DECRETO 30 maggio 2022: Rifugi per cani randagi – contributo per gli enti locali in dissesto finanziario per l’anno 2022.
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 30 maggio 2022
Contributo di 8 milioni di euro, per l'anno 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o dissesto finanziario, per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per cani randagi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato. (22A04263)
(GU n.174 del 27-7-2022)
IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto l'art. 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che rifinanzia, per l'anno 2022, il Fondo di cui all'art. 1, comma
778, della legge n. 178/2020, di 8 milioni di euro esclusivamente per
la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei
requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel
limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 681;
Richiamato l'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali
strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di
dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per
cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative
edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore
della suddetta legge;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021,
recante le modalita' di assegnazione delle risorse del Fondo
istituito dall'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
Richiamato il citato avviso di cui al decreto del Ministro
dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 24 maggio 2021,
recante i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette
risorse;
Richiamato, altresi', il decreto direttoriale in data 16 novembre
2021, con il quale sono state ripartite e assegnate le risorse di cui
al citato comma 681, dell'art. 1, della legge n. 234 del 2021;
Considerato che le risorse di cui al comma 681, del sopracitato
art. 1, della legge n. 234/2021, sono ripartite ed assegnate agli
enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto
del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 24
maggio 2021, recante i criteri e le modalita' di assegnazione delle
predette risorse;
Viste le richieste dei comuni per la conferma dell'interesse al
finanziamento riportate nell'allegato A, che forma parte integrante
del presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Contributo per l'anno 2022 a favore degli enti locali strutturalmente
deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto
finanziario
1. Agli enti locali, di cui all'allegato A, strutturalmente
deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto
finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' risultati assegnatari a
seguito dell'avviso di cui al sopracitato decreto del Ministro
dell'interno 7 maggio 2021, sono concessi, ai sensi del citato art.
1, comma 681, della legge n. 234/2021, 8 milioni di euro per l'anno
2022, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 778, della legge n.
178/2020, esclusivamente per la progettazione e la costruzione di
nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative
regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai
sensi del medesimo comma 681.
2. Il contributo di cui al presente articolo e' assegnato secondo
le modalita' ed i criteri stabiliti dall'avviso di cui al precedente
comma.
Art. 2
Monitoraggio e rendicontazione del contributo
Le modalita' di rendicontazione e monitoraggio degli interventi
ammessi a finanziamento sono definite nell'avviso di cui al
sopracitato decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021. In
particolare, il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche,
istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
classificando le opere sotto la voce «Canili municipali 21/22». A tal
fine i comuni beneficiari in sede di richiesta dei CIG all'ANAC
assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono
sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture
elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il
sistema SIOPE +.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2022
Il direttore centrale: Colaianni
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, reg. n. 1908
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
