È incostituzionale il divieto di concessione della sospensione condizionale per una precedente condanna per cui sia intervenuta la riabilitazione: la decisione della Consulta
The prohibition of granting probation for a previous conviction for which rehabilitation has taken place is unconstitutional: the decision of the Constitutional Court
dalla Redazione
Con la sentenza Corte cost., 19 marzo 2026, ud. 28 gennaio 2026, n. 33, Pres. Amoroso, Rel. Cassinelli, la Corte delle leggi ha esaminato talune questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Catania in ordine all’art. 164, comma 2, n. 1, c.p.
Il giudice a quo aveva premesso, in particolare, di essere stato investito, in qualità di GUP, dell’istanza di applicazione della pena a richiesta dell’imputato, ex artt. 444 ss c.p.p., sull’accusa di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), condizionata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Il Tribunale rimettente, allora, aveva rimarcato di non poter accogliere la predetta istanza, sulla quale era pure intervenuto il parere favorevole del pubblico ministero, in quanto l’imputato aveva già conseguito, in passato, una condanna, per il reato di furto aggravato, alla pena di due anni e cinque mesi di reclusione, sebbene l’istante avesse da tempo beneficiato della riabilitazione ex art. 178 c.p.
Quindi, era stato sottolineato nell’ordinanza che l’art. 164, comma 1, n. 1, c.p. stabilisce, anche in combinato disposto con l’ultimo comma della disposizione e con l’art. 163 c.p. (che fissa il limite della concedibilità del beneficio sulla base della durata della pena detentiva irrogata), come la riabilitazione non potesse esplicare alcuna efficacia nell’alveo dell’istituto della sospensione condizionale della pena.
Ad avviso del giudice etneo, tale sbarramento, allora, si sarebbe rivelato illegittimo, determinando un automatismo preclusivo della valutazione del giudice sulle concrete circostanze del fatto, nonché un’eccessiva valorizzazione della recidiva, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La Corte costituzionale, così, ripercorrendo brevemente l’evoluzione e la ratio della sospensione condizionale della pena, ha rilevato come, di massima, i limiti applicativi dell’istituto sarebbero rimessi alla discrezionalità del legislatore; tuttavia, la Consulta ha pure soggiunto come la disciplina de qua si fosse rivelata irragionevole nella misura in cui il beneficio sospensivo sarebbe stato concedibile, a determinate condizioni, al soggetto che già ne avesse fruito e non, invece, a colui che, già condannato, avesse comunque ottenuto la riabilitazione.
Sicchè si è dichiarata «l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, c.p.»
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/sentenza-corte-cost.-32-del-2006.pdf
