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LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica. (20G00021)

(GU n.51 del 29-2-2020 – Suppl. Ordinario n. 10)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la presente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 28 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162

All’articolo 1:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
1-ter. All’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: “Per il triennio 2018-2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per il triennio 2020-2022” e, al secondo periodo, le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”.
1-quater. All’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti:
“30 giugno 2020” e le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2020″»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l’assunzione di personale dell’amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, gia’ inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
5-ter. Il Ministero della salute e’ autorizzato, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilita’ e in deroga all’obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all’aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche’ cinquanta unita’ di personale non dirigenziale con professionalita’ tecniche, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute e’ corrispondentemente incrementata di 13 unita’ con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unita’ di personale non dirigenziale appartenenti all’area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l’anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l’incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell’organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e’ autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l’utilizzazione delle procedure di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo’ essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta’ assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista»;
al comma 7:  all’alinea, dopo le parole: «ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», le parole: «del medesimo decreto. Conseguentemente, con» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n.  33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con», le parole: «articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma 2» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «nonche’ ai dirigenti sanitari di cui all’articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,»;
alla lettera a), le parole: «a),» e «, c),» sono soppresse e dopo le parole: «all’esercizio della funzione dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto anche conto della complessita’ della struttura cui e’ preposto il titolare dell’incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all’articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;
alla lettera b), le parole da: «siano oggetto» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «possano essere oggetto anche di sola comunicazione all’amministrazione di appartenenza»;
alla lettera c), dopo la parola: «individuazione» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga all’obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al fine di garantire l’immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.
7-ter. Non e’ comunque consentita l’indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.
7-quater. Gli obblighi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall’articolo 144 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalita’ di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.
7-quinquies. All’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020, 2021, 2022 e 2023”.
7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: “sulla base del contratto annotato nell’archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalita’ di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo” e le parole: “del contratto di locazione finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “del contratto”;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell’anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalita’ di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell’Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell’attivita’ di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-quater. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l’Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita’ operative per l’acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle societa’ di locazione a lungo termine.
3-quinquies. Dall’attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
8-ter. Il termine di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all’amministrazione»;
al comma 9, secondo periodo, la parola: «comma» e’ sostituita dalla seguente: «paragrafo» e le parole: «dell’unione» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Unione»;
dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. All’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2021”;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia’ in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020″»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Il termine stabilito dall’articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e’ differito al 2
giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore
militare per i caduti, i comuni, le province e le citta’
metropolitane.
10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della
relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui
sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di
primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e
delle decorazioni al valore militare, istituita dall’articolo 4 della
legge 28 marzo 1968, n. 341.
10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di
cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-quinquies. All’attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero
della difesa provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al comma 9 dell’articolo 30-ter del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Per l’anno
2020 la richiesta di cui al primo periodo puo’ essere presentata fino
al 30 settembre”;
b) al secondo periodo, le parole: “periodo precedente” sono
sostituite dalle seguenti: “primo periodo”.
10-septies. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 1,
comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ differito dal 15
gennaio al 15 maggio e il termine di cui all’articolo 1, comma 53,
della citata legge n. 160 del 2019 e’ differito dal 28 febbraio al 30
giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli
enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10-octies. A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni
pubblicano i bandi di mobilita’ di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le modalita’ di pubblicazione nel portale, di cui al
predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del
2001, degli avvisi di mobilita’ adottati dalle pubbliche
amministrazioni, dei bandi di concorso per l’accesso al pubblico
impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie
degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono
attingere, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validita’ delle graduatorie
medesime. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34-bis, comma
5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni
effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto
legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia
intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
10-novies. L’articolo 25 del testo unico in materia di societa’ a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). – 1. Entro il 30
settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societa’ a
controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in
servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a
quanto previsto dall’articolo 24. L’elenco del personale eccedente,
con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e’ trasmesso alla
regione nel cui territorio la societa’ ha sede legale secondo
modalita’ stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori
dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di
mobilita’ in ambito regionale, con le modalita’ stabilite dal decreto
previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu’ rappresentative, tramite
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso
altre societa’ controllate dal medesimo ente o da altri enti della
stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa’ interessate.
3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma
1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro, che gestisce, d’intesa con ciascuna regione
territorialmente competente, l’elenco dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati”.
10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del
personale stabiliti dal comma 8 dell’articolo 19 del testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di
cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva
diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente,
ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, risultino gia’ posti in
liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
10-undecies. Dopo il comma 147 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e’ inserito il seguente:
“147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo
delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni
del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
nonche’ del personale delle scuole e degli asili comunali”.
10-duodecies. All’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
“Con decreto del Ministro dell’istruzione e’ costituita una
commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove
scritte e delle relative griglie di valutazione”.
10-terdecies. All’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, le parole: “bandito nell’anno 2016” sono
soppresse.
10-quaterdecies. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “ventiquattro mesi”.
10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della
normativa di cui all’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non
possono accedere ai contributi all’editoria le imprese editrici di
quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da
gruppi editoriali quotati o partecipati da societa’ quotate in
mercati regolamentati.
10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico
straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla
sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita’ ai sensi del comma 453 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 454
del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e’ incrementata
di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies,
pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All’articolo 3:
il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la lettera i) e’ sostituita dalla seguente:
“i) le attivita’ ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per
l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio,
approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,
completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove e’ prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove e’ prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a
deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere
localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018,
come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche’ nei
territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e
2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco
Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento
dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di
cui al primo periodo della presente lettera, e’ prorogato al 30
giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando
provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ prorogato al 31
dicembre 2020″».
All’articolo 4:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il termine per l’adozione delle misure di cui all’articolo
13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
e’ prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell’adozione delle misure di
cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono
essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo
istituito ai sensi dell’articolo 32-ter.1 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le
prioritarie finalita’ ivi previste. In relazione a quanto previsto al
secondo periodo del presente comma, la CONSOB puo’ esercitare gli
ulteriori poteri previsti dall’articolo 36, comma 2-terdecies, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative
di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti
telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti
finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci
pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della
pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB
puo’ adottare ai sensi dell’articolo 7-quater del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi
comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal
menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
3-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 181, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ prorogato di ulteriori
ventiquattro mesi.
3-quater. Limitatamente all’anno 2020 non ha effetto l’abrogazione
disposta dal comma 847 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l’imposta comunale sulla
pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche’ la tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente
ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
nonche’ il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
3-quinquies. All’articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: “e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “,
2019, 2020, 2021 e 2022”.
3-sexies. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
relativamente ai sigari, e’ differita al 1° gennaio 2021.
3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell’accisa sui sigari
versata in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed e’
dovuta l’accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal
1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto secondo l’aliquota prevista dalle
predette disposizioni.
3-octies. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma
3-sexies, pari a 870.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-novies. Il comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, e’ sostituito dai seguenti:
“2-bis. L’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica
anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia
stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti
dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai
contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo
precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2-bis.1. L’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica
anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una ‘zona
rossa’”.
3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l’anno 2020, a 3,48 milioni
di euro per l’anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».
Dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di cartolarizzazioni). – 1.
All’articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre
2020”.
2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate
mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto
compatibile, anche l’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Nelle operazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della
citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della
costituzione del patrimonio destinato, adotta un’apposita
deliberazione contenente l’indicazione dei diritti e dei beni
destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione e’ effettuata, dei diritti a essi
attribuiti e delle modalita’ con le quali e’ possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonche’ i
limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato puo’ utilizzare
le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve
essere depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice
civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti,
beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e’ effettuata e costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e’ effettuata, sul
patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella
deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei
predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a
cui vantaggio la destinazione e’ effettuata il soggetto finanziato
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la
deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione
del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione
delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e
quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad
applicarsi le disposizioni dell’articolo 7, comma 2-octies, della
citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono
trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio
destinato e le relative passivita’ alla societa’ di cartolarizzazione
o a un altro soggetto identificato dalla societa’ di
cartolarizzazione stessa.
3. All’articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “1 e 1-bis del presente articolo” sono
inserite le seguenti: “ovvero all’articolo 7, comma 1, lettera a)”;
b) dopo le parole: “inferiore a 2 milioni di euro,” sono inserite
le seguenti: “direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un
intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome
proprio,”.
4. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1999,
n. 130, e’ inserito il seguente:
“1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter
abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario
finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo
stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall’escussione o
dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo
costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica
altresi’ l’articolo 7, comma 2-octies, della presente legge”.
5. All’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole: “derivanti da aperture di
credito” sono inserite le seguenti: “o da altre forme di concessione
di credito con modalita’ rotative”;
b) al comma 4-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: “derivanti da aperture di
credito in qualunque forma” sono aggiunte le seguenti: “o da altre
forme di concessione di credito con modalita’ rotative”;
2) al quarto periodo, dopo le parole: “Gli incassi” sono
inserite le seguenti: “e i proventi derivanti dall’escussione o dal
realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano
la garanzia del rimborso di tali crediti”;
3) al quinto periodo, dopo le parole: “da parte di creditori
diversi dai portatori dei titoli” sono inserite le seguenti: “, e,
nel loro interesse, dalla societa’ di cui all’articolo 3, comma 1,” e
dopo le parole: “cessionarie degli impegni o delle facolta’ di
erogazione” sono aggiunte le seguenti: “, se non per l’eccedenza
delle somme incassate e dovute a tali soggetti”».
All’articolo 5:
al comma 4, le parole: «legge 20 dicembre 2018, n. 145» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All’articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole: “e 2019”, ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: “, 2019 e 2020”.
5-ter. All’articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “Per l’anno 2019” sono
sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019 e 2020”.
5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo
determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale
ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, nonche’ per le assunzioni finanziate con le risorse del
Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell’articolo 12,
comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonche’ ai sensi
dell’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla
proroga di tali contratti, utilizzando le risorse gia’ previste dal
citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un
ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque
non oltre il periodo di vigenza della misura».
Dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di medici specializzandi e
dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale). – 1. All’articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 547, le parole: “I medici e i medici veterinari
iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica
nonche’, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti”;
b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: “fino al 31
dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre
2022” e, al settimo periodo, dopo le parole: “sono definite” sono
inserite le seguenti: “, sulla base dell’accordo quadro adottato con
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano,”.
2. Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del
Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di
autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite
del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il
settantesimo anno di eta’. L’amministrazione di appartenenza, nel
rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto
aziendale, puo’ autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio
fino all’assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le
relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e
comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del
provvedimento di trattenimento in servizio».
All’articolo 6:
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica
delle scuole in lingua tedesca e delle localita’ ladine della
Provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di
requisiti di ammissione all’esame di Stato di cui agli articoli 13,
comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1°
settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla
prova INVALSI nella disciplina “tedesco”, e per le scuole delle
localita’ ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline
“italiano” e “tedesco”.
5-ter. L’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e’ differita al 1° settembre 2020.
5-quater. All’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, il secondo periodo e’ soppresso e, al terzo
periodo, le parole: “Sono altresi’ indicate” sono sostituite dalle
seguenti: “In un’apposita sezione sono indicate”.
5-quinquies. Per l’anno scolastico 2019/2020, le istituzioni
scolastiche applicano l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del
presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
5-sexies. L’applicazione delle misure di sostegno per l’accesso dei
giovani alla ricerca e per la competitivita’ del sistema
universitario italiano a livello internazionale, previste
dall’articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’
prorogata per l’anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle
vigenti facolta’ assunzionali:
a) nell’anno 2020, l’assunzione di ricercatori di cui
all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse
sono ripartite tra le universita’;
b) nell’anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2022. Con decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita’. Con
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le universita’
statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di
professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell’articolo
18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non piu’ del 50 per cento dei posti, entro il 31
dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
5-septies. Per le finalita’ di cui al comma 5-sexies, il Fondo per
il finanziamento ordinario delle universita’, di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’
incrementato di 96,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 111,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n.
160;
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
5-octies. All’articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le medesime
finalita’ di cui al primo periodo e’ autorizzata la spesa di 600.000
euro per l’anno 2020 e di 300.000 euro per l’anno 2021. Agli oneri
derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190”.
5-novies. All’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole: “Entro il 31 dicembre 2018” sono
sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2021”.
5-decies. All’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: “Entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite
dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2021″».
Dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159). – 1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all’articolo 10, comma
1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei
utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli
del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 90 del 24 novembre 2017, sono
assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta
salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449″».
All’articolo 7:
al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo, assegnato per l’anno 2020 a ciascuna fondazione
lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non puo’
avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento
rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima
fondazione nei tre anni precedenti»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2020″»;
al comma 2, lettera c), le parole: «di 750.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «di 1.200.000 euro»;
al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per l’anno
2020 il comune di Matera puo’ provvedere, nel limite massimo di spesa
di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente. E’ assegnato un contributo di
200.000 euro per l’anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il
completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di
adeguamento impiantistico. All’onere derivante dal periodo precedente
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″»;
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. All’articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: “entro l’esercizio finanziario 2019” sono sostituite
dalle seguenti: “entro l’esercizio finanziario 2020″»;
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
dopo il comma 5-ter e’ inserito il seguente:
“5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di
supporto al Direttore generale di progetto, di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e’ integrato da un
esperto in mobilita’ e trasporti e da un esperto in tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente
comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel
bilancio del Parco archeologico di Pompei”»;
al comma 7, le parole: «corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti:
«corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita’ culturali e per il turismo»;
al comma 8:
al primo periodo, dopo le parole: «per l’anno 2020» sono
inserite le seguenti: «A decorrere dall’anno 2020 e’ altresi’
autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui»;
il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Agli oneri
derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’
culturali e per il turismo;
b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”
della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita’ culturali e per il turismo»;
al comma 9, lettera a), le parole: «e di 1 milione di euro a
decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020»;
al comma 10, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Agli
oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’
culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2020”.
10-ter. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 608, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10-quater. Al fine di rafforzare l’azione di tutela e di
valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti
delle dotazioni organiche nonche’ delle facolta’ e dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i
beni e le attivita’ culturali e per il turismo puo’ coprire, per
l’anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle
aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale
inquadrato ai sensi dell’articolo 1, comma 342, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del
periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario
titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti gia’
inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n.
145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per
il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche
nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio,
rispettivamente, all’area II e all’area III, assumendo i candidati
collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.
10-quinquies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ rifinanziata
nella misura di 200.000 euro per l’anno 2020 e di 500.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-sexies. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, e’
autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del
rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici
assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’articolo 1,
commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non
rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione
del rapporto di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 738, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo
periodo del presente comma e’ disposta nel limite di spesa
complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. E’
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale
assistente amministrativo e tecnico.
10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede
nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi
scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire
l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilita’ grave,
l’organico del personale docente di cui all’articolo 1, comma 64,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ incrementato, con riferimento
alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a
una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per
l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno 2021 e a 23,915
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con il decreto di
cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i
nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti
parametri e principi:
a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del
numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unita’,
ridotte a 20 unita’ in presenza di un alunno o studente con
disabilita’ grave certificata;
b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con
riguardo agli apprendimenti, all’inclusione e alla permanenza
scolastica.
10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies, pari a 6,387
milioni di euro per l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno
2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si
provvede:
a) quanto a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 20,015
milioni di euro per l’anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l’anno
2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 5,484 milioni di euro per l’anno 2021 e a 11,746
milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, alinea, le parole: “2018 e 2019” sono
sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020”;
b) all’articolo 3:
1) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;
2) al comma 5, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;
c) all’articolo 4, comma 1, le parole: “per ciascuno degli anni
2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2020”.
10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro
350.000 per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
10-duodecies. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 385,
lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della
Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia nazionale dei
Lincei e’ prorogato per l’anno 2020.
10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a
euro 250.000 per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
10-quaterdecies. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, le parole: “entro il 2019” sono sostituite
dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2020”.
10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l’accesso
ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in
particolare delle persone con disabilita’ visiva, anche attraverso
eventi di sensibilizzazione, ricerca sull’accessibilita’ digitale,
corsi di formazione e attivita’ di consulenza, e’ prorogato per
l’anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione
Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’
di personale scolastico».
All’articolo 8:
al comma 5, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «diciannove mesi» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al quarto comma dell’articolo 840-septies del codice di
procedura civile, dopo le parole: “articolo 65” sono inserite le
seguenti: “, comma 1, lettere b) e c-bis),”»;
il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: “a decorrere dal 14
settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 14
settembre 2022”. Agli oneri derivanti dall’attuazione del primo
periodo, pari a euro 443.333 per l’anno 2021 e a euro 1.076.667 per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”
della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019,
n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.
77, le parole: “di durata annuale” sono sostituite dalle seguenti:
“di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale
al 31 dicembre 2020”, le parole: “800 unita’” sono sostituite dalle
seguenti: “1.095 unita’”, le parole: “200 unita’ di Area I/F2” sono
sostituite dalle seguenti: “340 unita’ di area I/F1” e le parole:
“600 unita’ di Area II/F2” sono sostituite dalle seguenti: “755
unita’ di area II/F1”.
6-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 6-bis si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-quater. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, la parola: “sette” e’ sostituita dalla seguente: “otto”.
6-quinquies. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre
2012, n. 247, la parola: “sette” e’ sostituita dalla seguente:
“nove”.
6-sexies. All’articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “entro nove mesi dalla
predetta data” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di
approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai
sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.
6-septies. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio
2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e’
prorogato al 1° gennaio 2023;
b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e’
prorogato al 1° gennaio 2023;
c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite
dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio,
e’ prorogato al 1° gennaio 2023.
6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
6-septies, pari a euro 160.000 per l’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
6-novies. All’articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2020”
sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2022”;
b) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino
alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del
personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono
esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalita’ di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui
procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020″».
Dopo l’articolo 8 e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Proroga di termini in materia di magistratura
onoraria). – 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, comma 1, alinea, le parole: “Sino alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 15
agosto 2025”;
b) all’articolo 32, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Le disposizioni dell’articolo 27 entrano in vigore il 31
ottobre 2025″».
All’articolo 9:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n.
184, le parole: “per gli anni 2017, 2018 e 2019” sono sostituite
dalle seguenti: “per gli anni 2020, 2021 e 2022” e le parole: “nel
2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2020, 2021 e
2022”.
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All’articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si provvede
mediante» e’ inserita la seguente: «corrispondente»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n.
199, le parole: “gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti:
“aprile 2020”.
4-ter. Gli interventi del fondo di cui all’articolo 11, comma 2,
della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020
e 2021, limitatamente all’importo annuo di 400.000 euro.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali».
Dopo l’articolo 10 e’ inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Differimento dell’entrata in vigore di disposizioni
in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in
marchio di certificazione). – 1. L’entrata in vigore delle
disposizioni dell’articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio
2019, n. 15, e’ differita al 31 dicembre 2020».
All’articolo 11:
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo e dall’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla societa’
ANPAL Servizi Spa dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di
realizzare quanto disposto dall’articolo 4, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 128 del 2019, sono destinate alla societa’ ANPAL Servizi Spa
ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, destinate alle
spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
al comma 2, lettera b), la parola: «abrogato» e’ sostituita dalla
seguente: «soppresso»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione
nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, gia’ destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di
trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi
dell’articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei
trattamenti medesimi puo’ essere prorogata di dodici mesi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per
l’anno 2020. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il
rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi
precedenti, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela
del pluralismo dell’informazione, la Presidenza del Consiglio dei
ministri e’ autorizzata, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio,
a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per
l’acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le
agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e
dell’articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l’anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020», dopo le
parole: «nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per
l’anno 2019» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per
l’anno 2020» e dopo le parole: «con riferimento ai trattamenti di
integrazione salariale autorizzati nell’anno 2019» sono aggiunte le
seguenti: «e nell’anno 2020»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3
milioni di euro per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 43 del
presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020, a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2»;
al comma 5, capoverso 10-bis, le parole: «trattamenti di fine
rapporto e trattamenti di fine servizio,» sono sostituite dalle
seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine
servizio»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo
familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, non si applicano al personale della societa’ Poste
italiane Spa al quale e’, comunque, assicurato per contratto
collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello
previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il
personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto
postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento
degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, e’ pari a quella in
vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal
primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, si
provvede:
a) quanto a 2,7 milioni di euro per l’anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il
riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui
all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 0,8 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
c) quanto a 1,2 milioni di euro per l’anno 2021, a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l’anno 2028 e a 2,2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, concernenti l’Agenzia per la somministrazione
del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale). – 1.
All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “quarantotto mesi”;
b) al comma 7, le parole: “e 8.064.000 euro per l’anno 2019” sono
sostituite dalle seguenti: “, 8.064.000 euro per l’anno 2019 e
11.200.000 euro per l’anno 2020”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 11-ter (Proroga di termini in materia di obblighi di
assunzione di lavoratori disabili). – 1. In deroga al termine
previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione
della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti
nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti
impegnati nelle lavorazioni di cui all’articolo 5, comma 3-bis, della
citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti
obblighi di assunzione di cui all’articolo 3 della medesima legge,
possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020,
fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi
versati.
Art. 11-quater (Proroga di misure di sostegno del reddito). – 1.
L’integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2017, n. 18, e’ prorogata per l’anno 2020 nel limite di
spesa di 19 milioni di euro. All’onere derivante dal presente comma,
pari a 19 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti
delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44,
comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono
prorogate per l’anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale
previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di
euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all’articolo 1,
comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra
le regioni, e di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate,
per l’anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui
all’articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017,
sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell’anno
2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell’anno 2020, alle
medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche
ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita’ ordinaria o in
deroga entro il 31 dicembre 2020. All’onere derivante dal presente
comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui
all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
nonche’ con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le
regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell’anno
2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti
finanziamenti nella disponibilita’ di ciascuna regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le
imprese che abbiano cessato o cessino l’attivita’ produttiva,
all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e
di 28,7 milioni di euro per l’anno 2020”. All’onere derivante dal
presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l’anno 2020, si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento gia’ disposto dal
medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie gia’
stanziate dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario
di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica
anche a livello regionale, all’articolo 22-bis, commi 1, primo
periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le
parole: “50 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle
seguenti: “95 milioni di euro per l’anno 2020″. All’onere derivante
dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2020, si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge
25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell’anno 2019, alle
medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2
milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui
all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre
2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a
16,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
Art. 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati di
mesotelioma). – 1. Per l’anno 2020 l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai
malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per
esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione
dell’amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la
prestazione assistenziale di cui all’articolo 1, comma 116, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 1, comma 292, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro
10.000 da corrispondersi in un’unica soluzione, su istanza
dell’interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall’anno
2015.
2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e’ riconosciuta,
in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al
medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre
all’INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere
presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni
dalla data del decesso stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il
periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui
ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4
settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
possono chiedere, su domanda da presentare all’INAIL, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l’integrazione della
prestazione fino alla concorrenza dell’importo di cui al comma 1. In
caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere
l’integrazione, con le stesse modalita’ e nei medesimi termini di cui
al primo periodo.
4. L’INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2
e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse
disponibili del Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo
1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre
2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall’attuazione dei commi da
1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
All’articolo 12:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella di cui alla lettera a) e’ sostituita dalla
seguente:

===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |6.000 |
+———–+———————+
|21-60 |2.500 |
+———–+———————+

“;
b) la tabella di cui alla lettera b) e’ sostituita dalla
seguente:

===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |4.000 |
+———–+———————+
|21-60 |1.500 |
+———–+———————+

“.
2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, gli
obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell’articolo 1, comma
1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli
apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020»;
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1° luglio 2020” sono
sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2022”;
b) il comma 60 e’ sostituito dai seguenti:
“60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi
da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2
dell’articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa
di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole
imprese di cui all’articolo 2, numero 7), della direttiva (UE)
2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e
a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui
all’articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e
per i clienti domestici. L’Autorita’ di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime
date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per
i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonche’
specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e
alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.
L’ARERA stabilisce, altresi’, per le microimprese di cui al citato
articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti
domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale
criterio identificativo in aggiunta a quelli gia’ individuati dalla
medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il
Ministro dello sviluppo economico, sentite l’ARERA e l’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, le modalita’ e i criteri per un ingresso consapevole dei
clienti finali nel mercato, tenendo altresi’ conto della necessita’
di garantire la concorrenza e la pluralita’ di fornitori e di offerte
nel libero mercato”;
c) il comma 68 e’ abrogato;
d) il comma 81 e’ sostituito dai seguenti:
“81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell’ARERA, sentita l’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i
criteri, le modalita’ e i requisiti tecnici, finanziari e di
onorabilita’ per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei
soggetti iscritti nell’Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui
al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle
Autorita’ di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei
dati personali e all’Agenzia delle entrate, esercitato nell’ambito
delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
per l’eventuale esclusione motivata degli iscritti dall’Elenco di cui
al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte
irregolari poste in essere nell’attivita’ di vendita dell’energia
elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita’”»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “Entro diciotto” sono sostituite dalle
seguenti: “Entro e non oltre ventiquattro”;
b) al comma 8:
1) il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “Nelle aree
non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni
dall’adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo
economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative
ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti
di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di
prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili e’
comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili”;
2) al quinto periodo, le parole: “entro ventiquattro mesi” sono
sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre trenta mesi”.
4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell’articolo 134 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e’ inserito il seguente:
“4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso
responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato
nella classe di merito piu’ favorevole per il veicolo di diversa
tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia
comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a
euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza
successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di
diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito
superiore fino a cinque unita’ rispetto ai criteri indicati
dall’IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del
presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari
dell’assegnazione della classe di merito piu’ favorevole per il solo
veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma
4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte
dall’articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157”.
4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni trasmette una relazione sull’attuazione e sugli
effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle
Camere».
All’articolo 13:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente:
“La dotazione del Fondo e’ incrementata di 100.000 euro per l’anno
2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
destinati alla formazione delle altre figure professionali addette
alla circolazione ferroviaria”»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l’anno
2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: “31 dicembre 2020”
sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2021”.
5-ter. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, le parole: “31 ottobre 2020”, ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
5-quater. Il termine per l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
relative all’obbligo della patente nautica per la conduzione di
unita’ aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a
due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall’articolo 1, comma 1, della
legge 24 luglio 2019, n. 73, e’ differito al 1° gennaio 2021. A tale
fine, all’articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: “a 750 cc se a
carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti:
“a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a
iniezione a due tempi”.
5-quinquies. All’articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere
dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo
periodo possono essere altresi’ utilizzate per promuovere la
predisposizione di programmi diretti al completamento delle
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
dei piani di zona esistenti, fermo restando l’obbligo dei comuni di
porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere
l’adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte
nelle apposite convenzioni o atti d’obbligo da parte degli
operatori”.
5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa
prevista per l’edilizia agevolata, a partire dall’avvio del
procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune,
ovvero dall’avvio del procedimento di revoca del finanziamento
pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a
giudizio in un procedimento penale, puo’ essere disposta la
sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento
assunto da parte dell’autorita’ giudiziaria competente.
5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell’articolo 12 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “31 dicembre 2019” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento
ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un
diretto collegamento con le citta’ metropolitane e per le quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio,
previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante
conferimento in natura, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della
navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la
manutenzione e per l’eventuale potenziamento della linea si provvede
secondo le modalita’ e con le risorse previste nei contratti di
programma di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112».
All’articolo 14:
al comma 3, le parole: «e dall’articolo 1» sono sostituite dalle
seguenti: «e dell’articolo 1»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. All’articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125,
le parole: “, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione”
sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2022″»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per
l’internazionalizzazione, di cui all’articolo 42 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e’ autorizzata la spesa di 700.000 euro per
l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione
della cultura e della lingua italiane all’estero, di cui all’articolo
1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ incrementata
di 200.000 euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con
le modalita’ previste dal comma 588 dell’articolo 1 della medesima
legge n. 232 del 2016.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei
lavoratori di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 1, comma 276, lettera
e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “a decorrere
dall’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2019,
nonche’ di euro 1.200.000 per l’anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a
decorrere dall’anno 2021”.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a
200.000 euro per l’anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».
All’articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «15 agosto 2018» sono inserite le
seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto
2018,» e dopo le parole: «31 luglio 2019,» sono inserite le seguenti:
«pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019,»;
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. All’articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2021″»;
il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Al fine di assicurare la continuita’ del finanziamento dei
servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita’
trasportistiche conseguenti all’evento del crollo del Viadotto
Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell’articolo 5 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate
fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5-quinquies, comma
3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2021”.
7-ter. Al fine di tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese
colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia
a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali e’ stato
dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei
ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza
entro il 31 dicembre 2020, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2021.
L’autorita’ competente comunica ai concessionari e ai conduttori il
canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.
7-quater. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole: “per i successivi quarantotto mesi a
partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30
aprile 2022”.
7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell’articolo 23 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono
sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2019”.
7-sexies. All’articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2019”, ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020″».
Nel capo I, dopo l’articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 15-bis (Proroga in materia di sport). – 1. All’articolo 10,
ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: “sei mesi”
sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”.
Art. 15-ter (Proroga della durata della contabilita’ speciale n.
2854 aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013). – 1. La durata della
contabilita’ speciale n. 2854, gia’ intestata al dirigente generale
del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilita’ della Regione
siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, dell’ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013,
e’ prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli
interventi necessari al superamento della situazione di criticita’ in
materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinanti, nonche’ in materia di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima
Regione siciliana.
2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1,
le eventuali somme residue giacenti sulla contabilita’ speciale n.
2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il
completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. L’utilizzo delle risorse della contabilita’ speciale di cui al
comma 2, gia’ trasferite dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di
programma, e’ subordinato alla sottoscrizione di uno o piu’ accordi
di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da
stipulare entro il 31 dicembre 2020.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all’esito del
completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse
residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di
diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza».
All’articolo 16:
al comma 1, lettera a), le parole: «di cui i commi 2 e 3 della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai
commi 2 e 3»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di consentire l’immediata operativita’ dei
Commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario
straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata
al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse
allo stesso assegnate.
1-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:
“6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione
delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della
Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30
giugno 2020, e’ nominato apposito Commissario straordinario, il
quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e’ incaricato di
sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,
all’affidamento e all’esecuzione degli interventi sulla rete viaria
della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita’, i tempi, il supporto
tecnico, le attivita’ connesse alla realizzazione dell’opera e il
compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso
del Commissario e’ stabilito in misura non superiore a quella
indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Il Commissario puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione interessata
nonche’ di societa’ controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita’ di cui al comma 6-quinquies del
presente articolo, il comma 4-novies dell’articolo 4 del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e’ sostituito dal seguente:
‘4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate
da pericolosita’ o da rischio idraulico di grado elevato o molto
elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei
relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle
attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte
salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di
bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al
periodo precedente'”»;
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la
rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria
della regione Sardegna».
Dopo l’articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il
recupero di aree compromesse della regione Sardegna). – 1. La
disposizione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali
verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto
idrogeologico, nonche’ per la manutenzione del territorio e il
ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento
della regione autonoma della Sardegna, e’ prorogata per il triennio
2020-2022.
Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle
funzioni dei segretari comunali e provinciali). – 1. Il
corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell’articolo 13
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed e’ seguito da un
tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu’ comuni. Durante il
corso e’ effettuata una verifica volta ad accertare l’apprendimento,
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l’Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio
successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a
seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma e’
tenuto, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi,
in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione
a corsi organizzati, anche con modalita’ telematiche, nell’ambito
della programmazione dell’attivita’ didattica di cui all’articolo 10,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso
pubblico previsto dal comma 3 dell’articolo 13 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
puo’ essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per
l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e
abbiano un’anzianita’ di servizio di almeno cinque anni in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali e’ previsto il possesso dei
medesimi titoli di studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di
reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato
il relativo corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari
comunali, il Ministero dell’interno organizza, in riferimento alla
procedura per l’ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso
selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione
richiesta ai fini dell’iscrizione di 224 segretari comunali nella
fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 18 dicembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – n.
102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso
previsto dal comma 2 dell’articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
destinata a 223 borsisti ai fini dell’iscrizione di ulteriori 172
segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i
candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita’,
previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini
dell’ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in
posizione utile a tale fine, secondo l’ordine della relativa
graduatoria, nonche’, su domanda e previa verifica della permanenza
dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi
per l’accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano
rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione
che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita’.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 del presente
articolo si provvede con le modalita’ di cui all’articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L’iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al
comma 5 nell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e’
comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione
all’assunzione, rilasciata in conformita’ alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva
fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra
loro convenzioni per l’ufficio di segreteria, qualora sia vacante la
sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai
sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata
deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita’, le funzioni attribuite al vicesegretario possono
essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del
sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, per un
periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un
funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente
locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell’ente locale di appartenenza e consenso dello
stesso interessato. Il sindaco e’ tenuto ad avviare una nuova
procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare
entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di
cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato e’ tenuto ad
assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita’ telematiche, secondo le
modalita’ stabilite dal Consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili
a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell’interno la
possibilita’ di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano
anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una
convenzione per l’ufficio di segreteria ai sensi dell’articolo 30,
comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne
abbia una in corso, purche’ la sede di segreteria risulti vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni previste
dall’articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ determinata dalla somma degli
abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalita’ e la disciplina di dettaglio per l’applicazione
dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo,
compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite
con decreto del Ministro dell’interno, da adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 99 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente
articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le
convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari
posti in disponibilita’, titolari di sedi convenzionate, e’
corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima
sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione,
che e’ riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il
comune capofila».
All’articolo 17:
al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: «fondo
crediti dubbia esigibilita’ stanziato in bilancio di previsione» sono
sostituite dalle seguenti: «fondo crediti di dubbia esigibilita’
stanziato nel bilancio di previsione» e, al secondo periodo, le
parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento
delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti
nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4
dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-ter. All’articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole: “la spesa di personale registrata
nell’ultimo” sono sostituite dalle seguenti: “il valore del predetto
rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo”.
1-quater. Al comma 3-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, dopo le parole: “come modificato dai commi 3-ter e
8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province
autonome,” sono inserite le seguenti: “anche attraverso le societa’ a
partecipazione pubblica,”»;
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Personale delle
province, delle citta’ metropolitane e dei comuni».
Dopo l’articolo 17 e’ inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di elezione del presidente
della provincia e del consiglio provinciale). – 1. Il termine di cui
all’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si
applica per gli anni 2020 e 2021.
2. All’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014,
n. 56, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di
garantire l’effettiva rappresentativita’ degli organi eletti, anche
con riferimento all’esigenza di assicurare la loro piena
corrispondenza ai territori nonche’ un ampliamento dei soggetti
eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla
circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al
turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182,
dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento
degli aventi diritto al voto, il termine e’ differito al
quarantacinquesimo giorno successivo all’ultima proclamazione degli
eletti”».
All’articolo 18:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56,
dopo le parole: “commi 1 e 4” sono inserite le seguenti: “nonche’ al
fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo
svolgimento dei concorsi pubblici”.
1-ter. All’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:
“5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri assicura l’esercizio delle funzioni, delle
azioni e delle attivita’ del Nucleo della Concretezza, di cui
all’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di
cui all’articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito
dell’autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei
ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica”;
b) il comma 12 e’ abrogato;
c) al comma 13 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali
incarichi si considerano attivita’ di servizio a tutti gli effetti di
legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”;
d) al comma 14, dopo le parole: “pubblico impiego” sono inserite
le seguenti: “e della Commissione per l’attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”.
1-quater. Al comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: “, di cui al decreto interministeriale
25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici” sono sostituite dalle seguenti: “. Tale Commissione e’
nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed
e’ composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le
politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro
delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di
concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le
graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse
dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei
delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche
interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle
commissioni esaminatrici”.
1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla
nomina della nuova commissione secondo le modalita’ di cui al comma 5
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del
personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di
svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione,
i decreti di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 19 giugno
2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo,
destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla
realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo
svolgimento dei concorsi pubblici.
1-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui»;
al comma 2:
il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «All’articolo 2
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 e’
aggiunto il seguente: “4-bis. A decorrere dall’anno 2020 e fino al 31
dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle
azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni,
adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante
l’utilizzo di specifiche professionalita’, a favore dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il
sostegno delle attivita’ istituzionali fondamentali, comprese le
attivita’ di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse
fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio
strategico nell’accesso ai fondi dell’Unione europea, e a favore dei
comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura
di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione
finanziaria e contabile”»;
al secondo periodo, al capoverso b), la parola: «implementare»
e’ sostituita dalla seguente: «incrementare»;
dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII
della parte seconda del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente
deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal
Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell’anno in
corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da
destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e
contabile».
Dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei
comuni). – 1. Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte
costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo
di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata
delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all’articolo
14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31
dicembre 2020.
Art. 18-ter (Interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267). – 1. Nell’articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole: “contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato” si interpretano nel senso che il contratto stesso
non puo’ avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina
di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che
prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti
a tempo determinato.
Art. 18-quater (Modifica all’articolo 560 del codice di procedura
civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12). – 1. All’articolo 560, sesto comma, del codice di procedura
civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A richiesta
dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione puo’ essere attuato dal
custode senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 605
e seguenti; il giudice puo’ autorizzarlo ad avvalersi della forza
pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando
nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere
consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di
asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta
giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi.
Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita’ di
terzi, l’intimazione e’ rivolta anche a questi ultimi con le stesse
modalita’ di cui al periodo precedente. Dell’intimazione e’ dato atto
nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e’ presente,
l’intimazione gli e’ notificata dal custode. Se l’asporto non e’
eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati
abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice
dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la
notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode,
su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede
all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo
comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla
predetta istanza, con le modalita’ definite nei periodi dal secondo
al settimo del presente comma”.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni
introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche
alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non
sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All’articolo 19:
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed euro 2.162.955»
e’ inserita la seguente: «annui»;
al comma 4, lettera a), sono premesse le seguenti parole:
«all’alinea,».
Dopo l’articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis (Assunzione di personale operaio a tempo determinato
da parte dell’Arma dei carabinieri). – 1. Al fine di perseguire gli
obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e
forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve
naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita’,
l’Arma dei carabinieri e’ autorizzata all’assunzione di personale
operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata
superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e
speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
Art. 19-ter (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). – 1. All’articolo 50-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, il primo periodo e’ sostituito dal
seguente: “Per l’anno 2019 e’ autorizzato il pagamento di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita’
precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di
spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico
dell’amministrazione e in deroga al limite di cui all’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale
interessato secondo criteri individuati dalle singole
amministrazioni, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al
medesimo comma 1″».
Dopo l’articolo 21 e’ inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Incremento dei fondi per le indennita’ di
amministrazione). – 1. L’indennita’ di amministrazione spettante al
personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno, da determinare in sede di contrattazione
collettiva per il triennio 2019-2021, e’ incrementata di 5 milioni di
euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi
anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all’articolo 1, comma
143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell’ulteriore
perequazione dell’indennita’ di amministrazione del personale civile
del Ministero dell’interno si tiene conto delle risorse di cui al
comma 1 del presente articolo».
All’articolo 22:
al comma 1:
al capoverso 320-bis:
al terzo periodo, le parole: «21, comma 1, della legge 21
aprile 1982, n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «21, primo
comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», le parole: «commi 2 e 5»
sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e quinto» e le parole:
«si estendono» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
al quarto periodo, le parole: «del relativo articolo 14» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 14 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 426 del 1984»;
al quinto periodo, le parole: «e’ autorizzata» sono
sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»;
al capoverso 320-ter, alinea, la parola: «definitivamente» e’
soppressa;
al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» e dopo le parole:
«115.179 euro» e’ inserita la seguente: «annui».
Dopo l’articolo 22 e’ inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Modifica all’articolo 6 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48). – 1. All’articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, la parola: “favorevole” e’ soppressa».
All’articolo 23:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «come sostituite
dall’articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 51,» sono soppresse.
All’articolo 24:
al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) al quarto periodo, le parole: “nella misura fino al 10
per cento nell’anno 2020, fino al 20 per cento nell’anno 2021, fino
al 50 per cento nell’anno 2022, fino al 70 per cento nell’anno 2023 e
del 100 per cento nell’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti:
“nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2021, fino al 20 per
cento nell’anno 2022, fino al 50 per cento nell’anno 2023, fino al 70
per cento nell’anno 2024 e del 100 per cento nell’anno 2025”;
a-ter) al quinto periodo, la parola: “2024” e’ sostituita dalla
seguente: “2025”;
a-quater) al sesto periodo, la parola: “2025” e’ sostituita dalla
seguente: “2026”»;
al comma 3, le parole: «ed euro 83.500 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»;
ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6 milioni di
euro» e’ inserita la seguente: «annui»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della
qualita’ dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della
mobilita’, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale
dell’energia nonche’ interventi per la riduzione delle emissioni
nell’atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10 ), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2 ), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043, e della complessita’ dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita’ di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, che individua la pianura padana quale area geografica con una
particolare situazione di inquinamento dell’aria, le risorse previste
dall’articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per
gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall’anno
2023 all’anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e’ definito il riparto delle risorse tra le regioni
interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto
dell’attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili
(PM10 ) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla Regione
Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni
2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno
2034.
5-quater. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e
a 45 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All’articolo 25:
al comma 1, capoverso 435-bis, secondo periodo, le parole:
«Finanziamento sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«Fondo sanitario nazionale»;
al comma 2, capoverso c-bis):
all’alinea, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 2.000.000»;
al numero 2), dopo la parola: «sperimentali» sono inserite le
seguenti: «, agli enti pubblici di ricerca e alle universita’,
individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’universita’ e della ricerca,»;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
26, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia
alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di
sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d’abuso,
anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono
essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi
della sperimentazione animale”»;
al comma 3, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 2.000.000»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All’articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n.
167, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In sede di prima
applicazione, la revisione di cui al presente comma e’ completata
entro il 30 giugno 2020”.
4-ter. All’articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167,
le parole: “e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019”
sono sostituite dalle seguenti: “, in 29.715.000 euro per l’anno
2019, in 31.715.000 euro per l’anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2021” e le parole: “e 19.715.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, a
19.715.000 euro per l’anno 2019, a 21.715.000 euro per l’anno 2020 e
a 23.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021”.
4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
4-ter, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 4 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e’ incrementato di
2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021.
4-quinquies. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15
marzo 2010, n. 38, dopo la parola: “geriatria,” sono inserite le
seguenti: “medicina di comunita’ e delle cure primarie,”.
4-sexies. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma
4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della
salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative
alle discipline equipollenti e affini per l’accesso del personale
medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
4-septies. All’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “di ciascuna regione e Provincia
autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambito del livello del
finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato
e ferma restando la compatibilita’ finanziaria, sulla base degli
indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento
e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “delle regioni,
nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la
compatibilita’ finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali”;
b) al comma 3, le parole: “e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano” sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: “e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano” sono soppresse;
d) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
“4.1. Resta ferma l’autonomia finanziaria delle regioni e delle
province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno
complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato”.
4-octies. Al fine di assicurare l’assistenza ai bambini affetti da
malattia oncologica, le risorse di cui all’articolo 1, comma 338,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni
di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari
a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
salute.
4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita’ statali e il
Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione
di aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2029 e’ autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro
annui in favore delle universita’ statali, a titolo di concorso alla
copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle
attivita’ assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 517 del 1999. L’attribuzione del predetto
finanziamento e’ condizionata alla costituzione dell’azienda
ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche’ alla
sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale, del relativo protocollo d’intesa di cui
all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999,
comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi
pregressi.
4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del
finanziamento di cui al comma 4-novies.
4-undecies. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma
4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo
1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-duodecies. Al fine di promuovere le attivita’ di ricerca
scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali
nell’ambito clinico e della ricerca attraverso l’instaurazione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture
sanitarie che svolgono attivita’ di ricerca e didattica, ai
policlinici universitari non costituiti in azienda e’ attribuito,
nell’ambito delle attivita’ istituzionali esercitate non in regime
d’impresa, un contributo, nella forma di credito d’imposta, per gli
anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale
assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85 per
cento del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta nel
quale e’ utilizzato il credito d’imposta.
4-terdecies. Il credito d’imposta di cui al comma 4-duodecies e’
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito
d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalita’ di concessione e di
fruizione del credito d’imposta, che garantiscono anche il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del
carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei
requisiti per l’ammissione a fruire del credito d’imposta e’
certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro
soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
4-quinquiesdecies. All’onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5
milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute.
4-sexiesdecies. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 25 sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-bis (Disposizioni concernenti il completamento dei lavori
di ammodernamento dell’Istituto nazionale per le malattie infettive
“Lazzaro Spallanzani” di Roma). – 1. Il termine per il completamento
delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell’Istituto
nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, avviati ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e’ fissato al 30
giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all’Istituto
e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30
settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
2. E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere
l’attivazione e l’operativita’ dell’unita’ per alto isolamento
dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro
Spallanzani” di Roma.
3. La concessione del contributo di cui al comma 2 e’ subordinata
alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell’Istituto
nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma,
dell’aggiornamento del piano di sviluppo dell’unita’ di alto
isolamento di cui all’articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. All’onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25-ter (Valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei
farmaci veterinari). – 1. Al fine di procedere alla valutazione
scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari e di
produrre i rapporti di valutazione relativi all’immissione in
commercio dei farmaci stessi nonche’ di procedere al potenziamento e
all’aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilita’ dei
medicinali veterinari nell’intera filiera distributiva, nello stato
di previsione del Ministero della salute e’ istituito un fondo di
parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3
milioni di euro annui.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero della salute.
Art. 25-quater (Attribuzione temporanea di personale al Ministero
della salute per l’attivita’ ispettiva e di programmazione
sanitaria). – 1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 288,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema
nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS)
per l’esercizio dell’attivita’ ispettiva di cui all’articolo 4, comma
2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e all’articolo 1, comma 172,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ per fare fronte alle
esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di
specifiche professionalita’ ad alta specializzazione, il Ministero
della salute e’ autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di
comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37
del 1989 e dell’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unita’, con esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale
di cui al primo periodo non e’ computato ai fini della consistenza
della dotazione organica del Ministero della salute ed e’ assegnato
nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall’anno
2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da
corrispondere al personale in assegnazione.
2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale
appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si
applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 791, e’ abrogato. Al secondo periodo del comma 2
dell’articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, le parole: “,
fino ad un massimo di duecentocinquanta unita’, da reperire
prioritariamente tra i dipendenti delle unita’ sanitarie locali” sono
soppresse.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a
5.785.133 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede, quanto
a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall’attuazione
del comma 3.
Art. 25-quinquies (Iniziative urgenti di elevata utilita’ sociale
nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL nell’ambito
dei propri piani triennali di investimento immobiliare). – 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilita’ sociale
nel campo dell’edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, valutabili dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell’ambito dei propri piani
triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione
di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all’Istituto
superiore di sanita’, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza,
delle sue attivita’ scientifiche e regolatorie, anche in
collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali,
regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per
lo sviluppo delle attivita’ degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’INAIL, allo scopo di
definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello
stato di attuazione degli investimenti gia’ attivati nel campo
sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo
delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte
dell’INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei
relativi interventi e’ prorogato, con decreto del Ministero della
salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma
restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto
per la regione richiedente.
Art. 25-sexies (Screening nazionale gratuito per l’eliminazione del
virus HCV). – 1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, e’
garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal
1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per
le tossicodipendenze (SerT) nonche’ ai soggetti detenuti in carcere,
al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’epatite C
(HCV).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita’ per
l’attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l’anno 2021, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione
di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
All’articolo 26:
al comma 1:
alla lettera a) e’ premessa la seguente:
«0a) al comma 1, dopo le parole: “presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri” sono inserite le seguenti: “- Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza”»;
alla lettera b), capoverso 10, le parole: «, costituito presso
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,» sono soppresse.
Dopo l’articolo 26 e’ inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143). – 1. Al fine di ampliare gli strumenti a
supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle
imprese italiane, all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le
garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse
in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali
finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari
connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane”».
All’articolo 27:
al comma 1:
dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) all’articolo 1, comma 4-bis, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “I medesimi schemi sono altresi’ trasmessi al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica”;
f-ter) all’articolo 1, dopo il comma 4-bis e’ inserito il
seguente:
“4-ter. L’atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi
aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall’adozione, al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica”»;
la lettera h) e’ sostituita dalla seguente:
«h) all’articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da:
“individuati ai sensi del comma 2, lettera a)” fino a: “e dalla
lettera a) del presente comma e senza che cio’ comporti accesso a
dati o metadati personali e amministrativi” sono sostituite dalle
seguenti: “di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono
attivita’ di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal
comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7,
lettera b)” e dopo le parole: “specifiche prescrizioni;” sono
inserite le seguenti: “nello svolgimento delle predette attivita’ di
ispezione e verifica l’accesso, se necessario, a dati o metadati
personali e amministrativi e’ effettuato in conformita’ a quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;”»;
dopo la lettera i) e’ inserita la seguente:
«i-bis) all’articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: “e di
aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, di aggiornamento e
di trasmissione”»;
dopo la lettera n) e’ inserita la seguente:
«n-bis) all’articolo 1, dopo il comma 19-bis e’ aggiunto il
seguente:
“19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri previsti dal presente articolo e’ acquisito, ai fini
della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini
ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un
periodo di quarantacinque giorni”».
Dopo l’articolo 27 e’ inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Disposizioni in materia di organizzazione
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). – 1. Alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 19:
1) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
“5-bis. Nelle sedi dell’Agenzia all’estero possono essere inviati,
secondo criteri determinati dal Comitato di cui all’articolo 21, fino
a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e
all’articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente puo’ essere
aumentato fino a novanta unita’, nel limite delle risorse finanziarie
effettivamente disponibili nell’ambito delle risorse assegnate”;
2) al comma 6, la parola: “cento” e’ sostituita dalla seguente:
“centocinquanta”;
b) all’articolo 20, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell’ambito del
contingente numerico, nonche’ secondo le modalita’ e i limiti
previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o
amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo
di tre unita’”;
c) all’articolo 24, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Nelle convenzioni di cui al presente comma puo’ essere
disposta la corresponsione di anticipazioni”;
d) all’articolo 25, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “I contributi di cui al presente comma possono essere
erogati in forma anticipata”.
2. All’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, dopo la parola: “stipulati” sono inserite le seguenti:
“per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione
allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero” e le
parole: “possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca”
sono sostituite dalle seguenti: “o di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto”.
3. All’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: “fino a 20” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 29”.
4. L’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22
luglio 2015, n. 113, e’ abrogato.
5. Le somme da assegnare all’Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro
4,2 milioni annui a decorrere dall’anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5,
pari a euro 11.207.686 per l’anno 2020, a euro 11.656.208 per l’anno
2021, a euro 11.678.619 per l’anno 2022, a euro 11.701.479 per l’anno
2023, a euro 11.724.796 per l’anno 2024, a euro 11.748.579 per l’anno
2025, a euro 11.772.838 per l’anno 2026, a euro 11.797.582 per l’anno
2027, a euro 11.822.820 per l’anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a
decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente
riduzione del finanziamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All’attuazione dei
commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All’articolo 28:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 586,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ incrementata di 22 milioni
di euro per l’anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione,
per l’anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti:
“2018, 2019, 2020, 2021 e 2022”.
3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All’articolo 31:
al comma 2, la parola: «ditesoreria» e’ sostituita dalle
seguenti: «di tesoreria»;
alla rubrica, dopo la parola: «Contributo» e’ inserita la
seguente: «alla».
Dopo l’articolo 31 e’ inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Modifiche all’articolo 38-quater del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, all’articolo 1, comma 875, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 2-quinquies del decreto-legge
27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26). – 1. Al comma 1 dell’articolo 38-quater del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “nell’anno 2019” sono
sostituite dalle seguenti: “negli anni 2019 e 2020”.
2. Al comma 875 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il contributo
spettante a ciascun ente e’ determinato secondo la tabella di seguito
riportata”;
b) e’ aggiunta, in fine, la seguente tabella:

=====================================================================
| Ente | Importo |
+================================================+==================+
|Citta’ metropolitana di Catania | 16.261.402|
+————————————————+——————+
|Citta’ metropolitana di Messina | 10.406.809|
+————————————————+——————+
|Citta’ metropolitana di Palermo | 17.718.885|
+————————————————+——————+
|subtotale citta’ metropolitane | 44.387.096|
+————————————————+——————+
|% di copertura per citta’ metropolitane | 40,51%|
+————————————————+——————+
|LCC di Agrigento | 7.146.531|
+————————————————+——————+
|LCC di Caltanissetta | 4.943.572|
+————————————————+——————+
|LCC di Enna | 4.053.997|
+————————————————+——————+
|LCC di Ragusa | 5.559.427|
+————————————————+——————+
|LCC di Siracusa | 7.157.158|
+————————————————+——————+
|LCC di Trapani | 6.752.219|
+————————————————+——————+
|subtotale LCC | 35.612.904|
+————————————————+——————+
|% copertura per LCC | 40,51%|
+————————————————+——————+
| Totale … | 80.000.000|
+————————————————+——————+

“.
3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e’ assegnato un
contributo di 20 milioni di euro annui a favore della citta’
metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della
citta’ metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di
piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di
strade e di scuole.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020
al 2024, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
5. All’articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo:
1) dopo le parole: “a titolo gratuito” sono inserite le
seguenti: “e per la durata prevista dal comma 2-bis dell’articolo 14
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296,”;
2) dopo le parole: “i predetti beni” sono aggiunte le seguenti:
“, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei
medesimi enti”;
b) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: “La disciplina
riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai
contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni”».
All’articolo 32:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: “possono essere previsti appositi finanziamenti” sono
sostituite dalle seguenti: “sono trasferiti annualmente 5 milioni di
euro”.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:
a) per l’anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a
valere sul Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di
documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, previsto
dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3
milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 411,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dell’Azienda pubblica di servizi alla persona – Istituto degli
Innocenti di Firenze».
All’articolo 33:
al comma 1:
dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) dopo l’articolo 8 e’ inserito il seguente:
“Art. 8-bis (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite
dall’evento). – 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro
il 31 ottobre 2020 nell’ambito territoriale della zona franca urbana
definito ai sensi dell’articolo 8 e’ riconosciuta un’agevolazione a
fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi
nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014.
2. I criteri e le modalita’ per l’erogazione dell’agevolazione di
cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede,
entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno
2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilita’ speciale
aperta per l’emergenza”»;
alla lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» e’ sostituita
dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «e’ prorogate di» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ prorogata per»;
al comma 2, dopo le parole: «all’articolo 22, comma 6,» e’
inserita la seguente: «alinea,»;
al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1»;
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera
a-bis), pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».
Dopo l’articolo 33 e’ inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Monopattini elettrici). – 1. Il termine di
conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall’articolo 7 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019,
e’ prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway,
hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilita’
personale, e’ consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente
elettrica, nell’ambito della sperimentazione disciplinata dal citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno
2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e
delle condizioni di circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e’ sostituito dai seguenti:
“75. Nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma
102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di
entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa
sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo
50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della
sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di
potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli
altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e
caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo
decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente
caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi
delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di
cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta’ e possono circolare
esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocita’ di 50
km/h, ove e’ consentita la circolazione dei velocipedi, nonche’ sulle
strade extraurbane, se e’ presente una pista ciclabile,
esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono
superare la velocita’ di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e
di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il
tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurita’ e di giorno,
qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o
mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di
catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti
o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle
disposizioni del presente comma e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su
un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione
lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due,
devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario
segnalare la manovra di svolta. I conducenti di eta’ inferiore a
diciotto anni hanno, altresi’, l’obbligo di indossare un idoneo casco
protettivo. E’ fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o
animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il
periodo dell’oscurita’ e di giorno, qualora le condizioni
atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti dei monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare
il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di
cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni
del presente comma e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilita’
personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da
quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell’ambito territoriale della
sperimentazione di cui al medesimo decreto e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI,
capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un
motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi
da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si
considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita’
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalita’
free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera
della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al
numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi
messi in circolazione:
a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del
servizio stesso;
b) le modalita’ di sosta consentite per i dispositivi
interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree
della citta’”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non
sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali
indicate dal comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si
procede in ogni caso alla sua distruzione”».
All’articolo 34:
al comma 1, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2020».
Dopo l’articolo 34 e’ inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Cold ironing). – 1. Al fine di favorire la riduzione
dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la
diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e
ambiente adotta uno o piu’ provvedimenti volti a introdurre una
specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti
elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.
2. Alla voce: “Energia elettrica” dell’allegato I annesso al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e’ aggiunta,
in fine, la seguente sottovoce:
“per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di
terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con
potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l’imposta
di euro 0,0005 per ogni kWh”.
3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente
all’adozione di una decisione del Consiglio dell’Unione europea che
autorizzi, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del
Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un’aliquota di
accisa ridotta all’energia elettrica fornita per l’impiego di cui al
medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con le altre amministrazioni competenti.
4. L’efficacia della disposizione di cui al comma 2 e’ altresi’
subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le altre amministrazioni
competenti».
All’articolo 35:
al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» e’ sostituita
dalla seguente: «sottoposta»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Le province e
le citta’ metropolitane certificano l’avvenuta realizzazione degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre
successivo all’anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal
2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti”.
1-ter. L’articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e’
abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Societa’
Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata
in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle
sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Societa’
Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta
convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia
di contratti pubblici nonche’ di quanto disposto dal primo periodo
del presente comma, in conformita’ alle delibere adottate
dall’Autorita’ di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
All’articolo 36:
al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite,
con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per i profili di rispettiva competenza».
All’articolo 38:
al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII» sono inserite le
seguenti: «della parte seconda»;
al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga
al comma 1 dell’articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono
essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel
piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle
esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano
di riequilibrio stesso»;
dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “nei tre esercizi
successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno” sono sostituite
dalle seguenti: “nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre
di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall’assegnazione”».
Dopo l’articolo 38 e’ inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Disposizioni in materia di finanza locale). – 1.
All’articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “entro il termine perentorio di cui al comma 470”
sono soppresse;
b) le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti:
“30 giugno 2020”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000
euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non
utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell’articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 43:
1) al primo periodo, le parole: “e con il Ministro
dell’interno” sono sostituite dalle seguenti: “, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”,
le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31
marzo 2020”, le parole: “le modalita’ di riparto” sono sostituite
dalle seguenti: “le modalita’ di ammissibilita’ delle istanze e di
assegnazione dei contributi” e le parole: “le modalita’ di recupero”
sono sostituite dalle seguenti: “le modalita’ di revoca, di
recupero”;
2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Le istanze
per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno
dell’anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita’ di
trasmissione individuate con decreto del Ministero dell’interno, e i
contributi sono concessi con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo
30 settembre”;
b) il comma 63 e’ sostituito dal seguente:
“63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione
straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di
province e citta’ metropolitane e’ autorizzata, nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034”;
c) al comma 64, le parole: “con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’interno e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca”
sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dell’istruzione”, le parole: “31
gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di
intervento,” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2020, sono
individuati” e le parole: “Con decreto dei Ministeri competenti, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro
trenta” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministero
dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, entro novanta”;
d) il comma 548 e’ abrogato.

4. Al comma 1076 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: “di 350 milioni di euro per l’anno 2020, di 400
milioni di euro per l’anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2034” sono sostituite dalle seguenti: “di 360
milioni di euro per l’anno 2020, di 410 milioni di euro per l’anno
2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034”.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)».
All’articolo 39:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono
sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»;
al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono
inserite le seguenti: «delle condizioni»;
al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» e’
inserita la seguente: «annui»;
al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui
spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell’interno,
cui spettano»;
all’ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009»
sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del
Consiglio, del 25 maggio 2009»;
al comma 6, lettera f), le parole da: «di parte corrente» fino
alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di importo
tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui
al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti
gia’ effettuati»;
il comma 12 e’ sostituito dai seguenti:
«12. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ istituito un tavolo tecnico composto da
rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento
del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
regioni, al fine di stabilire modalita’ e termini per l’applicazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei
confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nonche’ al fine di valutare eventuali adeguamenti della
normativa vigente.
12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di
cui al comma 12 ai componenti non spettano indennita’, gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri
per rimborsi di spese di missione si provvede nell’ambito delle
risorse finanziarie dell’amministrazione di appartenenza disponibili
a legislazione vigente.
12-ter. Le modalita’ e i termini per l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo
tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» e’ inserita la
seguente: «annui»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. All’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “2017-2021” sono sostituite dalle
seguenti: “2017-2022”;
b) il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “La somma delle
quote capitale annuali sospese e’ rimborsata linearmente, in quote
annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla
sospensione possono utilizzare l’avanzo di amministrazione
esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare
entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a
quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato
dell’ammontare del disavanzo ripianato nell’esercizio. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
gli enti possono comunicare al Ministero dell’economia e delle
finanze di non essere interessati alla sospensione per l’esercizio
2022”.
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni
nei rispettivi territori, al comma 321 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non
si applica per gli anni dal 2023 al 2033”.
14-quinquies. Al comma 322 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, la regolazione finanziaria e’ effettuata entro l’anno 2022
confermando gli importi dell’ultima annualita’ definita con il
decreto di cui al presente comma”.
14-sexies. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo il comma 322 e’ inserito il seguente:
“322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse
derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma
321 del presente articolo e all’articolo 2, comma 64, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti
diretti e indiretti per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma
134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
14-septies. All’articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, la regolazione finanziaria e’ effettuata entro l’anno 2022
confermando gli importi dell’ultima annualita’ definita con il
decreto di cui al presente comma”.
14-octies. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi
da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente
riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a
statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.
145, e’ sostituita dalla tabella 1 di cui all’allegato 1 annesso al
presente decreto.
14-decies. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “, nonche’ alla copertura, anche a titolo di
anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali
all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”;
b) all’articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “, nonche’ dei mutui per la copertura, anche a titolo di
anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali
all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”»;
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Misure organizzative
urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e
delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi
finanziaria».
Dopo l’articolo 39 sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni
previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285). – 1. All’articolo 18, comma 3-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “Per gli anni 2017 e
2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2017 al 2022”
e dopo le parole: “sicurezza stradale” sono aggiunte le seguenti: “,
nonche’ per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la
rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e
delle sedi stradali”.
Art. 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidita’ degli
enti locali). – 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di
approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo
anticipazione di liquidita’ nel risultato di amministrazione al 31
dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle
anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non
superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione
di liquidita’ effettuato in sede di rendiconto 2019, e’ ripianato
annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari
all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidita’ costituito ai sensi del
comma 1 e’ annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita’:
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata
dell’esercizio 2020 e’ iscritto, come utilizzo del risultato di
amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita’
accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo
importo e’ iscritto come fondo anticipazione di liquidita’ nel titolo
4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020,
riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso
dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;
b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo
anticipazione di liquidita’, nell’entrata di ciascun esercizio del
bilancio di previsione e’ applicato il fondo stanziato nella spesa
dell’esercizio precedente e nella spesa e’ stanziato il medesimo
fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato
nell’esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo
anticipazione di liquidita’ e’ applicata al bilancio di previsione
anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
Art. 39-quater (Disavanzo degli enti locali). – 1. Al fine di
prevenire l’incremento del numero di enti locali in situazioni di
precarieta’ finanziaria, l’eventuale maggiore disavanzo emergente in
sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non
superiore alla differenza tra l’importo del fondo crediti di dubbia
esigibilita’ accantonato nel risultato di amministrazione in sede di
approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo
semplificato previsto dall’allegato 4/2 annesso al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento
assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia
esigibilita’ al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la
cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l’importo del fondo
crediti di dubbia esigibilita’ accantonato in sede di rendiconto
2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, puo’ essere
ripianato in non piu’ di quindici annualita’, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalita’ di recupero devono essere definite con
deliberazione del consiglio dell’ente locale, acquisito il parere
dell’organo di revisione, entro quarantacinque giorni
dall’approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale
deliberazione e’ equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di
spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonche’ i proventi derivanti dall’alienazione di beni
patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio
contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria di cui
all’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more
dell’accertamento dei proventi derivanti dall’alienazione di beni
patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere
ripianato».
All’articolo 40:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
Dopo l’articolo 40 sono inseriti i seguenti:
«Art. 40-bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali). – 1. Al fine di
garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti
dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli
adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonche’ una piu’
incisiva azione di contrasto dell’evasione fiscale nazionale e
internazionale, a decorrere dall’anno 2020 l’Agenzia delle entrate e
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare
le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo,
rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in
deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e
professionali e degli incarichi di responsabilita’ previsti dalle
vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta
alle risorse complessivamente gia’ destinate e utilizzate a tale
scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate
dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse,
di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 e di ulteriori 4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per l’Agenzia delle
entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11,02
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 40-ter (Proroga degli incentivi di cui all’articolo 1, comma
954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). – 1. Gli incentivi
previsti dall’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, limitatamente all’anno 2020, secondo le procedure e le
modalita’ di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della
legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25
milioni di euro».
All’articolo 41:
dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti
latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella
banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di
magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 e’ inoltre stabilito
l’eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell’obbligo di
registrazione dei piccoli produttori”;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Le modalita’ di applicazione del presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020″».
All’articolo 42:
al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le
parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle
seguenti: «e del personale docente, educativo».
Nel capo III, dopo l’articolo 42 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). – 1. Nelle more
del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione
delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva,
e’ consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili
ovvero realizzare comunita’ energetiche rinnovabili secondo le
modalita’ e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il
monitoraggio di tali realizzazioni e’ funzionale all’acquisizione di
elementi utili all’attuazione delle disposizioni in materia di
autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, i consumatori di energia
elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21,
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono
realizzare comunita’ energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo
22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e
nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente
articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari
sono associati nel solo caso in cui le attivita’ di cui alle lettere
a) e b) del comma 4 non costituiscono l’attivita’ commerciale o
professionale principale;
b) nel caso di comunita’ energetiche, gli azionisti o membri sono
persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o
autorita’ locali, comprese le amministrazioni comunali, e la
partecipazione alla comunita’ di energia rinnovabile non puo’
costituire l’attivita’ commerciale e industriale principale;
c) l’obiettivo principale dell’associazione e’ fornire benefici
ambientali, economici o sociali a livello di comunita’ ai suoi
azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita’,
piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunita’ energetiche rinnovabili e’
aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,
lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili.
4. Le entita’ giuridiche costituite per la realizzazione di
comunita’ energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che
agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio
consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta
utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa
e’ pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica
prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e
l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali
associati;
c) l’energia e’ condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che puo’
avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel
perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di
cui alla lettera e);
d) nel caso di comunita’ energetiche rinnovabili, i punti di
prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di
cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima
cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio
o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al
comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello
di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di
autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in
caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti
sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato
che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che
individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto
dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono,
inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di
pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa.
6. Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali,
compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente
articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi
dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
7. Ai fini dell’incentivazione delle configurazioni di autoconsumo
di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali
configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di
cui al comma 9. Non e’ consentito l’accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne’ al
meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle
detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera
h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l’Autorita’ di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a
garantire l’immediata attuazione delle disposizioni del presente
articolo. La medesima Autorita’, inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinche’ il gestore del
sistema di distribuzione e la societa’ Terna Spa cooperino per
consentire, con modalita’ quanto piu’ possibile semplificate,
l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, con
particolare riguardo alle modalita’ con le quali sono rese
disponibili le misure dell’energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche
in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate
in via regolata, nonche’ di quelle connesse al costo della materia
prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla
stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione,
equiparabile all’autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinche’, in conformita’ a quanto disposto dalla
lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio
continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente
articolo; in tale ambito, prevede l’evoluzione dell’energia soggetta
al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie
tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle
configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall’attivita’ di
monitoraggio, e dell’evoluzione del fabbisogno complessivo delle
diverse componenti. Per tali finalita’ l’ARERA puo’ avvalersi delle
societa’ del gruppo GSE Spa;
d) individua modalita’ per favorire la partecipazione diretta dei
comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita’ energetiche
rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e’ individuata una tariffa incentivante per
la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei
seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e’ erogata dal GSE Spa ed e’ volta a
premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di
accumulo;
b) il meccanismo e’ realizzato tenendo conto dei principi di
semplificazione e di facilita’ di accesso e prevede un sistema di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a
cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell’ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e’ erogata per un periodo massimo di
fruizione ed e’ modulata fra le diverse configurazioni incentivabili
per garantire la redditivita’ degli investimenti, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo e’ realizzato tenendo conto dell’equilibrio
complessivo degli oneri in bolletta e della necessita’ di non
incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi
vigenti;
e) e’ previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente
comma.
10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All’articolo 43:
al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l’occupazione e
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per
occupazione e formazione,»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le
seguenti: «del presente articolo»;
ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte
le seguenti: «del presente articolo».
E’ aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato 1
(articolo 39, comma 14-novies)
“Tabella 1
(articolo 1, comma 134)

Parte di provvedimento in formato grafico

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