venerdi' precedente l'elezione," sono sostituite dalle seguenti:
"entro il giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta
elettronica certificata,";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del
presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano
firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica
qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma,
o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o
con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti
siano trasmessi mediante posta elettronica certificata".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Il contrassegno deve essere depositato a mano su
supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
b) all'articolo 32, settimo comma:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto
digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
2) al numero 4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto sia stato
firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso
mediante posta elettronica certificata";
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: "venerdi'
precedente l'elezione al segretario del Comune," sono sostituite
dalle seguenti: "giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta
elettronica certificata, al segretario del Comune,".
3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante
i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle
liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di
candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di
referendum e di iniziative legislative popolari, puo' essere
richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica
certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante
legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da
uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa
legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda
presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un
documento di identita' del richiedente. In caso di richiesta tramite
posta elettronica certificata, e' allegata alla domanda l'eventuale
delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del
rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno
dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa
popolare.
4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica
certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati,
l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite
posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la
domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un
servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita
a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio
elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta
elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine
improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.
5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad
ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere
utilizzati per le finalita' di cui al comma 3 nel formato in cui sono
stati trasmessi dall'amministrazione.
6. La conformita' all'originale delle copie analogiche dei
certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 e'
attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato
con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia
analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le
autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle
elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i
movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma
11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero,
per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito
internet del partito o del movimento politico sotto il cui
contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il
curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato
medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui
all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per
l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti
politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma
11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante
posta elettronica certificata, i certificati del casellario
giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di
sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del
primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega
dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della
candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i
certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai
fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito
internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso
espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del
casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono
candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono
stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino
contestualmente sotto la propria responsabilita', ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici i
dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte
di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici
uffici sono ridotti della meta'";
b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale"
sono sostituite dalle seguenti: "certificato del casellario
giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313," e le
parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse.
8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.
240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio
1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i
collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del
Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i
sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali,
i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal
presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti
all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di
appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel
sito internet istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445".
9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n.
99, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche,
dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del
codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono
trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le
liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonche' per le elezioni
politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro
settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La
Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative
alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione,
con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature
provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa
Commissione sono disciplinate le modalita' di controllo sulla
selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i),
stabilendo in particolare:
a) il regime di pubblicita' della declaratoria di
incompatibilita' dei candidati con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione;
b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste
provvisorie di candidati;
c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei controlli sulle
liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi
tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti
e alle liste civiche l'effettiva possibilita' di modificare la
composizione delle liste prima dello scadere dei termini di
presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione
elettorale.
3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma
3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione".
10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 627, dopo le parole: "politiche" sono inserite le
seguenti: ", regionali, amministrative";
b) al comma 628 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche
alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario
adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di
consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno
2022".
11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa
attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 38-ter (Misure per la diffusione delle comunicazioni
digitali). - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni
digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di
comunicazioni tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio
digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82".
Art. 38-quater (Misure di semplificazione per la raccolta di firme
digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini
degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio
1970, n. 352). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341, le parole: "di raccolta delle firme digitali da
utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25
maggio 1970, n. 352" sono sostituite dalle seguenti: "per la raccolta
delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli
articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di
legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione,
anche mediante la modalita' prevista dall'articolo 65, comma 1,
lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a
disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalita' della
raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio
1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune
nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini
italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli
obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge
n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella
piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970,
della proposta recante, a seconda delle finalita' della raccolta
delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente,
dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La
piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa
mediante uno strumento di validazione temporale elettronica
qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro
due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di
referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo
28 della legge n. 352 del 1970";
b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e,
con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i
requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa
piattaforma, i casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le
quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
comunica il ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo
decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di accesso alla
piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di
trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita'
e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, nonche' le modalita' con cui i promotori mettono a
disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di
eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le
firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione verifica la validita' delle firme
raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma";
c) il comma 344 e' sostituito dal seguente:
"344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di
operativita' della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli
elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132
e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti
dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere
raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento temporale
validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta
predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita'
della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio
1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del
luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle
cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme
elettroniche qualificate raccolte non sono soggette
all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi
previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352
del 1970 sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei
promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della
stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al
secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata.
I promotori del referendum depositano le firme raccolte
elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di
eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le
firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione,
come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica
di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui
all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice".
2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati elettorali
rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere
depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a
cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero
come copia analogica di documento informatico se dotati del
contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del
medesimo codice"».
All'articolo 39:
al comma 1, lettera d), capoverso 6-bis, le parole: «d'intesa»
sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «per cittadini» sono sostituite dalle
seguenti: «per i cittadini»;
alla lettera b):
al numero 2), le parole: «le basi dati» sono sostituite dalle
seguenti: «le basi di dati»;
dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente:
«4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il
decreto di cui al presente comma e' comunicato alle Commissioni
parlamentari competenti"»;
alla lettera d), le parole: «sono aggiunte le seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente»;
al comma 3, le parole: «delle lettera» sono sostituite dalle
seguenti: «della lettera»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti
dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni
centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorita'
indipendenti e della Corte dei conti, nonche' di tutti i soggetti
istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di
statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali
concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti
a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196».
Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis (Ulteriore proroga del termine per la raccolta di
sottoscrizioni a fini referendari). - 1. Al comma 1-bis dell'articolo
11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15
giugno";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti
dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n.
352 del 1970 sono differiti di un mese".
Art. 39-ter (Semplificazione della richiesta di occupazione del
suolo pubblico per attivita' politica). - 1. Al comma 67
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le richieste devono pervenire almeno
dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della
manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali
dispongano termini piu' brevi".
Art. 39-quater (Disposizioni in materia di comunicazione di
trattamenti sanitari obbligatori all'autorita' di pubblica
sicurezza). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre
2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "uffici delle Forze dell'ordine" sono
sostituite dalle seguenti: "uffici e comandi delle Forze di polizia";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le
modalita' informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in
qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle
Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari
obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire
meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione,
alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi,
nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto".
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,
come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il
sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi
dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari
obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno
dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e alla
detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di
qualsiasi licenza di porto di armi, nonche' al rilascio del nulla
osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando
delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato
detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o
e' titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure
previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio o
comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle
armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo
39, secondo comma.
Art. 39-quinquies (Introduzione degli articoli 62-quater e
62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe
nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione
superiore). - 1. Al capo V, sezione II, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione). - 1. Per
rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il
processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i
cittadini e per le pubbliche amministrazioni, e' istituita,
nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola,
realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale
dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per
tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e
alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni
scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', che
mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne
assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni
scolastiche la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce
l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche
amministrazioni per le relative finalita' istituzionali e mette a
disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai
titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST e'
costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli
studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.
L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento
scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilita' con i
registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla
codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e'
costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze
dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui
al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso
di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati
necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo
7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il
30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento
alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e
delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita'
di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le
modalita' di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui
all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza
nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformita'
alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'.
Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). -
1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'universita' e della
ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni,
e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca,
l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).
2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate con il
decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione
superiore, che mantengono la titolarita' dei dati di propria
competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonche' tramite
l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilita' dei
dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria
competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita'
istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per
automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni
della formazione superiore e assicura l'interoperabilita' con le
altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del
Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita'
istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice,
l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i
dati degli studenti e dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di
cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle
iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al
relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati
relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale
di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo
stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche' le
modalita' di alimentazione da parte delle istituzioni della
formazione superiore nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli
studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici
superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle
istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre
anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca
per le relative finalita' istituzionali avviene in conformita' alle
linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'".
Art. 39-sexies (Modifica dell'articolo 234 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77). - 1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto
all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di realizzare un sistema
informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore
dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e
l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di
lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il
supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale
anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la
didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il funzionamento
delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero
dell'istruzione si avvale della societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di
specifica convenzione di durata pluriennale.
2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita' di cui al
medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi di specifici
operatori del settore cui affidare le attivita' di supporto nel
rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 39-septies (Disposizioni in materia di start-up innovative e
PMI innovative). - 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro
successive modificazioni delle societa' start-up innovative di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, anche
semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e redatti con le modalita' alternative all'atto
pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed
efficaci e conseguentemente le medesime societa' conservano
l'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle
societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina
di cui all'articolo 2480 del codice civile.
3. Il compenso per l'attivita' notarile concernente gli atti
deliberati ai sensi del comma 2 e' determinato in misura non
superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D -
Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140».
All'articolo 40:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «All'articolo 86,» sono sostituite dalle
seguenti: «All'articolo 86»;
alla lettera a), dopo le parole: «comma 1,» e' inserita la
seguente: «alinea,»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprieta'
pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi
e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione
esterna dei parchi,"»;
alla lettera b), le parole: «articoli 87 e 88";» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 87 e 88 del presente codice".»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «e, sono aggiunti» sono sostituite
dalle seguenti: «e sono aggiunti»;
alla lettera b):
al capoverso 8, le parole: «ad eccezione del termine» sono
sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini» e dopo le
parole: «comma 9» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al capoverso 9:
al primo periodo, le parole: «della relativa domanda,» sono
sostituite dalle seguenti: «della relativa domanda»;
al secondo periodo, le parole: «7 agosto 1990 n. 241» sono
sostituite dalle seguenti: «7 agosto 1990, n. 241»;
al quinto periodo, la parola: «espressi.» e' sostituita dalla
seguente: «espressi".»;
al comma 3:
alla lettera b), capoverso 5, le parole: «ad eccezione del
termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini»,
dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente
articolo» e dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo»;
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del presente
articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso
di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal
comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso
d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la
variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza
originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un
preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione
cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore
avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione
della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano
comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono
prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo"»;
al comma 4:
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Resta ferma,
in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui
all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21»;
al terzo periodo, dopo le parole: «con un preavviso di almeno
quindici giorni» sono inserite le seguenti: «e di otto giorni per i
lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri»;
al quarto periodo, la parola: «proposte» e' sostituita dalla
seguente: «stabilite»;
al comma 5, le parole: «1 agosto 2003, n. 259,» sono sostituite
dalle seguenti: «1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica
previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,»
e le parole: «2 gennaio 2004, n. 42, purche' comportino aumenti delle
altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di
sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati» sono sostituite dalle
seguenti: «22 gennaio 2004, n. 42, purche' non comportino aumenti
delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di
sagoma superiori a 1,5 metri quadrati»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' inserito il seguente:
"2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale
di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire
all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di
adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento
della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non
si configura come attivita' avente carattere commerciale e non
costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente
finale, purche' consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di
servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni
economiche gia' previste dal contratto in essere".
5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' inserito il seguente:
"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica
utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui
al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella
previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800
euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il
canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non e'
applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi
ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del
decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del
canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».
All'articolo 41:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Piano nazionale di ripresa o di
resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di
ripresa e resilienza»;
al capoverso Art. 18-bis:
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «degli obblighi
previsti dagli articoli 5,» sono inserite le seguenti: «7, comma 3,
41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,»;
al comma 6, le parole: «, ricevuta la segnalazione» sono
sostituite dalle seguenti: «che, ricevuta la segnalazione» e le
parole: «articoli 117, comma 5, e 120, comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma»;
al comma 2, lettera b), alinea, la parola: «4-quater,» e'
sostituita dalla seguente: «4-quater».
All'articolo 42:
al comma 1, dopo le parole: «2021, n. 52,» sono inserite le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87,»;
al comma 2, le parole: «decreto-legge 22 n. 52 del 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 52 del 2021»;
al comma 4, dopo le parole: «la spesa di 3.318.400 euro,» sono
inserite le seguenti: «da gestire nell'ambito della vigente
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa'
SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le risorse di cui
al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente
convenzione».
Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Disposizioni in materia sanitaria). - 1. All'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 577, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio";
b) al comma 583, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi";
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei
bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi" sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione
dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi" sono soppresse;
c) al comma 6:
1) il terzo periodo e' soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono
soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 491 e' inserito il seguente:
"491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione
delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di
produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto,
si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze
disponibili".
4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' abrogato».
All'articolo 43:
al comma 1, le parole: «delle infrastrutture e delle mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della
mobilita'»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno
e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita' attuative e
degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete
stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali
minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i
concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo
decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento
della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi
di guida automatica e connessa nonche' alla disciplina delle
sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a
guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo
l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio
tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi
innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con
il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti
metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi
preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione
delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di
veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle
richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida
autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione
digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare
proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di
veicoli a guida autonoma.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, e' definita la composizione ed e' disciplinato
il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la
partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati.
2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il
conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche
per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica sono
svolte:
a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di
idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le
scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola nautica e le
sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che
rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e
fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite
siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il
rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e
morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle
patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica,
psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e
di certificazione dei predetti requisiti;"».
All'articolo 44:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «progetto di fattibilita'
tecnico - economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di
fattibilita' tecnica ed economica»;
al quarto periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma
1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente
articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della
conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero
qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente
agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento
sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il
parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso
sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si
applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8
del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6,
terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta approvazione
del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta
giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e,
in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le
risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio
esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore,
limitatamente alla componente "opere civili", e' pari o superiore a
100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni
di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal
citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi
provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla
formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole»;
al comma 2, la parola: «relativi» e' sostituita dalla seguente:
«relativo»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «3 agosto 2006, n. 152», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di
valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui
all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalita' e
nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo
8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;
al comma 4, la parola: «articolo47» e' sostituita dalle seguenti:
«articolo 46 del presente decreto»;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole: «progetto di fattibilita'
tecnico - economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di
fattibilita' tecnica ed economica»;
al quinto periodo, le parole: «conferenza dei servizi» sono
sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi» e alla fine del
periodo e' aggiunto il seguente segno d'interpunzione: «.»;
al comma 7, le parole: «progetto esecutivo direttamente» sono
sostituite dalle seguenti: «progetto esecutivo»;
al comma 8, la parola: «articolo12» e' sostituita dalle seguenti:
«articolo 12»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Alla societa'
possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di gestione,
comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio
della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e
secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50".
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al
terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia,
nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine
nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la societa' ANAS Spa
relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al
periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori,
l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS Spa e'
nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario
straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate".
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure
espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' dei collaudi
tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi
paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2023».
All'articolo 45:
al comma 3, le parole: «somma omnicomprensiva» sono sostituite
dalla seguente: «somma»;
al comma 5, le parole: «1.381.490per l'anno 2021 e in euro
2.762.979per» sono sostituite dalle seguenti: «1.381.490 per l'anno
2021 e in euro 2.762.979 per».
All'articolo 46:
al comma 1:
al secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla
seguente: «quarantacinque» e le parole: «previsti dal decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «previsti dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri»;
al terzo periodo, le parole: «sito istituzionale» sono
sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;
al sesto periodo, le parole: «dibattito pubblici» sono
sostituite dalle seguenti: «dibattito pubblico»;
al settimo periodo, le parole: «22,5 mila euro per l'anno 2021
e a 45 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «22.500 euro per
l'anno 2021 e a 45.000 euro».
All'articolo 47:
al comma 1, dopo le parole: «e di genere» sono inserite le
seguenti: «e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone
disabili» e le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle
seguenti: «afferenti agli»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresi',
tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla
stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data
di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al
presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «dell'offerta, criteri» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'offerta, di criteri» e dopo le
parole: «l'imprenditoria giovanile,» sono inserite le seguenti:
«l'inclusione lavorativa delle persone disabili,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «occupazione femminile e
giovanile» sono inserite le seguenti: «e di tasso di occupazione
delle persone disabili»;
al terzo periodo, la parola: «comma7» e' sostituita dalle
seguenti: «comma 7», dopo le parole: «e' requisito necessario
dell'offerta» sono inserite le seguenti: «l'aver assolto, al momento
della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e», dopo le parole: «di assicurare» sono
inserite le seguenti: «, in caso di aggiudicazione del contratto,» e
le parole: «all'occupazione giovanile e femminile» sono sostituite
dalle seguenti: «sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione
femminile»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «quelle di cui all'articolo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» e
le parole: «quelle di cui agli articoli» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli»;
alla lettera c), dopo le parole: «requisito di partecipazione,»
sono inserite le seguenti: «persone disabili,»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «al comma 3 ovvero del comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, al comma 3-bis ovvero al
comma 4»;
al secondo periodo, le parole: «afferenti gli» sono sostituite
dalle seguenti: «afferenti agli»;
al comma 7, le parole: «delle previsioni» sono sostituite dalle
seguenti: «dei requisiti di partecipazione»;
al comma 8, le parole: «e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le
disabilita'», le parole: «possono essere definite» sono sostituite
dalle seguenti: «sono definiti» e la parola: «differenziate» e'
sostituita dalla seguente: «differenziati»;
al comma 9, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pari opportunita' e
inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC».
Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal
presente decreto). - 1. Salvo quanto espressamente stabilito dal
presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti
dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati
esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre
cariche istituzionali, nonche' delle relative strutture
amministrative di supporto, e' definita nel rispetto del principio di
parita' di genere, fermo restando il numero di componenti previsto
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 47-ter (Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei
concessionari). - 1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
Art. 47-quater (Misure urgenti in materia di tutela della
concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR
e del PNC). - 1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di
garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, nonche' dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara,
nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le
piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi
di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalita'».
All'articolo 48:
al comma 1, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle
seguenti: «afferenti agli»;
al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50»;
al comma 4, le parole: «relative ai lavori di cui al comma 7,
primo periodo,» sono soppresse;
al comma 7, le parole: «della presente disposizione», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 49:
al comma 1, lettera a), le parole: «pertanto abrogato» sono
sostituite dalla seguente: «soppresso»;
al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: "la
certificazione attestante" fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: "la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il
possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La
stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo
periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui
all'articolo 81"»;
al comma 3, lettera a), le parole: «articolo 54» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 53».
All'articolo 50:
al comma 2, le parole: «delle determinazione» sono sostituite
dalle seguenti: «delle determinazioni».
All'articolo 51:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2.1, capoverso a), le parole: «fermo
restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando» e dopo le
parole: «18 aprile 2016, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «, e
l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del
principio di rotazione»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 2-ter:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
2) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e dopo le parole: "legati
alla stessa funzione," e' inserita la seguente: "anche"»;
alla lettera c), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) al comma 3, dopo le parole: "esiti delle interrogazioni"
sono inserite le seguenti: ", anche demandate al gruppo interforze
tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno,"»;
alla lettera e):
al numero 3), le parole: «della collegio» sono sostituite
dalle seguenti: «del collegio»;
al numero 5), capoverso 8-bis, primo periodo, la parola:
«deflattivi» e' sostituita dalla seguente: «deflativi»;
dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la
sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale,
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad
abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i
ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della
finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque,
la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un
sedicesimo della superficie del pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli
abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli
immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata
della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni
legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di
ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso"»;
al comma 3, le parole: «n. 76 del 2020,» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 76 del 2020».
All'articolo 52:
al comma 1: alla lettera a):
al numero 1.2, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle
seguenti: «afferenti agli» e le parole: «capoluogo di province.» sono
sostituite dalle seguenti: «capoluogo di provincia";»;
al numero 6), le parole: «Consiglio superiori» sono sostituite
dalle seguenti: «Consiglio superiore»;
dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla
funzionalita' delle Forze armate, anche connesse all'emergenza
sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui
all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere
destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili».
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50» e le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
al comma 4, le parole: «alla tempistica» sono sostituite dalle
seguenti: «ai tempi»;
al comma 5: alla lettera a):
al numero 2), capoverso 2, le parole: «inerenti gli» sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;
al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: «"L'interscambio»
sono sostituite dalle seguenti: «L'interscambio»;
alla lettera d):
al numero 2), capoverso 2, secondo periodo, le parole: «con-le»
sono sostituite dalle seguenti: «con le»;
al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: «e agli operatori
economici» sono sostituite dalle seguenti: «, agli operatori
economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84,
commi 1 e seguenti»;
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) all'articolo 111:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: "con particolare
riferimento alle" sono sostituite dalla seguente: "mediante";
1.2) al secondo periodo, la parola: "decreto" e' sostituita
dalla seguente: "regolamento";
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:
"semplificazione" sono aggiunte le seguenti: ", mediante metodologie
e strumentazioni elettroniche";
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213,
comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi
del citato articolo 213, comma 9"».
All'articolo 54:
al comma 2, le parole: «n. 148 del 2017,» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 148 del 2017»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei
territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma
9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni
assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono
delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente,
che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, esercitera'
il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici gia'
finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse
umane disponibili a legislazione vigente".
2-ter. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento delle
procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti
pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi
di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6
aprile 2009 puo' individuare, sulla base di specifica motivazione,
interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali
interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni
dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto,
e' rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30,
comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di
un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta
Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in
uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del
Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre
2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella
predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo
30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016».
All'articolo 55:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «articolo 7-ter»
sono inserite le seguenti: «, comma 1, alinea,»;
alla lettera b), numero 2), le parole: «decreto-legge n. 76 del
2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120».
Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis (Regime transitorio di accesso alla professione di
perito industriale). - 1. All'articolo 1-septies, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di
cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo," sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024. Fino alla
medesima data".
Art. 55-ter (Semplificazione in materia di incasso degli assegni).
- 1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia
informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo
della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca
negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della copia informatica
all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia
informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita' che
assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la
riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei dati e danno
certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».
All'articolo 56:
al comma 1, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,» sono
inserite le seguenti: «nonche' per il programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR,»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67».
Alla parte II, titolo IV, dopo l'articolo 56 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 56-bis (Iniziative di elevata utilita' sociale nel campo
dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL). - 1. In relazione
alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di
ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate
iniziative di investimento immobiliare di elevata utilita' sociale
nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui
all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL
nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere
sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma
15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 56-ter (Misure di semplificazione in materia di agricoltura e
pesca). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in
materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne
l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Relativamente al
settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo'
essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un
agrotecnico laureato o da un perito agrario";
b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il
territorio nazionale";
Art. 56-quater (Modifiche al codice della proprieta' industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). - 1. Al
codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente:
"Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale
sanitaria). - 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza
nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate
difficolta' nell'approvvigionamento di specifici medicinali o
dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel
rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze
obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto
prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei
brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validita' vincolata al
perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi
dalla cessazione dello stesso.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 e'
concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia
italiana del farmaco in merito all'essenzialita' e alla
disponibilita' dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito
il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo
decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di
quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico
dell'autorizzazione.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma
1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali in merito
all'essenzialita' e alla disponibilita' dei dispositivi rispetto
all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di
proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita anche
l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata
tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione";
b) all'articolo 72:
1) al comma 1, le parole: "articoli 70 e 71" sono sostituite
dalle seguenti: "articoli 70, 70-bis e 71";
2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma
e' adottato in conformita' ai commi 2 e 3 del medesimo articolo"».
All'articolo 57:
al comma 1: alla lettera a):
dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo e' inserito il
seguente: "Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza
territoriale di piu' Autorita' di sistema portuale, al Comitato
partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale";
1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: "dell'Autorita' di
sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascuna
Autorita' di sistema portuale"»;
al numero 3), le parole: «e' sostituto» sono sostituite dalle
seguenti: «e' sostituito», le parole: «comma 1 a-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a-quater)» e le parole
da: «, con oneri a carico» fino a: «per l'anno 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «. A tale fine e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2034»;
alla lettera c), capoverso Art. 5-bis:
al comma 5, le parole: «autorizzazione unica,» sono sostituite
dalle seguenti: «autorizzazione unica»;
al comma 6, le parole: «prevista di» sono sostituite dalle
seguenti: «prevista dai»;
al comma 2, le parole: «l'efficacia del comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a
8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si
provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni
di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale
Governance e capacita' istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4
milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190»;
al comma 4, le parole: «programmazione periodo di programmazione»
sono sostituite dalle seguenti: «- periodo di programmazione».
All'articolo 58:
al comma 1, capoverso 15, le parole: «programma-quadro» sono
sostituite dalle seguenti: «programma quadro» e le parole: «che si
avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale,» sono sostituite
dalle seguenti: «, che si avvale dell'Agenzia per la coesione
territoriale».
L'articolo 59 e' sostituito dal seguente:
«Art. 59 (Proroga del termine per la perequazione
infrastrutturale). - 1. Nelle more di una ridefinizione,
semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla
perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto
all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
prorogato al 31 dicembre 2021».
Alla parte II, titolo V, dopo l'articolo 60 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 60-bis (Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni
confiscati alle mafie). - 1. Al fine di accelerare il procedimento di
destinazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata, anche
allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attivita'
connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei
predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole:
"finalita' sociali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per il
sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai
beni confiscati utilizzati per le medesime finalita'";
b) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli
enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona
il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente
destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi
dieci giorni";
c) dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente:
"15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene
rientra nella disponibilita' dell'Agenzia, che ne verifica, entro
sessanta giorni, la possibilita' di destinazione secondo la procedura
ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene e'
mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia
stessa. La relativa gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.
L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene
confiscato avvalendosi della facolta' prevista dall'articolo 51,
comma 3-ter, nonche' alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello
stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli
interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per
la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai
soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le
finalita' ivi previste"».
All'articolo 62:
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «dell'art.» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».
All'articolo 63:
al comma 1, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti:
«e comma 2-bis».
Alla parte II, titolo VI, dopo l'articolo 63 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 63-bis (Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre
2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e
permute aventi a oggetto terreni a uso civico). - 1. All'articolo 3
della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute
aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico
in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che
i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la
destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per
oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano
state autorizzate dall'amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformita' ai vigenti strumenti di
pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione
paesaggistica o in difformita' da essa.
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui
al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore
ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei
comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la
demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi
si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso
civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono
sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo paesaggistico".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
All'articolo 64:
al comma 2, capoverso Art. 21:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: «tra i quali dieci
componenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro
dell'universita' e della ricerca e gli altri dodici sono designati,
due ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di genere,
dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori
delle universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti
pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia
nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science
Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei
tecnologi»;
al comma 2, lettera a), le parole: «cui l'Italia e' parte» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui l'Italia e' parte»;
al comma 5, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente:
«abrogata»;
al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di 20 milioni di
euro» e' inserita la seguente: «annui» e, al terzo periodo, le
parole: «e di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e
a 20 milioni di euro annui»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione
organica e in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma
938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unita' di
personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto
Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo
dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per
l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro
100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui
al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente
previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165,
e' incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al
primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo
9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito un posto
di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette
dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalita' di cui al presente
comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per
gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e
di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61
euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a
regime dei sistemi e delle nuove funzionalita' strumentali di
gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere piu'
efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le
attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure di
attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare
gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia
scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad assumere,
nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, un contingente di alta professionalita' pari a
cinquanta unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il
Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza il previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure
concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio
previsto per il profilo professionale di inquadramento e della
conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca
pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione
stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo
svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonche'
dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi
e secondo le modalita' indicate dall'amministrazione anche con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei
principi inerenti allo svolgimento in modalita' decentrata e
telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita' e le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste
dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro
100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro
2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici del Ministero
dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero,
apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e
prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di
prima fascia e' corrispondentemente incrementata. Per le medesime
finalita' la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta
collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di
800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini
dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200
annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera
h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione
"I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei e'
prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 7, le parole: «alta formazione, artistica» sono
sostituite dalle seguenti: «alta formazione artistica»;
al comma 7, capoverso:
all'alinea, le parole: «Agli oneri previsti dalla presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis. Agli oneri
derivanti dal comma 7»;
al primo trattino, le parole: «- quanto a 8 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «a) quanto a 8 milioni» e le parole: «131,
legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge»;
al secondo trattino, le parole: «- quanto a 4 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «b) quanto a 4 milioni» e le parole: «131,
legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge».
Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
«Art. 64-bis (Misure di semplificazione nonche' prime misure
attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale
e coreutica). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli
interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e
coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 102 e' sostituito dal seguente:
"102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione
artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e'
prescritto il possesso nonche' per l'accesso ai corsi di laurea
magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo
livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita'
appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al
decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori
per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da
quelle di cui alla lettera a)";
b) al comma 104, dopo le parole: "o di specializzazione" sono
inserite le seguenti: "nonche' a borse di studio, ad assegni di
ricerca e ad ogni altro bando per attivita' di formazione, studio,
ricerca o perfezionamento".
3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le
istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, possono reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali
autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1 ed EP/2
con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le
assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari
al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti,
accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto,
per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per gli insegnamenti ABPR72,
ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010,
n. 302, e' subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente
individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' all'inserimento
nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo
182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
in uno o piu' settori di competenza coerenti con il settore
artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.
6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2021/ 2022».
7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, previa diffida, nei
seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b)
quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli
organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di
dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione
non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili
ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi
ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al
presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonche'
gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino
dell'ordinata gestione dell'istituzione.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere
favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata l'istituzione
di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2,
comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla
loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per
l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma
e i requisiti di idoneita' delle strutture, di sostenibilita' e di
adeguatezza delle risorse finanziarie nonche' di conformita' dei
servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme
restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi
dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del
presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2,
comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno gia' attivato corsi in
sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma,
ove non gia' autorizzati sulla base di specifiche disposizioni
normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente
comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli
studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle
medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con
applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi
decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo
comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate
a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni
accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale statali italiane.
10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, le parole: "di validita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
conseguimento" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2022".
Art. 64-ter (Proroga degli organi degli Enti parco nazionali). - 1.
Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR
nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del
consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il
rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e' prorogata fino
alla scadenza dell'organo nominato in data piu' recente.
Art. 64-quater (Fruizione delle aree naturali protette). - 1. Al
fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi
attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali
protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o
strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori,
affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo
esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso
di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un
contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.
Art. 64-quinquies (Misure di semplificazione in materia di ricerca
clinica). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"l'attivita' ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca
clinica, la comunicazione al paziente";
b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:
"alla medicina di genere e all'eta' pediatrica" sono inserite le
seguenti: "nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
All'articolo 65:
al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «della
mobilita' sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «della
mobilita' sostenibili».
Dopo l'articolo 65 e' inserito il seguente:
«Art. 65-bis (Proroga della concessione di esercizio della tratta
italiana della ferrovia Domodossola-Locarno). - 1. Al fine di
assicurare la continuita' del servizio pubblico di trasporto di
interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale
Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione
internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195,
all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le
parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto
2031". All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
All'articolo 66:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "delle attivita' di cui
all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonche' delle eventuali
attivita' diverse di cui all'articolo 6";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che
compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento,
anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli
enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del
patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso
civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui ai
citati articoli 5 e 6".
02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale di
cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e
provinciali di protezione civile"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che
compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento,
anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti
religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del
patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso
civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui al
citato articolo 2"»;
al comma 2, le parole: «consente ai soggetti erogatori di beni o
servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, su
richiesta dell'interessato,» sono sostituite dalle seguenti:
«consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e
alle associazioni di tutela delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello
territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con
disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle
pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su
richiesta dell'interessato,» e le parole: «invalidante di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295» sono sostituite dalle seguenti: «di
invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge»;
alla rubrica, dopo le parole: «in materia» e' inserita la
seguente: «di».
Dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti:
«Art. 66-bis (Modifiche a disposizioni legislative). - 1. Al primo
periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, le parole: "individuate con decreto del Ministro" sono
soppresse.
2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: "Con decreto del
Ministro della giustizia" fino a: "che assicurano" sono sostituite
dalle seguenti: "E' assicurata".
3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
abrogato.
4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: ", secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono
soppresse.
5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto
periodo del comma 38 e' soppresso e il comma 937 e' abrogato.
7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154,
e' abrogato.
8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151, e' abrogato.
9. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' abrogata.
10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' abrogato.
11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74, e' abrogato.
12. Il comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' abrogato.
13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7
settembre 2018, n. 114, e' abrogato.
14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' soppresso.
15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, e' abrogato.
16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' soppresso.
Art. 66-ter (Misure di semplificazione per l'erogazione
dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). - 1. Dopo il
comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e'
inserito il seguente:
"4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al
comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno
di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente
a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
Art. 66-quater (Semplificazione delle segnalazioni relative a
banconote e monete sospette di falsita'). - 1. All'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsita'," sono
inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo
successivo all'individuazione delle stesse,";
b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravita' della
violazione".
Art. 66-quinquies (Destinazione di parte dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della
strada all'acquisto di mezzi per finalita' di protezione civile). -
1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", o all'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature per finalita' di protezione civile di competenza
dell'ente interessato".
Art. 66-sexies (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».
All'allegato I:
nell'intestazione, le parole: «(Articolo 17)» sono sostituite
dalle seguenti: «(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1,
lettera b))»;
alla voce 1.4.1, lettera b, la parola: «conFuel» e' sostituita
dalle seguenti: «con Fuel».
All'allegato II:
alla tabella A, voce 5, seconda colonna, le parole: «250 kW» sono
sostituite dalle seguenti: «300 kW».
