BANCA D’ITALIA
PROVVEDIMENTO 18 giugno 2019
Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. (19A04374)
(GU n.156 del 5-7-2019)
Con il presente provvedimento si apportano modifiche al
provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti».
L'intervento da' attuazione alla direttiva 2014/92/UE (Payment
Account Directive, c.d. PAD) e al capo II-ter, titolo VI, del Testo
unico bancario in materia di conti di pagamento offerti a o
sottoscritti da consumatori. Altre modifiche sono volte ad assicurare
il coordinamento delle nuove previsioni con la normativa vigente.
Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafo 2; la sezione II,
paragrafi 3, 4, 7 e 8.1; la sezione III, paragrafo 4; la sezione IV,
paragrafo 3; la sezione V, paragrafo 2.2; la sezione VI, paragrafi
4.1, 6 e 7; la sezione VII, paragrafi 6.2 e 6.3; la sezione VIII,
paragrafo 1; gli Allegati 4A, 5A, 6 e 6A.
In conformita' con quanto previsto dagli articoli 3 e 8 del proprio
regolamento del 24 marzo 2010 - concernente l'emanazione degli atti
di natura normativa o di contenuto generale - la Banca d'Italia non
ha svolto un'analisi formalizzata di impatto della regolamentazione,
in ragione del fatto che le modifiche apportate sono di stretto
adeguamento alla disciplina europea e non comportano apprezzabili
costi addizionali per i destinatari.
Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2020. A partire da questa
stessa data si applicano anche le modifiche alla sezione VI in
materia di trasparenza dei servizi di pagamento, attuative della
direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive 2, c.d. PSD2),
apportate con il provvedimento della Banca d'Italia del 19 marzo
2019.
Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito web della Banca
d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle
osservazioni pervenute. Il provvedimento sara' altresi' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per comodita' di consultazione, successivamente all'entrata in
vigore, si provvedera' anche a una complessiva ripubblicazione sul
sito internet della Banca d'Italia delle disposizioni in materia di
«Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti».
Roma, 18 giugno 2019
Il Governatore: Visco
Allegato
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI «TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA
DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI» DEL 29 LUGLIO 2009.
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI
SEZIONE I
[Omissis]
2. Fonti normative
La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni:
- titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti con i clienti;
- articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d), 108,
comma 1, del T.U., i quali prevedono che la Banca d'Italia emani
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni delle banche, dei
gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del medesimo T.U.;
- articolo 114-quinquies 3, comma 1, del T.U., il quale dichiara
applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del
medesimo T.U., in quanto compatibili;
- articolo 114-quinquies 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che
la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni degli Imel;
- articolo 114-undecies del T.U., il quale estende agli istituti di
pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;
- articolo 114-quaterdecies, comma 2, del T.U., il quale prevede
che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi
a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni degli istituti di pagamento;
- articolo 128-decies del T.U., il quale dichiara applicabili agli
agenti in attivita' finanziaria, agli agenti che prestano servizi di
pagamento per conto di Imel o istituti di pagamento comunitari e ai
mediatori creditizi le norme del titolo VI del medesimo T.U., in
quanto compatibili, e attribuisce alla Banca d'Italia la facolta' di
stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza
nei rapporti con la clientela;
- deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione
dell'articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di
organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle
banche, come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004, n.
692;
- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante Credito
fondiario.
Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui;
- deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante Disciplina della
trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari, come modificata dal decreto d'urgenza
del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del
3 febbraio 2011, recante Disposizioni sul credito ai consumatori e
modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di
trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari;
- decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze -
Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante Disposizioni sul
credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo
2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze -
Presidente del CICR del 30 giugno 2012, recante Disciplina della
remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione
dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario;
- decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze -
Presidente del CICR del 29 settembre 2016, recante Disposizioni sul
credito immobiliare ai consumatori.
Si richiamano, inoltre:
- Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento basate su carta;
- Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare
la performance di fondi di investimento e recante modifiche delle
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;
- Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28
settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di
regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i
servizi piu' rappresentativi collegati a un conto di pagamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28
settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con
riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo
delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva
2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28
settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con
riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento
informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della
direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per
quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti
transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione
valutaria;
- articolo 128-ter del T.U.;
- articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme contenute nel
titolo VI del T.U.;
- articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del
titolo VI, capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e alle
attivita' di investimento, al collocamento di prodotti finanziari
nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti
finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero
della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni caso, alle
operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti
disposizioni del titolo VI del T.U.;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni e, in particolare, l'articolo 6-bis (Trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti);
- decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio
elettronico;
- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del Consumo;
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante Attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva
97/5/CE;
- decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante Attuazione
della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che
abroga la direttiva 2000/46/CE;
- decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione
della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, e,
in particolare, l'articolo 3, secondo cui, in tempo utile prima che
il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da
un'offerta, al depositante e' consegnato, opportunamente compilato,
il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di
cui all'Allegato I della direttiva 2014/49/UE; l'avvenuta
acquisizione del modulo da parte del depositante e' attestata per
iscritto o attraverso altro supporto durevole;
- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare,
l'articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per
l'acquisto dell'abitazione principale;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare,
l'articolo 36-bis;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare,
gli articoli 27, 27-bis e 28;
- decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1-ter;
- decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, e, in
particolare, l'articolo 11-quaterdecies in materia di prestito
vitalizio ipotecario;
- decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre
2015, n. 226;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,
Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta;
- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante
Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio
2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio
2018, n. 70, in materia di conto di pagamento con caratteristiche di
base;
- provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura
sanzionatoria amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
- provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, recante
Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle
competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi;
- provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante
Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
e successive modificazioni;
- regolamento dell'Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante la
definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla
vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio
2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
[Omissis]
SEZIONE II
PUBBLICITA' E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
[Omissis]
3. Fogli informativi
Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli
informativi"
contenenti informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e
sulle principali
caratteristiche dell'operazione o del servizio offerto. E'
assicurata piena coerenza
tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti
del contratto.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo
l'utilizzo
di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sezione V), essi sono
messi a
disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine,
gli intermediari
possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche.
I fogli informativi contengono almeno:
- informazioni sull'intermediario (denominazione; iscrizione in
albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono
degli uffici ai quali il cliente si puo' rivolgere per ulteriori
informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove
esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica);
- le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del
servizio;
- un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che
comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del
cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche,
di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali,
l'indicatore di costo se richiesto, ecc.) (1 );
- le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso
spettante al cliente e all'intermediario (2 ) e i tempi massimi per
la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui
la clientela puo' avvalersi.
Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per
pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le
condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (ad
esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche).
--------
(1) Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se
favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al cliente).
Per ciascuna condizione puo' essere riportato anche un valore fisso
ovvero un valore indicato sia nella misura massima che in quella
minima. Il foglio informativo, anche se standardizzato ai sensi
delle presenti disposizioni, puo' contenere note esplicative sulle
condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione la misura
massima o quella minima.
--------
(2) Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli previsti
dall'articolo 120-ter del T.U., il foglio informativo riporta il
compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata secondo quanto
previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
Per i contratti diversi dal conto corrente offerto a consumatori,
il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi
accessori se essi sono disciplinati dal presente provvedimento(1) .
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con
riferimento all'anno civile.
Qualora un'operazione comporti piu' voci di costo a carico del
cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale
che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo.
L'intermediario conserva copia dei fogli informativi per cinque
anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate.
I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente per i
consumatori sono redatti in conformita' del modello previsto
nell'Allegato 4A. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il
contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi.
Per i contratti di conto corrente:
- il foglio informativo riporta altresi' eventuali requisiti
minimi per l'apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale
di una somma di denaro, l'accredito dello stipendio, ecc.), le
valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilita'
delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le
causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono
addebitati al cliente oneri economici, specificandone l'importo;
- in caso di contratti offerti ai consumatori, le condizioni
relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese
tra le "Principali condizioni economiche" di cui all'Allegato 4A
sono riportate in uno o piu' fogli informativi separati concernenti
i soli servizi accessori. In questi casi, gli intermediari mettono
a disposizione del cliente - oltre al foglio informativo relativo
al contratto di conto corrente - un fascicolo contenente il foglio
informativo o i fogli informativi di tutti i servizi accessori
offerti insieme al conto.
Le spese riportate nel foglio informativo di cui all'Allegato 4A
includono, per ciascuna voce di costo, eventuali oneri fiscali e
spese di scritturazione contabile, con evidenza della parte di
costo imputata a titolo di onere fiscale o di spesa di
scritturazione;
- se nell'intestazione del foglio informativo di cui
all'Allegato 4A, sotto la denominazione del conto, sono riportati i
profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operativita' bassa" o
"pensionati con operativita' bassa", il foglio informativo riporta
- nella sezione denominata "Che cos'e' il conto corrente" - la
seguente avvertenza "Per i consumatori che effettuano poche
operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si
procuri il relativo foglio informativo".
--------
(1) Se il servizio accessorio e' commercializzato anche
individualmente, viene altresi' predisposto un foglio informativo
concernente il solo servizio accessorio.
Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i
fogli informativi riportano l'indicazione che il cliente potra'
consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto
dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul
cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonche'
sul sito internet, qualora l'intermediario se ne avvalga secondo
quanto stabilito dalla sezione V.
Per i finanziamenti in valuta diversa dall'euro, il foglio
informativo:
- riporta, nella sezione su caratteristiche e rischi tipici, un
richiamo al rischio di cambio dell'operazione;
- contiene, nella parte sulle condizioni economiche, una
simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a
scadenza e, per i finanziamenti rateali, sulle singole rate,
derivante da: i) un apprezzamento della valuta in cui e' espresso il
finanziamento pari al 20 per cento; ii) per i finanziamenti di durata
superiore a due anni, un apprezzamento della valuta in cui e'
espresso il finanziamento pari al 20 per cento e un contestuale
aumento del tasso di interesse del 2 per cento dopo due anni dalla
conclusione del contratto. Eventuali ulteriori simulazioni, relative
a una variazione del tasso di cambio favorevole per il cliente
(eventualmente combinata con una diminuzione del tasso di interesse),
sono simmetriche e di pari numero rispetto a quelle indicate sub i) e
ii).
Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di
interesse e' indicato il tasso interno di attualizzazione per il
quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato
(al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo
dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte)
contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi
per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa,
andra' considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione
del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi
interessi.
Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongono un
unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto
offerto. Per i prodotti composti che includono componenti non
disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perche' aventi
natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali
strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di
settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi
che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al
prodotto composto.
4. Offerta fuori sede
Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso
soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle
informazioni sull'intermediario committente, i dati e la
qualifica(1) del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad
esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attivita'
finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da
tali modalita' di offerta.
Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in
tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente
sia vincolato da un'offerta, il foglio informativo e, se e'
prevista, una Guida ai sensi del paragrafo 2, nonche', in caso di
conti di pagamento di cui al paragrafo 4.1.1-bis della sezione VI,
il Documento informativo sulle spese. In caso di contratto di
finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento
contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla
legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura").
L'intermediario committente acquisisce un'attestazione del cliente
circa l'avvenuta consegna e la conserva agli atti. Queste
previsioni non si applicano se il soggetto incaricato dell'offerta
e' un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo
3(2) .
L'intermediario committente fornisce al soggetto che effettua
l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario)
i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli
obblighi di pubblicita', in conformita' delle previsioni della
presente sezione.
L'intermediario committente verifica che il soggetto incaricato
dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla
presente sezione. In particolare, se il foglio informativo, il
Documento informativo sulle spese e i documenti previsti dal
paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto incaricato dell'offerta,
l'intermediario committente ne accerta la conformita' alle
disposizioni vigenti e l'idoneita' a conseguire pienamente le
finalita' della disciplina in materia di trasparenza.
L'intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro
intermediario, prima di procedere all'offerta, controlla se le
informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire
pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza.
Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti del
Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti.
[Omissis]
--------
(1) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche
gli estremi dell'iscrizione.
--------
(2) L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio
informativo, del Documento informativo sulle spese e/o degli altri
documenti informativi (es. la Guida pratica) vale solo per i casi in
cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.
7. Documento di sintesi
Ai contratti e' unito un "documento di sintesi", che riporta in
maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le
condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo
allo specifico tipo di operazione o servizio.
Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo e'
redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni
riporta le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito
nel foglio informativo.
Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del
contratto(1) ; ne e' parte integrante in presenza di un accordo
delle parti in tal senso.
Se l'offerta di un'operazione o di un servizio non e' in alcun modo
personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi
possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto e'
costituito dal foglio informativo.
Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso
fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi
riporta in calce il piano di ammortamento.
8. Indicatori di costo
8.1 Conti di pagamento
Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo sulle spese dei
conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori di cui
al paragrafo 4.1.1-bis della sezione VI riportano un "Indicatore
dei Costi Complessivi" (ICC), calcolato secondo le modalita'
previste dall'Allegato 5A.
I profili di utilizzo riportati nell'Allegato 5A sono stati
elaborati tenendo conto dei risultati di un'indagine statistica
effettuata nel 2009; sono stati coinvolti l'Associazione Bancaria
Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti (CNCU)(2) .
--------
(1) Se il contratto ha la forma dell'atto pubblico, il documento di
sintesi puo' non costituire il frontespizio, purche' sia comunque
accluso.
--------
(2) I profili potranno essere aggiornati per tener conto di
eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto, anche in
considerazione dell'evoluzione delle condizioni del mercato e delle
modalita' di utilizzo dei conti.
Ai fini del calcolo dell'ICC si distinguono tre tipologie di conti:
1) conti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. "a
pacchetto"), per i quali i profili di operativita' tipo sono sei,
individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani;
famiglie con operativita' bassa; famiglie con operativita' media;
famiglie con operativita' elevata; pensionati con operativita' bassa;
pensionati con operativita' media);
2) conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d.
"ordinari"), per i quali il profilo e' uno e fa riferimento a
un'operativita' tipo particolarmente bassa, coerente con la
circostanza che questa tipologia di conti e' generalmente destinata a
clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come
tali non riconducibili a nessuno dei profili di operativita' tipo
individuati per le singole classi socio-demografiche sopra descritte
(ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua in quanto
il cliente e' titolare di un altro conto, conti per l'addebito delle
rate del mutuo);
3) conti c.d. "in convenzione"(1) , per i quali e' previsto un
regime particolare che tiene conto delle loro specificita'.
Per i conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori di
cui al paragrafo 4.1.1-bis della sezione VI gli intermediari sono
tenuti a calcolare e indicare l'ICC, per ciascuno dei diversi
profili(2) :
a) nel Documento informativo sulle spese, secondo quanto previsto
dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 2018/34 del 28 settembre 2017
e dall'Allegato 5A.
Per i conti sub 1), se il contratto e' destinato unicamente a uno o
piu' profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili
ai quali esso non e' destinato puo' essere riempito con la dicitura
"non adatto";(3)
b) nel Riepilogo delle spese di fine anno inviato nell'ambito delle
comunicazioni periodiche alla clientela secondo quanto previsto
nella sezione IV, paragrafo 3.2. Per le tipologie di conti sub 1) e
2) sono riportati gli ICC pubblicizzati sul Documento informativo
sulle spese dello stesso conto messo a disposizione della clientela
alla data dell'invio(4) , secondo lo schema indicato nell'Allegato
6.
--------
(1) Per tali si intendono i conti indirizzati a particolari
categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti
privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la
banca.
--------
(2) Accanto a ciascun profilo andra' indicato tra parentesi il
numero complessivo di operazioni ad esso associate secondo quanto
previsto dall'Allegato 5A.
--------
(3) Per i conti sub 1), i profili ai quali il conto e' destinato
sono chiaramente riportati nell'intestazione del foglio informativo,
sotto la denominazione del conto. Per i conti sub 2),
nell'intestazione del foglio informativo, sotto la denominazione del
conto, e' riportata chiaramente la seguente indicazione: "Questo
conto e' particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del
conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni.".
--------
(4) Se il prodotto non e' piu' commercializzato, il Riepilogo delle
spese riporta l'ICC calcolato tenendo conto delle modifiche alle
condizioni economiche intervenute nei confronti della generalita'
dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni
oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a
convenzioni).
Per i conti sub 3 (cd. "in convenzione"), gli intermediari possono
optare per una delle seguenti alternative:
1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla
convenzione sono pubblicizzate con un apposito Documento informativo
sulle spese, trattare i conti in convenzione come i conti sub 1) per
ogni aspetto indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili
da calcolare e valorizzare, informazioni da fornire nel Documento
informativo sulle spese e nel Riepilogo delle spese di fine anno);
2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste dalla
convenzione vengono negoziate su conti per i quali e' gia' stato
predisposto un Documento informativo sulle spese (comprensivo,
quindi, dei relativi ICC), riportare nel Riepilogo delle spese di
fine anno l'ICC, calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per
i conti sub 1), relativo al conto offerto dall'intermediario ai
consumatori piu' conveniente per ciascuno di tali profili. In questi
casi, invece dello schema indicato nell'Allegato 6, gli intermediari
usano lo schema indicato nell'Allegato 6A. A questi fini, gli
intermediari riportano in modo chiaro, in luogo della frase indicata
nella sezione IV, paragrafo 3.2, la seguente:
«Puo' confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i
costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro.
Una differenza significativa puo' voler dire che questo conto forse
oggi non e' il piu' adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un
conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso,
puo' andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte
piu' convenienti per lei.»;
Nell'ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo 2
della sezione XI, gli intermediari garantiscono che gli addetti alla
rete di vendita siano in grado di fornire ai consumatori che ne
facciano richiesta - sia al momento dell'offerta sia in corso di
rapporto - tutte le spiegazioni necessarie per comprendere il
significato dell'ICC, la portata dei profili e le operazioni
associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei profili
dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca.
Inoltre, gli intermediari, nell'ambito delle procedure di governo e
controllo sui prodotti (sezione XI, paragrafo 1-bis) tengono conto
dei profili indicati nel presente provvedimento(1) .
[Omissis]
--------
(1) Con riferimento ai prodotti ai quali non si applicano le
disposizioni della sezione XI, paragrafo 1-bis, gli intermediari
tengono conto dei profili indicati nel presente paragrafo nello
svolgere la valutazione sull'opportunita' di introdurre strumenti
che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente
e i prodotti allo stesso offerti (sezione XI, paragrafo 2).
SEZIONE III
CONTRATTI
[Omissis]
4. Conto di base
Ai sensi dell'articolo 126-noviesdecies del T.U. le banche, gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste
Italiane S.p.A. sono tenuti a offrire ai consumatori un "conto di
base" avente le caratteristiche individuate dall'articolo
126-vicies semel del T.U. Nel caso in cui gli intermediari gia'
offrano un conto di pagamento che non prevede l'applicazione di
costi a carico del consumatore almeno con riguardo ai servizi e al
numero di operazioni previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al paragrafo successivo(1) ,
l'obbligo di offerta del "conto di base" si intende soddisfatto; in
questo caso, il foglio informativo del conto specifica che esso
tiene luogo del "conto di base" ed e' assoggettato alla disciplina
del "conto di base" prevista dal T.U. Si applica il paragrafo
4.1.1-bis della sezione VI in materia di conti di pagamento offerti
a o sottoscritti da consumatori.
Il "conto di base" include, a fronte di un canone annuale
onnicomprensivo, un numero determinato di operazioni e servizi
nonche' le relative scritturazioni contabili. In base alla legge:
a) il numero e la tipologia di servizi inclusi e' stabilito dal
T.U. (articolo 126 - vicies semel e Allegato A del T.U.) e da un
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato sentita
la Banca d'Italia. Sempre con decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze sono individuate le fasce di clientela socialmente
svantaggiate alle quali il "conto di base" e' offerto senza spese;
b) resta ferma la possibilita' di addebitare al cliente spese per
le operazioni eccedenti i limiti indicati dal decreto (c.d.
"operazioni in numero superiore") e per le operazioni aggiuntive,
alle condizioni da questo stabilite.
Al "conto di base" si applicano tutte le disposizioni di legge
rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, incluso il
presente provvedimento.
In deroga a quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 8, l'ICC
del "conto di base" e' calcolato tenendo conto di tutti i servizi e
di tutte le operazioni incluse; in deroga all'Allegato 5A, l'ICC e'
calcolato con riferimento ai soli "profili tipo" di conto di base
previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai
sensi dell'articolo 126-vicies semel del T.U. e con riguardo al
numero di operazioni e ai servizi ivi previsti.
[Omissis]
--------
(1) Il conto si reputa gratuito quando il relativo ICC, calcolato
in conformita' di quanto previsto per l'ICC del conto di base, e'
pari a 0 euro.
SEZIONE IV
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
[Omissis]
3. Comunicazioni periodiche alla clientela
3.1 Disposizioni di carattere generale
Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti,
alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno,
una comunicazione analitica che dia una completa e chiara
informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato
delle condizioni economiche applicate(1) .
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le
comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal
ricevimento.
La comunicazione periodica e' effettuata mediante invio o consegna
di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni
economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicita' per
l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi(2)
.
Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto
corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le
movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o
accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra
informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del
rapporto.
Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato,
aggiorna quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo 7) e
riporta le condizioni economiche in vigore(3) . Le condizioni
modificate rispetto alla comunicazione precedente sono riportate
con una specifica evidenza grafica (ad esempio, attraverso l'uso
del grassetto). Il documento di sintesi inviato con il rendiconto
relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre
il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso
dell'anno.
Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano
omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre
un anno e presentano un saldo creditore per il cliente non
superiore a euro 2.500.
--------
(1) In relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute
dall'intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le
informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia
(ad esempio, l'ammontare dell'esposizione del debitore principale).
--------
(2) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti di
clienti al dettaglio, se le parti hanno concordato l'invio o la
consegna, su base inferiore all'anno, di documentazione idonea a
soddisfare le esigenze informative proprie sia del rendiconto
(estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) sia del
documento di sintesi, non e' necessario l'invio o la consegna di una
comunicazione relativa all'intero anno.
--------
(3) Qualora al contratto sia stato allegato il foglio informativo
(cfr. sezione II, paragrafo 7), la numerazione del documento di
sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione successiva alla
stipula del contratto.
Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto
alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di
sintesi possono essere omessi a condizione che:
- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere
gratuitamente dall'intermediario copia del documento di sintesi con
le condizioni economiche in vigore; l'invio o la consegna del
documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati
tempestivamente o
- il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni
telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in
qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario o ottenerne
tempestivamente copia per posta elettronica.
Il contratto stabilisce le modalita' di invio delle comunicazioni
periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse
tecniche utilizzate. Le modalita' a disposizione della clientela
includono sempre la forma cartacea e quella
elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli.
In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare
la modalita' di comunicazione utilizzata, salvo che cio' sia
incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
L'offerta puo' prevedere la sola forma elettronica quando il
contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di
un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica.
In applicazione dell'articolo 127-bis del T.U.:
- le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e
dal paragrafo 3.2 sono gratuite per il cliente se trasmesse con
strumenti telematici;
- il contratto puo' prevedere a carico del cliente spese per le
comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal
paragrafo 3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli
telematici, per quelle ulteriori o piu' frequenti rispetto a quanto
previsto dalla presente sezione ovvero per quelle trasmesse con
strumenti diversi rispetto a quanto previsto nel contratto. In
questi casi le spese a carico del cliente sono adeguate e
proporzionate ai costi sostenuti dall'intermediario e sono
quantificate in conformita' di quanto stabilito dalla sezione XI,
paragrafo 2(1) .
Se il contratto prevede l'impiego dello strumento informatico, i
termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la
contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della
comunicazione(2) .
Le comunicazioni periodiche informano altresi' il cliente
dell'esistenza di procedure - richieste dalla legge o introdotte in
via di autoregolamentazione - che favoriscono la "portabilita'" dei
rapporti presso altro intermediario e fanno rinvio alle Guide
previste dalla sezione II, paragrafo 2, ove previste per lo
specifico rapporto cui la comunicazione si riferisce.
--------
(1) Con riguardo all'applicabilita' della Sezione XI agli
intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui all'art.
106 o all'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. anteriori alla
riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto previsto alla
sezione XI, paragrafo 1, nota 1.
--------
(2) Per ricezione si intende la possibilita' per il cliente di
accedere al contenuto della comunicazione.
3.2 Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di
rapporti
Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il
documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicita'
annuale o, a sua scelta, con periodicita' semestrale, trimestrale o
mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalita' di calcolo
degli interessi.
Se il titolare di un conto corrente e' un cliente al dettaglio,
l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre
riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute
nell'anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi
di gestione della liquidita' e di pagamento(1) (2) ; con separata
evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali
affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta
il numero delle operazioni effettuate, suddistinte per categoria e
comprende l'ammontare complessivo delle spese addebitate e quello
parziale relativo a ciascun servizio.
Ai consumatori titolari di un conto di pagamento di cui al
paragrafo 4.1.1-bis della sezione VI, gli intermediari - in
aggiunta all'estratto conto e al documento di sintesi - forniscono,
gratuitamente e almeno una volta all'anno, un documento denominato
"Riepilogo delle spese", redatto in conformita' del Regolamento
(UE) 2018/33 del 28 settembre 2017(3) , che riporta un riepilogo di
tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento
nonche': i) in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il
tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e
l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di
riferimento; ii) il tasso di interesse creditore applicato al conto
di pagamento e l'importo totale degli interessi maturati nel
periodo di riferimento.
Se le spese si riferiscono a servizi collegati al conto di
pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale, gli
intermediari indicano questi servizi utilizzando la terminologia
standardizzata impiegata nell'elenco pubblicato dalla Banca
d'Italia in attuazione dell'articolo 126-undecies del T.U.(4) .
Resta fermo quanto previsto dalla Sezione VI, paragrafo 6, e dalla
Sezione VII, paragrafo 6.3.
--------
(1) Sono riportate, in particolare, le spese relative ai seguenti
servizi: conto corrente (versamenti, incassi, prelevamenti,
scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di credito,
bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze, e ogni altro
servizio che e' stato commercializzato unitamente al conto corrente,
nonche' le spese addebitate al cliente per l'invio della
documentazione.
--------
(2) Per i conti di pagamento di cui al paragrafo 4.1.1-bis della
sezione VI, l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il
31 dicembre non riporta il riepilogo delle spese complessivamente
sostenute nell'anno solare, per il quale l'estratto conto fa rinvio
al documento denominato "Riepilogo delle spese".
--------
(3) Il documento e' disponibile al sito internet:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0
033&from=EN.
--------
(4) L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu'
rappresentativi a livello nazionale e' disponibile sul sito internet
della Banca d'Italia al link:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme
/disposizioni/trasparenza operazioni/PAD elenco italiano.pdf.
Il Riepilogo delle spese relativo al periodo che si conclude il 31
dicembre riporta l'ICC pubblicizzato nel Documento informativo
sulle spese dello stesso conto di pagamento messo a disposizione
dei consumatori alla data dell'invio del Riepilogo delle spese(1) ,
secondo lo schema indicato negli Allegati 6 e 6A; il Riepilogo
delle spese richiama, inoltre, l'attenzione del consumatore sulla
possibilita' di confrontare il totale delle spese sostenute con
l'ICC e invita il consumatore a verificare se vi sono servizi piu'
adatti alle sue esigenze. A questo fine, gli intermediari riportano
in modo chiaro la frase seguente nel riquadro "Indicatore dei costi
complessivi":
«Puo' confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i
costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente
riquadro.
Una differenza significativa puo' voler dire che questo conto forse
oggi non e' il piu' adatto alle sue esigenze; i motivi possono
essere molti. In ogni caso, puo' andare in banca o su internet per
verificare se ci sono offerte piu' convenienti per lei.»
Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a
disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di
sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun
anno presso la succursale in cui e' intrattenuto il rapporto. Il
documento di sintesi puo' essere omesso in assenza di variazione
delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente.
Per i contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche
includono le modalita' per l'estinzione anticipata e gli eventuali
oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo.
Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le
parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il
valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si
registrano movimenti da oltre un anno.
Entro il medesimo limite di 10.000 euro, le parti possono convenire
di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di
movimenti, quando le informazioni richieste sono gia' contenute
nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di
durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli
interessi).
[Omissis]
--------
(1) Se il conto di pagamento non e' piu' commercializzato, il
Riepilogo delle spese riporta l'ICC calcolato tenendo conto delle
modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della
generalita' dei consumatori (senza considerare quelle relative alle
condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a
convenzioni).
SEZIONE V
TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
[Omissis]
2. Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste
[Omissis]
2.2 Informativa precontrattuale
Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di
operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito internet
pubblicano sul sito le Guide e i fogli informativi relativi alle
operazioni e ai servizi offerti; per i conti di pagamento di cui al
paragrafo 4.1.1-bis della sezione VI, sono altresi' pubblicati sul
sito internet il Documento informativo sulle spese e il glossario di
cui alla sezione VI, paragrafo 4.1.1-bis.
Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di
operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono di altre
tecniche di comunicazione a distanza per rendere note le
caratteristiche dei prodotti offerti mettono a disposizione i fogli
informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti nonche' il
Documento informativo sulle spese e il glossario di cui alla sezione
VI, paragrafo 4.1.1-bis, mediante la medesima tecnica impiegata per
la conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente in tempo
utile prima che il medesimo sia vincolato dal contratto o
dall'offerta; se per il servizio offerto e' prevista una Guida ai
sensi della sezione II, paragrafo 2, questa deve essere messa a
disposizione con le medesime modalita'.
I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redatti secondo
quanto previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezione II o, per i
servizi di pagamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della
sezione VI, e sono integrati con l'indicazione dei costi e degli
oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato,
dei recapiti che permettono di contattare rapidamente
l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso,
nonche', se ne ricorrono le condizioni, con le altre informazioni
previste dagli articoli da 67-quater a 67-octies del Codice del
Consumo(1) (2) . Il Documento informativo sulle spese e il
glossario sono redatti secondo quanto previsto nel paragrafo
4.1.1-bis della sezione VI.
--------
(1) In particolare, gli intermediari rendono nota l'esistenza o la
mancanza del diritto del consumatore di recedere dal contratto nel
termine di quattordici giorni, conformemente all'articolo
67-duodecies del Codice del Consumo. Se tale diritto esiste,
forniscono istruzioni pratiche e informazioni circa le modalita'
d'esercizio, le conseguenze derivanti dal mancato esercizio e
l'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare per la
parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso, ai
sensi dell'articolo 67-ter decies del Codice del Consumo.
--------
(2) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 3,
del T.U., ai servizi di pagamento non si applicano gli articoli
67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies,
comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a),
del Codice del Consumo.
Per le operazioni di credito immobiliare ai consumatori il presente
paragrafo si applica secondo quanto previsto ai sensi della sezione
VI-bis. Per le operazioni di credito ai consumatori si applica quanto
previsto ai sensi della sezione VII.
In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia vocale,
ai sensi dell'articolo 67-novies del Codice del Consumo, all'inizio
della conversazione l'intermediario o il soggetto incaricato
dell'offerta dichiara in maniera inequivoca la propria identita' e il
fine commerciale della chiamata. Previo consenso del consumatore, gli
devono essere fornite solo informazioni relative a:
- identita' della persona in contatto telefonico e suo rapporto
con l'intermediario;
- principali caratteristiche del servizio finanziario;
- costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello stesso;
- esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi degli
articoli 67-duodecies e 67-terdecies del Codice del Consumo.
Al consumatore e' altresi' comunicato che ulteriori informazioni
sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura.
Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo
contrattuale e' fornito al cliente in forma cartacea o su altro
supporto durevole.
Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, si intendono
assolti con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 67-undecies,
comma 1, del Codice del Consumo.
Se il contratto e' concluso su richiesta del cliente mediante una
tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere
la Guida relativa allo specifico contratto concluso e il foglio
informativo e, in caso di conti di pagamento di cui al paragrafo
4.1.1-bis della sezione VI, il Documento informativo sulle spese e
il glossario, l'intermediario mette a disposizione del cliente tali
strumenti di pubblicita' subito dopo la conclusione del
contratto(1) .
[Omissis]
--------
(1) Tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e
servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in
contratti precedentemente stipulati.
SEZIONE VI
SERVIZI DI PAGAMENTO
[Omissis]
4. Informazione precontrattuale
4.1 Contratti quadro
4.1.1 Informazioni
Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono
ai clienti almeno le seguenti informazioni:
a) informazioni sull'intermediario (denominazione; indirizzo della
sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso
di offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto
con il cliente; indirizzo, anche di posta elettronica, o altro
recapito al quale il cliente puo' rivolgersi per chiedere
all'intermediario ulteriori informazioni; indicazione della
vigilanza ed estremi dell'iscrizione nell'albo(1) ;
b) informazioni sul servizio di pagamento (principali
caratteristiche del servizio;
dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinche'
l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; forma e modalita'
per prestare e revocare il consenso alla disposizione di un ordine
di pagamento o all'esecuzione di un'operazione di pagamento;
indicazione del momento in cui l'ordine di pagamento si considera
ricevuto e dell'eventuale momento limite giornaliero oltre il quale
gli ordini si reputano pervenuti nelle giornate successive, ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11; tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento;
eventuali limiti di spesa applicabili in relazione all'utilizzo di
determinati strumenti di pagamento; per gli strumenti di pagamento
basati su carta multimarchio in co-badging(2) , i diritti del
cliente secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento
(UE) 2015/751).
--------
(1) In caso di intermediario estero, vanno indicati l'autorita'
competente per l'esercizio della vigilanza e gli estremi
dell'iscrizione nel registro pubblico del prestatore.
--------
(2) Ai sensi della direttiva 2015/2366/UE, per "multimarchio in
co-badging" si intende l'inclusione di due o piu' marchi di
pagamento o applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno
stesso strumento di pagamento.
c) spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco completo di
tutte le spese, oneri e commissioni a carico del cliente, incluse
le spese connesse alla modalita' o alla frequenza con cui le
informazioni sono rese secondo quanto previsto dal paragrafo 8, e,
in caso di pluralita' di voci di costo, la chiara distinzione delle
singole voci; indicazione dei tassi di interesse e di cambio
eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi
di interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo di
calcolo dell'interesse applicato, della data pertinente e dei
parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti,
l'avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di
riferimento si applicano senza preavviso e l'indicazione della
frequenza e/o delle modalita' con le quali l'intermediario deve
comunicare al cliente le eventuali variazioni del tasso di
interesse).
d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per fornire
informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina e del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ivi compresi i
requisiti tecnici dei dispositivi e i software mediante i quali il
cliente puo' effettuare e ricevere le comunicazioni;
modalita' e frequenza con cui le informazioni devono essere
fornite; lingua o lingue in cui e' concluso il contratto quadro e
sono effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto; diritto
del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia
del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato);
e) misure di tutela e correttive (descrizione delle eventuali
misure di sicurezza che il cliente e' tenuto ad adottare
nell'utilizzo degli strumenti di pagamento e delle modalita' per
comunicare all'intermediario l'avvenuto smarrimento, sottrazione o
utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l'uso non
autorizzato del medesimo; la procedura sicura applicabile
dall'intermediario per comunicare al cliente i rischi di frode nei
pagamenti o di altri abusi; le eventuali condizioni in base alle
quali l'intermediario si riserva il diritto di bloccare uno
strumento di pagamento in conformita' dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; responsabilita' del pagatore
per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, ivi
comprese le informazioni sull'importo rimborsabile; modalita' e
termini entro i quali il cliente deve comunicare all'intermediario
le operazioni di pagamento non autorizzate oppure disposte o
eseguite non correttamente; responsabilita' dell'intermediario per
le operazioni di pagamento non autorizzate, per la mancata,
inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni e per la non
corretta esecuzione degli ordini; condizioni per ottenere
dall'intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa
autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite;
modalita' e condizioni per ottenere il rimborso della moneta
elettronica)(1) ;
--------
(1) Quando la moneta elettronica e' emessa dalla Banca Centrale
Europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato Italiano, da
altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorita', e'
fornita solo l'informazione sulle modalita' e sulle condizioni per
ottenere il rimborso della moneta elettronica. L'informazione e'
resa prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da
un'offerta ed e' inserita nel contratto. L'informativa
precontrattuale puo' essere resa, invece che con le modalita'
previste dal presente paragrafo, con un apposito documento redatto
su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
f) modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione che,
qualora il contratto lo preveda, eventuali modifiche del contratto
quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio
si ritengono accettate dal cliente in assenza di un suo espresso
rifiuto entro il termine previsto per la loro entrata in vigore;
durata del contratto; diritto del cliente di recedere dal contratto
quadro ed eventuali condizioni e modalita' per l'esercizio del
recesso ad opera delle parti in conformita' dei paragrafi 5.2 e 5.3
della presente sezione);
g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto quadro e/o
autorita' giudiziaria competente in relazione alle controversie
nascenti da quest'ultimo; diritto del cliente di presentare reclami
all'intermediario, di presentare esposti alla Banca d'Italia e di
promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario;
informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per
eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di
pagamento ai sensi del T.U. e del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11).
Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione
dell'operazione di pagamento e' insediato nell'Unione Europea:
- tra le informazioni di cui alla lettera b) non e' necessario
includere i dati o l'identificativo unico; le altre informazioni
relative ai tempi di ricezione degli ordini e di esecuzione del
servizio vanno indicate soltanto ove disponibili;
- tra le informazioni di cui alla lettera e), l'intermediario
non e' tenuto a indicare quelle relative alla responsabilita' del
pagatore o dell'intermediario, quelle concernenti modalita' e termini
entro i quali il cliente deve comunicare le operazioni non
autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per ottenere
il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per il suo
tramite.
Salvo quanto previsto dal sottoparagrafo 4.1.1-bis, per fornire le
informazioni indicate nel presente paragrafo, gli intermediari
diversi da quelli che prestano unicamente il servizio di
informazione sui conti(1) :
1) mettono a disposizione dei clienti un "foglio informativo"
contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II,
paragrafi 1 e 3;
2) consegnano al cliente, in tempo utile prima della conclusione
del contratto, alternativamente(2) :
i) un "documento di sintesi" redatto secondo quanto previsto dalla
sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel presente
paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7,
sono riportate in un documento allegato al documento di sintesi(3)
;
ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il
cui frontespizio e' costituito dal documento di sintesi redatto
secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7, che in
questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le
informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste nel
documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono
riportate nel contratto.
--------
(1) Gli intermediari che prestano unicamente il servizio di
informazione sui conti possono fornire le informazioni indicate nel
presente paragrafo anche con modalita' diverse da quelle individuate
nei punti 1) e 2).
--------
(2) Con le medesime modalita' al cliente sono fornite le
informazioni previste dal Regolamento (UE) 2015/751.
--------
(3) Se l'offerta non e' in alcun modo personalizzabile, il foglio
informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo
caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste
ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in calce o in
un documento allegato al documento di sintesi.
4.1.1-bis Conti di pagamento offerti a o sottoscritti da
consumatori(1)
Ai sensi dell'articolo 126-undecies, comma 3, del T.U., nel caso di
conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, gli
intermediari impiegano nei contratti, negli annunci pubblicitari,
nell'informativa precontrattuale, nelle comunicazioni periodiche e
in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori in
forza del presente provvedimento la terminologia standardizzata
europea di cui all'elenco dei servizi collegati al conto di
pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale pubblicato dalla
Banca d'Italia(2) .
Fermo restando quanto previsto dal sottoparagrafo 4.1.1, nel caso
di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, gli
intermediari, ai sensi dell'articolo 126-duodecies del T.U.,
mettono altresi' a disposizione dei consumatori, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole:
- un documento denominato "Documento informativo sulle spese",
redatto in conformita' al Regolamento (UE) 2018/34 del 28 settembre
2017(3) . Il Documento informativo sulle spese riporta tutte le
spese che il consumatore e' tenuto a pagare in relazione ai servizi
collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello
nazionale, indicati con la terminologia standardizzata europea e
inclusi nell'elenco pubblicato dalla Banca d'Italia in attuazione
dell'articolo 126-undecies, comma 1, del T.U. In caso di conti di
pagamento "a pacchetto", il Documento informativo sulle spese
riporta le spese per l'intero pacchetto, i servizi inclusi nel
pacchetto e la quantita' delle relative operazioni, nonche' le
spese aggiuntive per le operazioni eccedenti;
- un glossario, contenente una spiegazione chiara almeno con
riferimento ai servizi riportati nel Documento informativo sulle
spese(4) .
Il Documento informativo sulle spese riporta un "Indicatore dei
Costi Complessivi" calcolato secondo le modalita' previste dal
paragrafo 8 della Sezione II e dall'Allegato 5A.
Il Documento informativo sulle spese e' in ogni caso consegnato al
consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto
relativo al conto di pagamento. L'avvenuta acquisizione del
documento da parte del consumatore e' attestata per iscritto o
attraverso altro supporto durevole, che riporta l'indicazione della
data di avvenuta consegna.
Gli intermediari conservano copia dei Documenti informativi sulle
spese per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono
la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
--------
(1) Il presente sottoparagrafo si applica ai conti di pagamento
offerti a o sottoscritti da consumatori che consentono almeno
l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi;
prelievo di contanti;
esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento, secondo quanto
previsto dall'articolo 126-decies del T.U. Esso quindi non si
applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da
consumatori che non consentono l'esecuzione di tutte le operazioni
sopra indicate (es.: conti di pagamento che consentono solo
l'esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento; conti di
pagamento che consentono solo il versamento di fondi e/o il prelievo
di contanti).
--------
(2) L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu'
rappresentativi a livello nazionale e' disponibile sul sito internet
della Banca d'Italia al link:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme
/disposizioni/trasparenza operazioni/PAD elenco italiano.pdf.
--------
(3) (3) Il documento e' disponibile al sito internet:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0
034&from=IT.
--------
(4) L'obbligo di messa a disposizione del glossario si considera
assolto attraverso il glossario riportato nel foglio informativo
relativo al contratto di conto corrente per i consumatori, redatto
in conformita' del modello previsto nell'Allegato 4A.
4.1.2 Tecniche di comunicazione a distanza
Se, su richiesta del cliente, il contratto e' concluso mediante una
tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i
documenti previsti nel paragrafo 4.1.1 e nel sottoparagrafo
4.1.1-bis, l'intermediario li fornisce al cliente subito dopo la
conclusione del contratto.
Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla
presente sezione non si applicano gli articoli 67-quinquies,
67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere
b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del Codice del
Consumo.
4.1.3 Singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto
quadro
In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.1.1
e nel sottoparagrafo 4.1.1-bis, per ogni singola operazione di
pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest'ultimo e prima
dell'esecuzione dell'operazione, l'intermediario fornisce
informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e
sulle spese che il pagatore deve corrispondere; in caso di pluralita'
di voci di costo, va data evidenza separata alle singole voci. Le
informazioni sono fornite secondo le modalita' previste dal contratto
quadro.
[Omissis]
6. Comunicazioni alla clientela
In qualsiasi momento del rapporto il cliente puo' ottenere
dall'intermediario copia del contratto e del documento di sintesi
aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un
contratto quadro, l'intermediario consegna(1) tempestivamente al
pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente
le seguenti informazioni(2) :
--------
(1) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro
l'intermediario puo' limitarsi a mettere a disposizione le
informazioni anziche' consegnarle al cliente.
--------
(2) La ricevuta e' consegnata o messa a disposizione:
a) del pagatore, dopo che l'importo di una singola operazione di
pagamento e' stato addebitato sul suo conto o, se il pagatore non
utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non
rientranti in un contratto quadro, dopo il ricevimento dell'ordine
di pagamento;
b) del beneficiario, dopo l'esecuzione dell'operazione.
a) per il pagatore,
- un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di
pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
- l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui
avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella
utilizzata per l'ordine di pagamento;
- tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento
e, in caso di pluralita' di voci di costo, la chiara distinzione
delle singole voci o gli interessi che il pagatore deve
corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di
pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e
l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
- la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine
di pagamento;
b) per il beneficiario,
- un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione di
pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con
l'operazione di pagamento(1) ;
- l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui
avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
- tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento
e, in caso di pluralita' di voci di costo, la chiara distinzione
delle singole voci o gli interessi che il beneficiario deve
corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di
pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e
l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione
valutaria;
- la data valuta dell'accredito.
Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo
prevede il diritto del cliente di richiedere che - in alternativa
alla ricevuta - l'intermediario fornisca periodicamente le
informazioni sopra indicate, rispettivamente al pagatore e al
beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole
preventivamente concordato. In questo caso l'informativa periodica
e' fornita almeno una volta al mese(2) .
--------
(1) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro, la
ricevuta consegnata dall'intermediario al beneficiario contiene un
riferimento che gli consenta di individuare l'operazione di
pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni
trasmesse con l'operazione di pagamento.
--------
(2) Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo le
condizioni applicabili al rapporto, l'intermediario puo' prevedere
un'informativa periodica piu' ampia, che contenga anche le
informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per quanto
riguarda la trasmissione alla clientela:
a) del documento di sintesi, se i servizi di pagamento sono stati
commercializzati unitamente al conto corrente (a meno che il
documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto dal
paragrafo 3 della sezione IV);
b) dell'estratto conto per le operazioni di pagamento regolate in
conto corrente, da integrare con le ulteriori informazioni
richieste dal presente paragrafo(1) ;
c) del Riepilogo delle spese per i conti di pagamento di cui al
sottoparagrafo 4.1.1-bis, secondo quanto previsto nella sezione IV,
paragrafo 3.2.
In caso di operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore
di servizi di disposizione di ordine di pagamento, subito dopo la
disposizione dell'ordine di pagamento l'intermediario che presta il
servizio di disposizione di ordine di pagamento consegna(2) al
pagatore e, se del caso, al beneficiario una ricevuta contenente le
seguenti informazioni:
- la conferma del buon esito della disposizione dell'ordine di
pagamento indirizzata all'intermediario di radicamento del conto
del pagatore;
- un riferimento che consenta al pagatore e al beneficiario di
individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, al
beneficiario di individuare il pagatore e tutte le informazioni
trasmesse con l'operazione di pagamento;
- l'importo dell'operazione di pagamento;
- tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di
ordine di pagamento per l'operazione e, in caso di pluralita' di
voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci.
--------
(1) Quando l'estratto conto non include il dettaglio di tutte le
operazioni di pagamento effettuate (ad es., nel caso di pagamenti
eseguiti con carta di credito), l'informativa periodica sul servizio
di pagamento e' resa separatamente dal prestatore di quest'ultimo,
nei casi e secondo le modalita' previste dal presente paragrafo per
le operazioni non regolate in conto corrente.
--------
(2) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro
l'intermediario puo' limitarsi a mettere a disposizione le
informazioni anziche' consegnarle al cliente.
7. Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta
elettronica
Gli intermediari possono fornire ai clienti un'informativa
semplificata per gli strumenti di pagamento:
a) che, in conformita' del contratto quadro, consentono di
effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non superiore
a 30 euro;
b) con un limite di spesa di 150 euro;
c) anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati in alcun
momento per un importo superiore a 150 euro.
Le soglie sono raddoppiate quando i prestatori di servizi di
pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e
sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati.
Nei casi in cui si applica l'informativa semplificata:
a) il foglio informativo e il documento di sintesi riportano
soltanto le informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b)
e c) e le disposizioni sulla responsabilita' previste nella lettera
e). E' inoltre riportata l'indicazione su come il cliente puo'
accedere facilmente alle informazioni complete previste dal paragrafo
4.1.1. Resta fermo quanto previsto al sottoparagrafo 4.1.1-bis per i
conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori;
b) il contratto quadro puo' prevedere che le modifiche delle
condizioni siano comunicate con modalita' semplificate rispetto a
quelle previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre previsioni
stabilite dallo stesso paragrafo 5.2;
c) per le operazioni rientranti in un contratto quadro,
quest'ultimo puo' prevedere che - in deroga al paragrafo 6 -
l'intermediario:
i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario soltanto
un riferimento che consenta loro di identificare l'operazione, il
relativo importo e le spese rispettivamente addebitate e/o, nel caso
di una pluralita' di operazioni di pagamento della stessa specie a
favore del medesimo beneficiario, soltanto il totale dell'importo
delle operazioni stesse e delle relative spese;
ii) non e' tenuto a fornire le informazioni indicate al punto i)
se lo strumento di pagamento e' utilizzato in modo anonimo o in caso
di motivata impossibilita' tecnica. In questi casi l'intermediario
deve comunque permettere al pagatore di verificare l'importo dei
fondi caricati.
[Omissis]
SEZIONE VII
CREDITO AI CONSUMATORI
[Omissis]
6. Comunicazioni alla clientela
[Omissis]
6.2 Contenuto e modalita' delle comunicazioni
Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del T.U., nei contratti di
credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al
consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del
rapporto.
La comunicazione e' effettuata almeno una volta l'anno ed e' volta
ad assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato
dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante
a questo fine, nonche' tutte le movimentazioni, anche mediante voci
sintetiche di costo.
Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto riguarda la
scelta dello strumento impiegato per la comunicazione, e l'articolo
127-bis del T.U.
Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore ha il
diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in
qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento prevista
al paragrafo 5.2.1.
Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese quelle
disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione, sotto forma di
estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto si
riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo
e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e
l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato;
le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare.
Il consumatore e' altresi' informato degli aumenti del tasso di
interesse o delle spese a suo carico, secondo quanto previsto dal
paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito
dell'informativa periodica sul conto corrente e sul conto di
pagamento; in questo caso si applica la sezione IV, paragrafi 1 e 3.
6.3 Sconfinamenti
Ai sensi dell'articolo 125-octies del T.U., in caso di
sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il
finanziatore comunica al consumatore, in forma scritta, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato:
- lo sconfinamento
- l'importo interessato
- il tasso di interesse
- la commissione di istruttoria veloce.
Lo sconfinamento e' consistente quando riguarda un importo pari o
superiore a uno dei seguenti:
- 300 euro in assenza di apertura di credito;
- il 5 per cento dell'importo totale del credito previsto da un
contratto di apertura di credito, ove esistente.
La comunicazione dello sconfinamento e' effettuata entro tre giorni
lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo
sconfinamento e' divenuto consistente; essa non e' necessaria se e'
stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento
antecedente.
Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche
sul conto corrente e sul conto di pagamento previsti dalla sezione
IV, paragrafi 1 e 3.
[Omissis]
SEZIONE VIII
MEDIATORI CREDITIZI
1. Disposizioni applicabili
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai
servizi forniti dal mediatore creditizio (cfr. articolo 128-sexies
del T.U.) si applicano le seguenti disposizioni del presente
provvedimento:
- sezione I;
- sezione II, escluso il paragrafo 8. Nei casi in cui le
disposizioni concernenti il calcolo dell'indicatore di costo
richiedano l'inclusione del costo della mediazione, i mediatori
creditizi sono tenuti a comunicare all'intermediario il costo
complessivo dell'attivita' di mediazione, in tempo utile affinche'
questi possa includerlo nel calcolo dell'indicatore;
- sezione III, esclusi i paragrafi 4, 5 e 6. Al contratto di
mediazione non si applicano le deroghe all'obbligo della forma
scritta previste dal paragrafo 2;
- sezione IV, limitatamente al paragrafo 4;
- sezione V;
- sezioni VI-bis, VII e XI, secondo quanto stabilito dalla
presente sezione.
Quando il mediatore creditizio utilizza una tecnica di
comunicazione a distanza per lo svolgimento dell'attivita' di
mediazione, l'invio della documentazione prescritta dalla presente
sezione puo' avvenire per tale via.
Quando il mediatore creditizio presenta al cliente operazioni o
servizi di una banca o di un intermediario con cui ha stipulato una
convenzione si applicano gli obblighi prescritti per l'offerta fuori
sede di tali prodotti (sezione II, paragrafo 4).
In assenza di convenzione, il mediatore creditizio che presenta al
cliente specifici prodotti o servizi e' tenuto a consegnargli
contestualmente il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi
offerti e, se prevista, la Guida. Il mediatore acquisisce dal cliente
un'attestazione dell'avvenuta consegna e la conserva agli atti.
Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si applicano anche al
caso in cui il mediatore creditizio, in conformita' dell'articolo 13
del decreto legislativo 141/2010, e successive modificazioni,
effettui la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai
clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante.
Resta fermo quanto previsto dalla sezione VI-bis per quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori
attraverso intermediari del credito, e dalla sezione VII per quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito ai consumatori attraverso
intermediari del credito.
Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a
distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi
bancari o finanziari disciplinati dal presente provvedimento o per
effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, invia al
cliente la documentazione relativa all'informativa precontrattuale
relativa ai prodotti o servizi presentati e, se prevista, la Guida,
ovvero l'indirizzo web diretto dell'intermediario offerente sul quale
possono essere consultati.
[Omissis]
Allegato 4A
PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL
CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5A
METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE DEI COSTI COMPLESSIVI
PER I CONTI DI PAGAMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6A
SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE DEI CONTI
"IN CONVENZIONE"
Parte di provvedimento in formato grafico
