52 minuti

 

 

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: informazione antimafia interdittiva.

CORTE COSTITUZIONALE  8 giugno – 19 luglio 2022 SENTENZA N. 180

 

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Mafia   e   criminalita'   organizzata   -   Informazione   antimafia
  interdittiva  -  Facolta',  per   il   prefetto   che   adotta   il
  provvedimento, di escludere le  decadenze  e  i  divieti  derivanti
  dalla  misura,  se  incidenti  sui  mezzi  di   sostentamento   per
  l'interessato  e  per  la  sua  famiglia  -  Omessa  previsione   -
  Denunciata disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nel
  caso di adozione delle misure di  prevenzione,  nonche'  violazione
  dei principi di diritto al lavoro e di  difesa  -  Inammissibilita'
  delle questioni -  Necessita'  che  il  legislatore  non  protragga
  l'inerzia del suo intervento. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 92. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 4 e 24. 

(GU n.29 del 20-7-2022 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  92  del
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della  legge  13  agosto  2010,  n.  136),  promosso  dal   Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di  Reggio
Calabria, con ordinanza dell'11 dicembre 2020, iscritta al n. 73  del
registro ordinanze 2021, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti l'atto di  costituzione  di  M.  S.,  in  proprio  e  quale
titolare dell'impresa individuale parte del giudizio a  quo,  nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore
Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato Giacomo Falcone per M. S., in  proprio  e  quale
titolare  dell'impresa  individuale  parte  del  giudizio  a  quo,  e
l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio
dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza dell'11 dicembre 2020, iscritta al  n.  73  del
registro ordinanze 2021, il Tribunale amministrativo regionale per la
Calabria, sezione staccata  di  Reggio  Calabria,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, secondo comma (recte: primo comma), 4 e  24
della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 
    2.- Il giudice a quo e' stato investito di un ricorso proposto da
M. S., in qualita' di titolare di una  impresa  individuale  nei  cui
confronti, in data 27  febbraio  2020,  la  prefettura  aveva  emesso
informazione antimafia interdittiva.  Il  provvedimento  prefettizio,
del  quale  veniva  chiesto  l'annullamento,   trovava   la   propria
giustificazione nei precedenti penali e nelle  parentele  del  marito
della ricorrente, imputato e detenuto per reati di mafia  e  accusato
di essere al vertice di una cosca. M. S. era inoltre stata  socia  di
un'impresa amministrata dal marito,  operante  nel  medesimo  settore
della  sua   attivita'   economica.   Infine,   rilevante   ai   fini
dell'adozione dell'informazione antimafia era risultato  il  contesto
parentale della ricorrente. 
    Sospesa in via cautelare l'efficacia del provvedimento impugnato,
il TAR Calabria respingeva, con sentenza non  definitiva,  tutti  gli
altri motivi di ricorso e, condividendo l'eccezione di illegittimita'
costituzionale relativa all'art. 92 cod.  antimafia,  sollevava,  con
separata   ordinanza,   le   odierne   questioni   di    legittimita'
costituzionale. 
    Il rimettente sottolinea che in relazione  ai  soggetti  attinti,
con provvedimento definitivo, da  una  delle  misure  di  prevenzione
previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, l'art.  67,  comma  5,  cod.
antimafia stabilisce che  «[p]er  le  licenze  ed  autorizzazioni  di
polizia, ad eccezione di quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
esplosivi, e per gli  altri  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  le
decadenze e i divieti previsti dal presente articolo  possono  essere
esclusi dal  giudice  nel  caso  in  cui  per  effetto  degli  stessi
verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e  alla
famiglia». Lamenta, invece, che analogo potere non  sia  previsto  in
capo al prefetto dall'art.  92  cod.  antimafia  con  riferimento  ai
soggetti investiti da un'informazione antimafia. 
    3.- In punto di rilevanza, l'ordinanza di  rimessione  da'  conto
della circostanza che l'attivita'  aziendale,  in  virtu'  di  quanto
esposto dalla ricorrente, costituirebbe  «l'unica  fonte  di  reddito
della propria famiglia», della quale fanno parte anche quattro  figli
conviventi, tre dei quali minori. Inoltre, la chiusura dell'esercizio
commerciale condurrebbe al licenziamento di otto dipendenti. 
    Il vigente quadro normativo imporrebbe tuttavia di respingere  il
ricorso anche in riferimento a tale doglianza, mentre  una  pronuncia
di  accoglimento  di  questa  Corte   determinerebbe   l'annullamento
dell'impugnato  provvedimento,   in   quanto   adottato   senza   che
l'autorita' prefettizia ne abbia valutato gli effetti sulle capacita'
di sostentamento della ricorrente e dei suoi familiari. 
    Ancora, la disposizione, per come formulata, non lascerebbe spazi
per una sua lettura costituzionalmente orientata. 
    4.- In ordine alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
illustra anzitutto la censura con la quale prospetta  una  violazione
del «principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3  comma  2
della Costituzione». Premessa la  «natura  "cautelare  e  preventiva"
delle interdittive antimafia» (viene citata la sentenza del Consiglio
di Stato, adunanza plenaria, 6 aprile 2018, n. 3) e premesso  che  le
misure di prevenzione  condividono  con  le  prime  la  finalita'  di
assicurare  un'anticipata  difesa  della  legalita',  producendo   le
medesime conseguenze interdittive, la scelta del legislatore  di  non
attribuire al prefetto il potere di apprezzare  l'incidenza  di  tali
conseguenze sui mezzi di sostentamento dell'interessato e  della  sua
famiglia   concretizzerebbe   una   irragionevole    disparita'    di
trattamento. 
    Sottolinea il rimettente come, con la sentenza n.  57  del  2020,
questa  Corte  avrebbe  gia'  ritenuto  tale  differenza  di   regime
meritevole di una  «rimeditazione  da  parte  del  legislatore»,  non
avendo potuto farne oggetto di specifica pronuncia  solo  perche'  la
censura non era stata dedotta in modo autonomo. 
    La temporaneita' dell'informazione antimafia, fissata dal  codice
in dodici mesi (art. 86, comma  2),  non  ridurrebbe  le  ragioni  di
attrito con la Costituzione,  trattandosi  di  un  periodo  di  tempo
«ampiamente sufficiente a pregiudicare in modo  definitivo  qualsiasi
attivita' di  impresa».  Ne'  eliderebbe  la  dedotta  disparita'  di
trattamento la circostanza che, in forza dell'art. 34-bis,  comma  6,
cod. antimafia,  l'impresa  colpita  dal  provvedimento  interdittivo
possa chiedere al tribunale competente per le misure  di  prevenzione
l'applicazione del controllo giudiziario. L'accesso  all'istituto  e'
infatti  subordinato   all'impugnazione   dell'informazione   ed   e'
eventuale, dipendendo dalla valutazione  dell'autorita'  giudiziaria.
Il controllo giudiziario, inoltre,  si  limita  a  sospendere,  senza
eliminarli,  gli  effetti  dell'interdittiva,  non  potendo  peraltro
travolgere quelli dalla stessa prodotti medio tempore  (viene  citata
la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 31  maggio  2018,
n. 3268). 
    5.-  Sarebbe  altresi'  violato  l'art.  4  Cost.   Premette   il
rimettente che l'informazione antimafia inibisce sia i  rapporti  con
la pubblica amministrazione sia le  attivita'  private  sottoposte  a
regime  autorizzatorio,  anche   intraprese   sulla   base   di   una
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (viene  citata   la
sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 20 gennaio  2020,  n.
452). Ne deriverebbe, pertanto, un sacrificio del diritto al  lavoro;
un diritto tutelato per lo stesso detenuto (e' citata l'ordinanza  di
questa Corte n. 532 del 2002),  e  che  dovrebbe  a  maggior  ragione
essere salvaguardato nei confronti di chi sia stato  colpito  da  una
misura  preventiva,  finalizzata  ad  evitare  un   evento   ritenuto
possibile ed eventuale, in forza di una valutazione svolta sulla base
della regola del «piu' probabile che non». Una  valutazione  nel  cui
ambito,  conclude  il  giudice  a  quo,  la  disposizione   censurata
impedisce in  ogni  caso  di  tenere  in  conto  l'evenienza  che  il
provvedimento «depauperi i mezzi  di  sostentamento  che  chi  ne  e'
colpito trae dal proprio lavoro». 
    6.- Infine, l'art. 92 cod. antimafia lederebbe l'art. 24 Cost. Il
rimettente premette come, in realta', la disciplina sull'informazione
antimafia non escluderebbe totalmente il  contraddittorio  (art.  93,
comma 7, cod. antimafia).  Si  tratterebbe,  tuttavia,  solo  di  una
«interlocuzione eventuale» tra il prefetto e i soggetti  interessati.
Dunque, stante la pervasivita' del provvedimento  -  che  induce  una
parziale incapacita'  giuridica  del  soggetto  e  gli  impedisce  di
ottenere qualsiasi erogazione da parte della pubblica amministrazione
(e' citata, fra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione
terza, 4 marzo 2019, n. 1500) - precludere al destinatario «di  detto
provvedimento la possibilita' di sottoporre all'autorita' prefettizia
le possibili conseguenze di esso, in termini  di  depauperamento  dei
mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia sembra integrare  la
violazione anche dell'art. 24 della Costituzione». 
    Vero che, argomenta  il  rimettente,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale, il diritto di difesa non si  estende  nel  suo  pieno
contenuto  ai  procedimenti  contenziosi  amministrativi,  ma   cio',
sottolinea il giudice  a  quo,  non  significa  che  esso  non  possa
manifestare riflessi in altri ambiti, proprio per la sua  connessione
con i diritti inviolabili della persona (e'  citata  la  sentenza  di
questa Corte n. 128 del 1995). 
    7.- Con atto depositato il 21 giugno 2021  si  e'  costituita  in
giudizio M. S., in proprio e quale titolare dell'impresa  individuale
parte del giudizio a quo. 
    A  suo  dire,  la  necessita'  di  contrastare  la   criminalita'
organizzata di stampo mafioso non giustificherebbe  la  creazione  di
«indigenti» «unicamente "colpevoli"» di avere rapporti  con  soggetti
indiziati ai sensi della disciplina del  codice  antimafia,  come  si
ricava, sia dall'art. 85 cod. antimafia - che estende le verifiche ai
familiari  conviventi  -  sia   dall'interpretazione   emersa   nella
giurisprudenza amministrativa. 
    Inoltre, pure a fronte dell'ampia discrezionalita'  spettante  al
prefetto,  tale  da  non  soddisfare  nemmeno  il   requisito   della
«previsione  legale»  indicato  dalla  Corte  europea   dei   diritti
dell'uomo nella sentenza 23 febbraio 2017, de Tommaso contro  Italia,
il privato non avrebbe strumenti partecipativi  nel  procedimento  di
formazione della documentazione antimafia, vedendosi  unilateralmente
attinto  da  un  provvedimento  piu'  severo  di  un   sequestro   di
prevenzione, che, invece, consente di tenere in vita l'azienda. 
    Cio' premesso, l'omessa previsione  del  potere  di  inibire  gli
effetti interdittivi dell'informazione antimafia,  quando  capaci  di
comprimere i mezzi di sostentamento dell'interessato, produrrebbe una
vistosa disparita' di trattamento  rispetto  ai  destinatari  di  una
misura di prevenzione.  Peraltro,  mentre  decadenze  e  divieti,  in
quest'ultimo caso, si producono con la garanzia del contraddittorio e
al  ricorrere   di   un   provvedimento   definitivo   dell'autorita'
giudiziaria - potendo essere provvisoriamente disposti nel corso  del
procedimento solo se sussistono motivi di particolare gravita' -  nel
caso dell'informazione antimafia quei medesimi  effetti  scaturiscono
immediatamente da  un  provvedimento  dell'autorita'  amministrativa,
basato unicamente  sul  «sospetto  circa  il  possibile  pericolo  di
infiltrazione mafiosa nell'azienda». 
    In conclusione, la parte chiede che la disposizione censurata sia
dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli  artt.
3, 4 e 24 Cost., nonche' degli artt. 5 e 6 della Convenzione  per  la
salvaguardia del diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dell'art. 1 del Protocollo
addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il  20  marzo  1952  e  degli
artt. 15, 16, 17, 41  e  47  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000  e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. 
    8.- E' intervenuto in giudizio, con atto depositato il 23  giugno
2021, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   le
questioni   di   legittimita'   costituzionale    siano    dichiarate
inammissibili e  comunque  non  fondate  in  riferimento  a  tutti  i
parametri evocati. 
    8.1.- L'interveniente segnala come, con decreto del  22  dicembre
2020, successivo all'ordinanza di rimessione, il Tribunale di  Reggio
Calabria, sezione misure di prevenzione,  abbia  disposto,  ai  sensi
dell'art. 16 cod. antimafia, il  sequestro  dell'impresa  individuale
interessata  dall'informazione  antimafia  oggetto  di  impugnazione,
nonche' la sospensione degli effetti di tale ultimo provvedimento  in
forza dell'art. 35-bis, comma 3, cod. antimafia. 
    Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate  dovrebbero
pertanto essere dichiarate inammissibili per  difetto  di  rilevanza,
poiche' l'incidenza sui mezzi di sostentamento della  ricorrente  nel
giudizio principale costituirebbe l'effetto non  gia'  della  mancata
previsione, nel tessuto normativo, della  possibilita'  di  escludere
gli effetti dell'informazione antimafia, nel  frattempo  sospesa,  ma
dell'avvenuto sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria. 
    8.2.- Le censure sarebbero  comunque  non  fondate.  Quanto  alla
dedotta violazione dell'art.  3,  secondo  comma,  Cost.,  la  difesa
erariale sostiene che gli artt. 67 e 92  disciplinerebbero  «istituti
ontologicamente diversi». 
    L'art. 67 riguarda, infatti, un procedimento  incardinato  presso
l'autorita'   giudiziaria,   culminante   con   l'adozione   di    un
provvedimento     definitivo.     Proprio     nella     definitivita'
dell'applicazione della misura di prevenzione  disposta  dal  giudice
(«sebbene suscettibile di impugnazione»)  troverebbe  giustificazione
il potere, a quest'ultimo  assegnato,  di  valutare  l'impatto  della
misura sulle condizioni economiche dell'interessato. 
    L'art. 92 cod.  antimafia  disciplina,  invece,  un  istituto  di
diversa conformazione, con carattere  amministrativo  e  provvisorio.
Come sarebbe stato chiarito da questa Corte con la sentenza n. 57 del
2020, l'impossibilita' di esercitare in sede amministrativa i  poteri
previsti all'art. 67, comma 5, cod. antimafia, «in  parte  trova  una
compensazione nella temporaneita' dell'informazione  antimafia  (cio'
che valorizza ulteriormente l'importanza del  riesame  periodico  cui
sono chiamate le autorita' prefettizie)»  (sul  carattere  temporaneo
dell'informazione antimafia viene inoltre richiamata la sentenza  del
Consiglio di Stato, sezione terza, 23 febbraio 2021, n. 1579). 
    Ancora, le misure di prevenzione rinvengono il proprio fondamento
nella valutazione di pericolosita' sociale del reo e di  probabilita'
che commetta reati. Pertanto, «sovente seguono una condanna penale» e
per questo «svolgono anche una funzione rieducativa e di  prevenzione
speciale».   L'informazione   antimafia   presuppone,   invece,   una
valutazione di carattere  prodromico  circa  possibili  infiltrazioni
mafiose. Il provvedimento tutelerebbe l'ordine pubblico economico, il
principio di libera concorrenza e del buon andamento  della  pubblica
amministrazione.  Esigenze  rispetto  alle  quali  la   liberta'   di
iniziativa economica privata non potrebbe che essere recessiva. 
    Occorrerebbe  poi  considerare  che  l'art.  32,  comma  10,  del
decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella  legge
11 agosto 2014, n. 114, consente al prefetto di  adottare  le  misure
ivi indicate  nel  caso  in  cui  sussista  l'urgente  necessita'  di
assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto  o  la  sua
prosecuzione, «al fine di garantire  la  continuita'  di  funzioni  e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,  nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali». Ancora,  non  sarebbe
senza importanza il fatto che gli effetti dell'informazione antimafia
- come avvenuto nel caso di specie - possano essere sospesi  in  sede
di impugnazione giurisdizionale  e  che,  a  seguito  della  medesima
impugnazione, l'impresa possa richiedere  di  accedere  al  controllo
giudiziario,    istituto     dagli     effetti     meno     pervasivi
dell'amministrazione giudiziaria (art. 34-bis cod. antimafia). 
    Sottolinea poi la difesa erariale come improprio sarebbe in  ogni
caso un intervento di questa Corte di pura e semplice estensione  del
disposto di cui all'art. 67, comma 5, cod. antimafia al  procedimento
per il rilascio dell'informazione antimafia, posto che si  tratta  di
provvedimento  cautelare  da  adottarsi  entro  termini   rigidamente
contenuti,  che  non  consentono  al   prefetto   di   compiere   gli
accertamenti  necessari  a  valutare  l'impatto  della  misura  sulle
condizioni economiche dell'interessato. Occorrerebbe  invece,  a  tal
fine, che fosse quest'ultimo a poter documentare il potenziale  venir
meno dei mezzi di sostentamento. Dunque, la tutela  dell'esigenza  in
esame potrebbe essere conseguita  con  una  pluralita'  di  soluzioni
diverse, rimesse,  come  ebbe  a  dire  gia'  questa  Corte,  ad  una
«rimeditazione da parte del legislatore». A  titolo  esemplificativo,
potrebbe trattarsi  di  una  specifica  tutela  in  sede  di  ricorso
giurisdizionale innanzi al  giudice  amministrativo  nell'ambito  del
potere di sospensione cautelare, o innanzi  al  tribunale  competente
per le misure di prevenzione. 
    8.3.- Anche la questione di legittimita' costituzionale sollevata
con riferimento all'art. 4 Cost.  sarebbe  non  fondata,  poiche'  la
disposizione costituzionale tutelerebbe il  diritto  al  lavoro  «dal
punto   di   vista   del   lavoratore   e   non   del    datore    di
lavoro/imprenditore». 
    8.4.- Nemmeno vi sarebbe, infine, violazione dell'art.  24  Cost.
Anzitutto, la censura sarebbe incongruente  rispetto  alla  questione
principale  prospettata   nell'ordinanza   di   rimessione,   perche'
l'assenza  del  potere  del  prefetto  di   escludere   gli   effetti
dell'informazione rende priva di rilievo  la  circostanza  che,  allo
stato,  la  disciplina  del  codice   antimafia   preveda   solo   un
contraddittorio   eventuale.   Semmai,   potrebbe   essere    proprio
l'accoglimento della censura relativa all'art. 3 Cost. a far emergere
un simile profilo di incoerenza del regime procedimentale. 
    Ad ogni modo, come ammesso dallo stesso giudice a quo, secondo la
giurisprudenza costituzionale, il diritto di difesa  non  copre  ogni
procedimento contenzioso di natura amministrativa. Peraltro, la Corte
di Giustizia, con ordinanza del 28 maggio  2020,  causa  C-17/20,  ha
ritenuto irricevibile la questione pregiudiziale  sollevata  dal  TAR
Puglia  proprio  in  merito  alla  mancata  previsione,  nel   codice
antimafia, di un contraddittorio endoprocedimentale. 
    9.- La parte ha depositato memoria in vista dell'udienza. 
    Contestando   l'eccezione   di    inammissibilita'    prospettata
dall'Avvocatura generale, segnala  che  pende  giudizio,  innanzi  al
Tribunale per le misure di prevenzione di Reggio Calabria, avverso il
decreto  di  sequestro  dell'azienda  subito  dalla  ricorrente   nel
giudizio a quo e che, in ogni caso, l'art. 18 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale impone a questa Corte
di proseguire il giudizio. 
    Nel merito, dopo essersi soffermata  sulla  natura  delle  misure
interdittive, che dovrebbero essere ritenute soggette  alle  garanzie
penalistiche alla  luce  dei  «"criteri  Engel"»,  la  parte  insiste
nell'osservare che al destinatario di una informazione antimafia  non
potrebbero comunque essere negate condizioni di  vita  accettabili  e
dovrebbe essere assicurata la tutela dei bisogni  primari.  Aggiunge,
peraltro, che, secondo la giurisprudenza amministrativa,  il  decorso
dei  dodici  mesi  non  determina  la  perdita   di   efficacia   del
provvedimento,  imponendo  solo  al  prefetto  di  procedere  ad  una
rivalutazione della vicenda complessiva (e' citata  la  sentenza  del
Consiglio di Stato, sezione terza, 13 dicembre 2021, n. 8309). 
    In riferimento alla dedotta  violazione  dell'art.  4  Cost.,  la
parte sottolinea come tale disposizione non  tuteli  solo  il  lavoro
dipendente ma anche l'attivita' professionale e di impresa. 
    Infine, quanto alla censura riferita all'art. 24 Cost., la  parte
segnala le novita' introdotte con il decreto-legge 6  novembre  2021,
n. 152 recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, nella legge 29
dicembre 2021, n. 233, che, intervenendo sull'art. 92,  comma  2-bis,
cod. antimafia, «in parziale adesione alla questione di  legittimita'
costituzionale»,  ha  introdotto   un   contraddittorio   necessario.
Aggiunge la parte che «[l]a questione di costituzionalita' residua, e
deve estendersi, in via  consequenziale  [..]  alle  disposizioni  in
ultimo  richiamate  nella  parte  in  cui  non  prevedono  [...]  una
eccezione ai divieti previsti dall'art. 67 d.lgs. 159/2011  nel  caso
in cui, per effetto della misura interdittiva, vengano  a  mancare  i
mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia». 
    10.- Il movimento Nuova Italia Unita  ha  depositato  un'opinione
scritta, che non  e'  stata  tuttavia  ammessa  poiche'  non  forniva
«elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in
ragione della sua complessita'» (art. 4-ter,  comma  3,  delle  Norme
integrative, vigente ratione temporis). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  la   Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria,  ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3, secondo comma  (recte:  primo  comma),  4  e  24  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  92
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui  non  prevede
il potere  del  prefetto  di  escludere  le  decadenze  e  i  divieti
stabiliti dal comma 5 dell'art. 67 del medesimo decreto  legislativo,
quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a  mancare
i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. 
    E' bene premettere che, al ricorrere di  taluni  presupposti,  il
codice  antimafia  stabilisce  il  prodursi  di   rilevanti   effetti
interdittivi, che incidono in profondita' sulle attivita'  economiche
ed imprenditoriali dei destinatari. Si tratta di divieti e  decadenze
che precludono la possibilita' di  ottenere  o  mantenere  erogazioni
pubbliche,   contratti   pubblici,    provvedimenti    amministrativi
funzionali  ad   esercitare   attivita'   imprenditoriali   (licenze,
autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni  in  elenchi  e   registri,
eccetera). Il puntuale  elenco  dei  provvedimenti  che  non  possono
essere ottenuti o mantenuti e' contenuto nell'art. 67 cod. antimafia. 
    Per quanto qui soprattutto  rileva,  le  interdizioni  in  parola
discendono, sia dalla applicazione, con provvedimento definitivo  del
giudice, di una delle misure di prevenzione  personali  previste  dal
Libro I, Titolo I, Capo II cod. antimafia (art.  67,  comma  1),  sia
dalla adozione, da parte del prefetto, di una informazione  antimafia
(artt. 91 e seguenti cod. antimafia), provvedimento quest'ultimo  che
puo' basarsi sulla constatazione della mera sussistenza di una  delle
cause di decadenza previste proprio dall'art.  67  cod.  antimafia  o
dalla attestazione di «eventuali tentativi di infiltrazione  mafiosa»
(art. 84, comma 3, cod. antimafia). 
    Tuttavia - ed e' questa la censura avanzata dal rimettente - solo
quando  le  decadenze  e  i  divieti  discendono  da  una  misura  di
prevenzione e' data facolta' al giudice di escluderne l'applicazione,
per  tutelare  l'eventuale  stato  di  bisogno  dell'interessato.  Il
prefetto, chiamato a rilasciare  informazione  antimafia  secondo  le
modalita'   prescritte   dall'art.   92   cod.   antimafia,   oggetto
dell'odierno giudizio di costituzionalita', non ha invece  il  potere
di valutare l'impatto dell'informazione interdittiva sulle condizioni
economiche del  destinatario  e,  se  del  caso,  di  escluderne  gli
effetti. 
    Il giudice a quo premette che le  misure  interdittive  antimafia
hanno «natura "cautelare e preventiva"», e condividono con le  misure
di prevenzione la finalita' di assicurare un'anticipata difesa  della
legalita', perseguendo il medesimo interesse pubblico e producendo le
medesime  conseguenze.  Da   questa   comune   natura,   deduce   che
realizzerebbe una irragionevole disparita' di trattamento  la  scelta
del legislatore di non attribuire all'autorita' prefettizia (avendola
attribuita invece al giudice delle misure di prevenzione)  il  potere
di  apprezzare  l'incidenza  di  tali  conseguenze   sui   mezzi   di
sostentamento dell'interessato e della propria famiglia. 
    Il contrasto con il principio di uguaglianza, a suo  avviso,  non
sarebbe ridotto dalla temporaneita' degli  effetti  dell'informazione
antimafia, stabilita in dodici mesi, giacche' si  tratterebbe  di  un
periodo di tempo comunque idoneo a «pregiudicare in  modo  definitivo
qualsiasi attivita' di impresa». 
    Allo stesso modo, ad avviso del rimettente, non  eliminerebbe  il
vizio riscontrato la facolta'  per  l'impresa  di  accedere,  tramite
richiesta  rivolta  al  tribunale  competente  per   le   misure   di
prevenzione, al controllo giudiziario (art.  34-bis,  comma  6,  cod.
antimafia), istituto che consente all'impresa stessa di proseguire la
propria attivita', nel rispetto di una serie di  obblighi  e  con  la
previsione  di  un  amministratore  giudiziario,   in   funzione   di
vigilanza, chiamato a riferire periodicamente al giudice  delegato  e
al  pubblico  ministero.  L'istanza  di   ammissione   al   controllo
giudiziario, rimessa all'apprezzamento del giudice della prevenzione,
deve infatti essere preceduta dalla impugnazione, innanzi al  giudice
amministrativo,   dell'informazione    interdittiva:    quest'ultima,
pertanto, inizia comunque a produrre i  suoi  effetti  e,  sempre  ad
avviso del rimettente, la stessa ammissione al controllo  giudiziario
sospende ma non elimina, ne' elide retroattivamente, tali effetti. 
    Sarebbe violato, altresi', l'art. 4 Cost. 
    Infatti,  sostiene  il   rimettente,   l'informazione   antimafia
inibisce, sia i rapporti con  la  pubblica  amministrazione,  sia  le
attivita' private sottoposte  a  regime  autorizzatorio.  Proprio  la
pervasivita' della misura determinerebbe un sacrificio del diritto al
lavoro, tutelato persino in capo a un detenuto a seguito di  condanna
(e' citata l'ordinanza di questa Corte n. 532 del 2002) e invece  non
salvaguardato in  capo  a  colui  che  -  come  accade  nei  casi  di
interdittiva - sia oggetto di una misura volta a prevenire un  evento
anche solo potenziale, in forza di  una  valutazione  condotta  sulla
base della regola del «piu' probabile che non». Valutazione  nel  cui
ambito, conclude il giudice a quo, non puo' comunque essere tenuta in
conto  l'evenienza  che  il  provvedimento  «depauperi  i  mezzi   di
sostentamento che chi ne e' colpito trae dal proprio lavoro». 
    Da ultimo, il giudice  rimettente  lamenta  la  violazione  anche
dell'art.  24  Cost.,   poiche'   la   disposizione   censurata   non
consentirebbe  all'interessato  di   prospettare   al   prefetto   le
conseguenze che l'inflizione dell'interdittiva determinerebbe  a  suo
carico. 
    La disciplina vigente, riconosce il giudice a quo, non  impedisce
del tutto il contraddittorio, ma l'art. 93, comma 7,  cod.  antimafia
lo prevede come  mera  eventualita'.  In  ogni  caso,  sottolinea  il
rimettente, nulla e' detto circa la possibilita' del destinatario  di
un  provvedimento  tanto  invasivo   «di   sottoporre   all'autorita'
prefettizia  le  possibili  conseguenze  di  esso,  in   termini   di
depauperamento dei mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia»:
e cio', appunto, integrerebbe la violazione dell'art. 24 Cost. 
    Il  rimettente,  infine,   e'   consapevole   che,   secondo   la
giurisprudenza costituzionale, il diritto di difesa  non  si  estende
oltre la sfera della giurisdizione, ma questo non significherebbe,  a
suo avviso, che l'art. 24 Cost. non  possa  manifestare  riflessi  in
altri  ambiti,  proprio  per  la  sua  connessione  con   i   diritti
inviolabili della persona (cita in questo senso la sentenza di questa
Corte n. 128 del 1995). 
    2.- Devono essere  preliminarmente  dichiarate  inammissibili  le
deduzioni svolte dalla difesa della  parte  costituita  in  giudizio,
volte a estendere il thema decidendum, come fissato nell'ordinanza di
rimessione. Cio' riguarda, in particolare, le censure che prospettano
la lesione di parametri diversi rispetto a quelli evocati dal giudice
a quo, ovvero gli artt. 5 e 6 della Convenzione per  la  salvaguardia
del diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, l'art. 1 del Protocollo addizionale  alla  CEDU,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e gli artt. 15, 16,  17,  41  e  47
della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007. 
    Per  costante  giurisprudenza  costituzionale,   «l'oggetto   del
giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale   e'
limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di
rimessione. Pertanto, non  possono  essere  presi  in  considerazione
"ulteriori questioni o profili  di  costituzionalita'  dedotti  dalle
parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a
quo, sia che siano diretti ad ampliare o  modificare  successivamente
il contenuto delle stesse ordinanze"»  (sentenza  n.  186  del  2020;
nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 149 e n. 91 del 2022, n.
252, n. 239 e n. 237 del 2021). 
    3.- Sempre in via preliminare, deve essere esaminata  l'eccezione
di  inammissibilita'  avanzata  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell'Avvocatura  generale
dello Stato, che allega come il Tribunale di Reggio Calabria, sezione
misure di  prevenzione,  abbia  disposto  il  sequestro  dell'impresa
individuale della ricorrente, con annesso patrimonio  aziendale,  con
decreto adottato il 22 dicembre 2020, quindi  in  data  successiva  a
quella dell'ordinanza di rimessione. 
    L'Avvocatura dello Stato sostiene che la sopravvenienza  di  tale
provvedimento  giudiziario  rispetto  all'ordinanza   di   rimessione
comporterebbe, per difetto  di  rilevanza,  l'inammissibilita'  delle
questioni  sollevate.  Il  sequestro  sospende,  infatti,  ai   sensi
dell'art.  35-bis,  comma  3,  cod.  antimafia,  «gli  effetti  della
pregressa  documentazione  antimafia  interdittiva»,   al   fine   di
consentire la temporanea prosecuzione dell'attivita' di  impresa.  Di
conseguenza, il  venir  meno  dei  mezzi  di  sostentamento  in  capo
all'interessata e alla sua famiglia deriverebbe,  secondo  la  difesa
erariale,  non  gia'  dalla  omessa  previsione  della  facolta'  del
prefetto   di   escludere   le   conseguenze   interdittive   proprie
dell'informazione antimafia, ma dall'intervenuto sequestro aziendale. 
    L'eccezione deve essere rigettata. 
    Per costante giurisprudenza costituzionale, «una  volta  iniziato
in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, il giudizio
di  legittimita'  costituzionale  non  e'  suscettibile   di   essere
influenzato  dalle  eventuali  successive  vicende   di   fatto   che
concernono il rapporto dedotto nel processo che lo  ha  occasionato».
Infatti, «[l]a rilevanza della questione va [...] valutata alla  luce
delle circostanze di fatto sussistenti al momento  dell'ordinanza  di
rimessione e non a quelle sopravvenute, anche ove tali  ultime  siano
tali da incidere sulla persistente attualita' dell'interesse ad agire
nel giudizio principale (sentenza n.  42  del  2011),  permanendo  la
necessita' di sottoporre  allo  scrutinio  di  costituzionalita'  una
norma che, come nel caso di specie, abbia comunque  prodotto  effetti
sulle posizioni soggettive dei  destinatari»  (sentenza  n.  150  del
2018; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 33, n. 30, n. 22 e
n. 7 del 2022, n. 127 del 2021, n. 270 e n. 85 del 2020). 
    Cio' vale anche a prescindere da quel che allega,  nella  memoria
depositata in vista dell'udienza, la parte, la  quale  sottolinea  di
conservare  un  interesse   alla   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 92 cod. antimafia, poiche' il  provvedimento
interdittivo, che comunque  aveva  iniziato  a  dispiegare  i  propri
effetti, potrebbe produrne ancora, essendo stati questi  ultimi  solo
sospesi a seguito del provvedimento di sequestro,  avverso  il  quale
pende giudizio. 
    4.- Ancora in via preliminare, va  valutata  l'incidenza  di  una
significativa modifica  legislativa  -  recata  dal  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152 recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione
del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per  la
prevenzione   delle   infiltrazioni   mafiose»,    convertito,    con
modificazioni,  nella  legge  29  dicembre  2021,  n.  233   -   che,
successivamente all'ordinanza di rimessione, ha interessato l'art. 92
cod. antimafia, cioe' la disposizione oggetto delle odierne questioni
di legittimita' costituzionale. 
    Il novellato art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia prevede ora una
forma di contraddittorio necessario tra il prefetto e coloro nei  cui
confronti stia per  essere  emessa  una  informazione  antimafia.  Il
prefetto e' infatti tenuto, sempre  che  non  ricorrano  «particolari
esigenze  di  celerita'  del   procedimento»,   a   dare   tempestiva
comunicazione all'interessato, «indicando  gli  elementi  sintomatici
dei  tentativi  di   infiltrazione   mafiosa».   L'interessato   puo'
presentare   osservazioni   scritte,   eventualmente   corredate   da
documenti, nonche' richiedere di essere ascoltato. 
    La disposizione prevede, inoltre, che non possono formare oggetto
della  comunicazione  informazioni  il  cui  disvelamento  rischi  di
pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita'  processuali  in
corso, oppure l'esito di altri accertamenti finalizzati  a  prevenire
infiltrazioni mafiose. 
    Al termine di questa  fase  in  contraddittorio,  secondo  quanto
dispone l'art. 92, comma 2-ter, cod. antimafia,  il  prefetto  potra'
rilasciare  una  informazione  liberatoria  oppure  una  informazione
interdittiva, oppure ancora - laddove gli  elementi  sintomatici  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa «siano riconducibili a  situazioni
di agevolazione occasionale» - disporre  l'applicazione  delle  nuove
misure amministrative di prevenzione collaborativa, di  cui  all'art.
94-bis cod. antimafia, a sua volta inserito dalla novella legislativa
ora in esame. 
    Tale ultima disposizione, al comma 1, prevede che, al  sussistere
della   condizione    ricordata    (la    cosiddetta    «agevolazione
occasionale»), il prefetto possa  prescrivere,  per  un  periodo  non
inferiore a sei mesi e non superiore a dodici, una o piu'  misure  di
prevenzione collaborativa. 
    In tal caso, puo' essere richiesto all'impresa di adottare misure
organizzative  finalizzate  a  rimuovere  e  prevenire  le  cause  di
agevolazione  occasionale,  di  comunicare   al   gruppo   interforze
costituito presso la stessa prefettura gli atti di  disposizione,  di
acquisto  o  pagamento  e  gli  incarichi  conferiti  di  valore  non
inferiore a una determinata soglia di valore,  di  utilizzare  a  tal
fine  un  conto  corrente  apposito.  Puo'  essere  inoltre  previsto
l'obbligo di comunicare i contratti di associazione in partecipazione
stipulati  e,  per  le  societa'  di  capitali  o   di   persone,   i
finanziamenti erogati dai  soci  o  terzi.  Il  prefetto  puo'  anche
decidere, ai sensi del successivo comma 2, di  nominare  uno  o  piu'
esperti con  funzioni  di  supporto  per  l'attuazione  delle  misure
disposte. 
    Di rilievo e' pure la nuova  previsione  del  comma  4  dell'art.
94-bis, ai cui sensi, alla  scadenza  del  termine  di  durata  delle
misure, il prefetto, «ove accerti, sulla base delle analisi formulate
dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale  e
l'assenza di  altri  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,  rilascia
un'informazione antimafia liberatoria». 
    In definitiva, il decreto-legge n. 152 del 2021, come convertito,
ha  introdotto  la  possibilita',   per   l'impresa   sospettata   di
agevolazione mafiosa solo occasionale, di evitare l'informazione e  i
suoi effetti interdittivi,  e  di  continuare  ad  operare,  sia  pur
risultando sottoposta a vigilanza e assumendo l'impegno di adoperarsi
per una bonifica, si' da superare gli  elementi  di  "compromissione"
riscontrati. 
    Queste misure di prevenzione, da adottarsi in via  amministrativa
dal prefetto,  risultano  per  certi  profili  simili  a  quelle  che
l'autorita' giudiziaria puo' disporre con il controllo giudiziario di
cui all'art. 34-bis  cod.  antimafia.  La  significativa  innovazione
recata dalla riforma, con il nuovo strumento di cui all'art.  94-bis,
consiste  proprio  nella  possibilita'  di   anticipare   alla   fase
amministrativa quelle misure di bonifica dell'impresa (cosiddette  di
self cleaning) ricomprese  nell'ambito  dell'istituto  del  controllo
giudiziario, e disposte, appunto, in sede giurisdizionale. 
    Ebbene, per quanto si tratti di novita' di sicuro rilievo, ne' la
previsione che  ha  introdotto  il  contraddittorio  necessario,  ne'
quella  che  consente  le   misure   amministrative   preventive   di
collaborazione, possono trovare applicazione, ratione  temporis,  nel
giudizio principale, quest'ultimo avendo ad oggetto una  informazione
antimafia adottata nella vigenza delle  precedenti  regole.  Sicche',
non e' prospettabile la restituzione degli atti  al  giudice  a  quo,
affinche' proceda ad una nuova valutazione dei requisiti di rilevanza
e non manifesta infondatezza delle sollevate  questioni  (da  ultimo,
sentenze n. 91, n. 54 e n. 27 del 2022). 
    Il dubbio,  che  potrebbe  astrattamente  porsi  con  riferimento
all'applicabilita' delle nuove misure preventive di collaborazione ad
un'impresa gia' attinta da informazione antimafia,  e'  eliminato  in
radice dalla norma transitoria di  cui  all'art.  49,  comma  2,  del
decreto-legge n. 152 del 2021, come convertito, ove  si  prevede  che
l'art. 94-bis cod.  antimafia  si  applichi  «anche  ai  procedimenti
amministrativi per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e'  stato  effettuato  l'accesso  alla  banca  dati
nazionale unica della documentazione antimafia e non e' stata  ancora
rilasciata l'informazione antimafia». 
    Nel  presente  caso,  l'informazione  antimafia  e'  stata   gia'
adottata, sicche' il prefetto non  avrebbe  modo  di  ricorrere  alle
nuove misure collaborative. 
    E', inoltre, del tutto ipotetica e solo eventuale la possibilita'
che, una volta decorso  il  periodo  di  validita'  dell'informazione
antimafia subita dall'impresa ricorrente,  il  prefetto,  chiamato  a
riconsiderare  le  circostanze  di  fatto,  possa,  a  questo  punto,
applicare le nuove misure collaborative (ove, ovviamente, ritenga che
l'agevolazione sia solo occasionale). Analogamente, e' a dirsi  della
possibilita' che - nel corso della rinnovata valutazione, condotta al
fine di verificare se sussistano elementi diversi rispetto  a  quelli
che avevano portato alla prima  informazione  -  l'interessato  abbia
accesso al contraddittorio con il prefetto, ai sensi del  nuovo  art.
92-bis cod. antimafia. 
    Le innovazioni legislative in parola, peraltro,  non  si  muovono
nella direzione proposta dal rimettente (sentenza n. 125  del  2018),
non contenendo alcun riferimento alle esigenze  che  ispirano  l'art.
67, comma 5, cod. antimafia (norma assunta  a  tertium  comparationis
nell'ordinanza di rimessione), cioe' la tutela di bisogni primari  di
sostentamento economico  della  persona  attinta  da  una  misura  di
prevenzione e della sua famiglia. Al contrario, la novella in  esame,
e specificamente  quella  concernente  le  misure  amministrative  di
prevenzione  collaborativa,  pur  essendo  indirizzata  a  consentire
l'eventuale  prosecuzione   delle   attivita'   imprenditoriali,   e'
prevalentemente  guidata  da  esigenze  di  tutela  della   sicurezza
pubblica:  giacche'  il  presupposto   per   la   sua   applicazione,
analogamente a  quanto  previsto  per  l'applicazione  del  controllo
giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis cod. antimafia, e' il carattere
solo occasionale dell'agevolazione cui sono riconducibili i tentativi
di infiltrazione mafiosa, non gia' la  condizione  di  bisogno  delle
persone   interessate   (tanto   che   la   parte    costituita    ha
significativamente  chiesto  che   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale siano estese alla nuova disciplina). 
    5.- Passando al merito, e' bene  chiarire  che  il  nucleo  delle
censure  articolate  dal  rimettente   ruota   intorno   all'asserita
violazione dell'art.  3,  primo  comma,  Cost.,  mentre  il  richiamo
operato ai parametri di cui agli artt. 4 e 24 Cost. assume  un  ruolo
puramente ancillare rispetto  alla  doglianza  principale.  Quanto  a
quest'ultima, l'ordinanza di rimessione coglie un  aspetto  realmente
critico della disciplina, in ordine al  quale  questa  stessa  Corte,
nella sentenza n. 57 del 2020, ha  auspicato  «una  rimeditazione  da
parte del legislatore». 
    Non e', del resto,  implausibile  il  confronto  che  il  giudice
rimettente propone tra la differente disciplina dei poteri attribuiti
al giudice  delle  misure  di  prevenzione,  e  quelli  conferiti  al
prefetto nell'ambito dell'informazione antimafia.  Ben  vero  che  si
tratta di contesti normativi non del  tutto  sovrapponibili:  da  una
parte,  una  misura  di  prevenzione,  adottata   con   provvedimento
definitivo  di  un  giudice  che,  nell'ambito  di  un  giudizio,  ha
accertato la pericolosita' sociale  della  persona;  dall'altra,  una
misura amministrativa,  caratterizzata  dalla  massima  anticipazione
della soglia di prevenzione, adottata nei confronti di un'impresa che
si  sospetta  intrattenere  (o   che,   secondo   la   giurisprudenza
amministrativa, addirittura si teme possa intrattenere) rapporti  con
la criminalita' organizzata. 
    Tali  elementi   di   differenziazione   non   possono   tuttavia
considerarsi a tal punto significativi da richiedere  necessariamente
un diverso regime  giuridico  quanto  ad  una  esigenza  di  primario
rilievo,  quale  e',  nell'un  caso  e  nell'altro,  la  garanzia  di
sostentamento del soggetto colpito dall'una e  dall'altra  misura,  e
della sua famiglia. 
    Va anzitutto osservato che in entrambi i casi si e'  in  presenza
di misure anticipatorie in funzione di difesa della legalita'. 
    Quanto all'informazione antimafia, cio' e' argomentato, sia dalla
giurisprudenza  amministrativa  -  che  esclude  in  materia  logiche
sanzionatorie e ragiona di un provvedimento con natura  «cautelare  e
preventiva» (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile
2018, n. 3 e, tra le piu' recenti, sezione terza, sentenza 4  gennaio
2022,  n.  21)  -  sia  dalla  stessa  giurisprudenza  costituzionale
(sentenze n. 118 del 2022, n. 178 del 2021 e n. 57 del 2020). 
    Quanto alle misure di  prevenzione  personali,  questa  Corte  ha
avuto modo di chiarire che, pur  fondate  su  elementi  tali  da  far
ritenere la sussistenza di pregresse attivita'  criminose,  esse  non
manifestano  carattere  sanzionatorio-punitivo   ed   hanno   «chiara
finalita' preventiva», essendo intese a ridurre  il  rischio  che  il
soggetto, limitato nella sua liberta' di  movimento  e  sottoposto  a
vigilanza  in  base  alle  prescrizioni  indicate  all'art.  8   cod.
antimafia, commetta ulteriori reati. Si tratta, insomma, di strumenti
deputati al «controllo, per il futuro,  della  pericolosita'  sociale
del soggetto interessato: non gia'  [alla]  punizione  per  cio'  che
questi ha compiuto nel passato» (sentenza n. 24 del 2019). 
    Alle limitazioni  e  agli  strumenti  di  vigilanza  imposti  dal
decreto  che  abbia  in  via  definitiva  applicato  la   misura   di
prevenzione (quelli che delineano il contenuto tipico della  misura),
l'art. 67 cod. antimafia aggiunge ulteriori effetti  pregiudizievoli,
«gravemente  "inabilitanti"»  (sentenza  n.  93  del  2010),  il  cui
obiettivo  e'  di  contrastare  l'attivita'  economica  dei  soggetti
colpiti «tramite, in particolare, il reimpiego del danaro proveniente
da attivita' criminosa» (sentenza n. 510 del 2000). 
    Si tratta dei medesimi effetti (e, invero,  potenzialmente  degli
unici effetti, a differenza di quel  che  accade  per  le  misure  di
prevenzione, da  cui  ne  derivano  altri,  diversi)  che  conseguono
all'informazione   antimafia.   Come   gia'   detto,   tale    ultimo
provvedimento, infatti, puo' basarsi, sia sulla  sussistenza  di  una
delle  cause  di  decadenza  previste  dall'art.  67  cod.  antimafia
(dunque, in ipotesi, proprio su una misura di  prevenzione  applicata
con provvedimento definitivo), sia sulla  sussistenza  «di  eventuali
tentativi  di  infiltrazione  mafiosa»  (art.  84,  comma   3,   cod.
antimafia), desumibili da una serie di elementi indicati negli  artt.
84, comma 4, e 91, comma 6, cod. antimafia. Il provvedimento potrebbe
essere assunto in presenza di  situazioni  non  necessariamente  gia'
vagliate dalla magistratura, e da cui non sono dunque gia'  scaturite
ulteriori conseguenze a carico dei soggetti interessati. 
    La ratio dell'informazione antimafia,  in  funzione  di  «massima
anticipazione della soglia di  prevenzione»  (tra  le  piu'  recenti,
Consiglio di Stato, sezione prima, sentenza 18 giugno 2021, n. 1060),
e' del  resto  quella  di  apprestare  la  «salvaguardia  dell'ordine
pubblico economico, della libera concorrenza tra  le  imprese  e  del
buon andamento della Pubblica Amministrazione» (in  questo  senso  la
gia' citata sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, n.  3
del 2018, e la sentenza della sezione terza, 3 maggio 2016, n. 1743). 
    In tale contesto,  tuttavia,  solo  nei  confronti  del  soggetto
attinto da misura di  prevenzione  e  non  in  riferimento  a  quello
colpito da interdittiva gli interessi di rilievo pubblicistico in tal
modo perseguiti sono destinati a cedere il  passo  all'insopprimibile
esigenza di non mettere a rischio la  possibilita'  del  soggetto  di
sostentare se' stesso e la propria famiglia. 
    Vien cosi' da rilevare che proprio nell'ambito di un procedimento
finalizzato al  rilascio  dell'informazione  interdittiva  -  fondato
sulla rilevazione di elementi di pericolo  non  necessariamente  gia'
passati  al  vaglio  della  magistratura,  e  relativo  ad  attivita'
economiche operanti spesso in un'area contigua,  o  addirittura  solo
potenzialmente  contigua,  alla   criminalita'   organizzata   -   il
legislatore  dovrebbe,  a   fortiori,   consentire   la   valutazione
dell'effetto  prodotto  dalle  interdizioni  sul  sostentamento   dei
soggetti interessati. 
    La  limitata   durata   temporale   dell'interdittiva,   prevista
dall'art. 86, comma 2, cod. antimafia, non parrebbe,  d'altra  parte,
elemento sufficiente a giustificare la deteriore disciplina riservata
a coloro che siano raggiunti  da  tale  provvedimento  (analogamente,
gia' sentenza n. 57 del 2020). 
    Non erra, a tal  proposito,  il  rimettente  quando  osserva  che
dodici mesi di interruzione dell'attivita' imprenditoriale potrebbero
determinare conseguenze irrimediabili sulla sua sopravvivenza. 
    Ancora, non appare misura idonea a scongiurare un  contrasto  con
il principio di uguaglianza l'applicazione del controllo  giudiziario
(e, dopo  l'entrata  in  vigore  del  d.l.  n.  152  del  2021,  come
convertito, delle richiamate  misure  di  prevenzione  amministrativa
collaborativa, comunque non applicabili, ratione temporis, al caso di
specie), che pure risponde all'apprezzabile finalita' di contemperare
le esigenze di difesa sociale  e  di  tutela  della  concorrenza  con
l'interesse alla continuita' aziendale. Infatti, non diversamente  da
quanto e' stato ultimamente previsto ai fini dell'applicazione  delle
misure di prevenzione amministrativa collaborativa, anche  per  poter
accedere al controllo giudiziario  non  assume  rilievo  decisivo  la
condizione   economica   dell'interessato,   quanto   il   grado   di
pericolosita'     dell'infiltrazione     mafiosa,      ovvero      la
«bonificabilita'», in termini  prognostici,  dell'impresa  (Corte  di
cassazione, sezione sesta penale, sentenze 13 maggio-15 giugno  2021,
n. 23330 e sezione seconda penale, 28 gennaio-5 marzo 2021, n. 9122). 
    6.-  Alla  luce  di  tali  considerazioni,  non  e'  dubbio   che
l'ordinanza di rimessione sottolinei correttamente l'esistenza di una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento,  che  necessita  di   un
rimedio. 
    A questo scopo, tuttavia, e  allo  stato,  non  appare  strumento
idoneo la  pronuncia  di  accoglimento  delineata  nell'ordinanza  di
rimessione, che chiede di trasporre, nella disciplina  relativa  alla
informazione interdittiva, la deroga attualmente  prevista  dall'art.
67, comma 5, cod. antimafia  con  riferimento  alle  sole  misure  di
prevenzione personali. 
    6.1.-  In  primo  luogo,  occorre  considerare  che,  secondo  la
prospettazione del rimettente, una pronuncia  di  tal  fatta  avrebbe
l'effetto di attribuire all'autorita'  prefettizia,  nell'ambito  del
procedimento che conduce al rilascio dell'informazione antimafia,  un
potere valutativo - quello finalizzato a verificare se,  per  effetto
delle decadenze e dei divieti di  cui  all'art.  67  cod.  antimafia,
vengano meno i mezzi di  sostentamento  all'interessato  e  alla  sua
famiglia   -   che   attualmente   il    codice    affida,    invece,
all'apprezzamento  dell'autorita'  giudiziaria,  nel   contesto   del
procedimento e delle garanzie proprie di un giudizio. 
    Non solo si  tratterebbe,  quindi,  di  estendere  la  disciplina
derogatoria in questione dal settore delle misure  di  prevenzione  a
quello dell'informazione  antimafia,  ma,  altresi',  di  attribuirne
l'applicazione ad un'autorita' diversa, trasferendola  dall'autorita'
giudiziaria a quella amministrativa. 
    Da questo punto di vista, e' richiesta una pronuncia connotata da
un «cospicuo tasso di manipolativita'» (sentenze n. 80 e  n.  21  del
2020, n. 219 del 2019 e n. 23 del 2016; in termini, ordinanze n.  126
del 2019 e n. 12 del 2017), che determinerebbe l'innesto, nel sistema
vigente, di un istituto inedito, e  che  presupporrebbe,  oltretutto,
l'attribuzione all'autorita' prefettizia di nuovi,  specifici  poteri
istruttori, allo stato inesistenti. 
    6.2.-  In  secondo  luogo,  l'informazione   antimafia,   sebbene
comporti accertamenti su persone fisiche (indicate all'art.  85  cod.
antimafia), mira a verificare la sussistenza di  eventuali  tentativi
di infiltrazione  mafiosa  tendenti  a  condizionare  l'attivita'  di
«societa' o imprese» (art. 84, comma  3,  cod.  antimafia)  cui  tali
soggetti siano collegati. Il  provvedimento  in  questione  riguarda,
dunque, gli operatori  economici,  che  siano  persone  giuridiche  o
imprese individuali,  come  recentemente  sottolineato  dallo  stesso
rimettente (TAR Calabria, sentenze 10 maggio 2022, n. 781 e 3 gennaio
2022, n. 2). 
    Il caso da cui originano le presenti  questioni  di  legittimita'
costituzionale concerne specificamente  una  impresa  individuale  e,
benche'  cio'  non  sia  del  tutto  esplicitato  nell'ordinanza   di
rimessione, le censure sollevate dal rimettente risultano  ritagliate
su tale specifica situazione. Del  resto,  proprio  per  effetto  del
rapporto di sostanziale  immedesimazione  che  nella  fattispecie  in
esame sussiste tra imprenditore e impresa, stride con il principio di
uguaglianza la circostanza che il prefetto non possa  valutare,  come
invece puo' fare il giudice nei  confronti  del  soggetto  prevenuto,
l'incidenza   degli   effetti   interdittivi   sulle   capacita'   di
sostentamento dell'«interessato» e della sua «famiglia». 
    In definitiva, e' particolarmente in ipotesi  di  questo  genere,
appunto  di  sostanziale  sovrapposizione  fra  persona  e  attivita'
economica, che emerge la  disparita'  di  trattamento  lamentata  dal
giudice a quo. 
    Tuttavia, a ben vedere, anche  una  pronuncia  di  illegittimita'
costituzionale che  ritagli  il  dispositivo  di  accoglimento  sulla
specifica  situazione  del  giudizio  a  quo  presenterebbe  delicate
implicazioni. Dovrebbe invero essere frutto di scelta  discrezionale,
come tale anch'essa spettante al legislatore, riservare,  nell'ambito
dell'informazione  interdittiva,  alla  sola  peculiare   fattispecie
dell'impresa individuale l'applicabilita' di una deroga quale  quella
prevista   dall'art.   67,   comma   5,   cod.   antimafia,   oppure,
eventualmente,  ampliarne  i  destinatari,   coinvolgendo   ulteriori
soggetti economici (ad esempio le societa' di persone, o  addirittura
anche quelle di capitali), risultando altresi' necessario  precisare,
in  tali  ultime  ipotesi,  quale   o   quali   soggetti,   collegati
all'impresa, dovrebbero essere oggetto di considerazione. 
    6.3.- In terzo luogo, vi e'  da  considerare  che  le  misure  di
prevenzione  personali  hanno,   come   accennato,   un   proprio   e
tradizionale contenuto tipico - delineato all'art. 8 cod. antimafia -
cui i divieti e le preclusioni elencati all'art. 67 cod. antimafia si
aggiungono  in  via  accessoria.  Invece,  le   misure   interdittive
antimafia (laddove non  si  basino  a  loro  volta  su  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, gia' produttivi di conseguenze  autonome)
esauriscono i propri effetti pregiudizievoli proprio  nei  divieti  e
nelle decadenze di ordine economico previste dal  medesimo  articolo,
sicche' l'eventuale inibizione in toto della loro  applicazione,  sia
pur in nome di fondamentali esigenze quali quelle  rappresentate  dal
giudice a quo, significherebbe privarle di  oggetto  e,  percio',  di
qualunque utilita', frustrando gli obbiettivi cui esse mirano. 
    Per  scongiurare  un  simile  paradossale  effetto,  bisognerebbe
almeno ritenere che l'art. 67, comma 5, cod. antimafia  non  richiede
di escludere "in blocco" tutte le  decadenze  e  i  divieti  in  esso
richiamati,  ma   solo   quelli   essenziali   a   dare   continuita'
all'attivita' economica da  cui  il  soggetto,  e  la  sua  famiglia,
traggano alimento. Interpretazione, peraltro, non  del  tutto  piana,
non  impedita  dalla  lettera  della  disposizione  in  questione,  e
tuttavia nemmeno facilitata  dall'inesistenza  di  una  significativa
giurisprudenza  in  materia:   cio'   che,   insieme   al   richiesto
trasferimento  del  potere  valutativo  in  merito  dal  giudice   al
prefetto, accentua  ulteriormente  il  carattere  manipolativo  della
pronuncia prospettata dal rimettente, che, anche da questo  punto  di
vista,  chiama  in  causa  scelte  spettanti  alla   discrezionalita'
legislativa. 
    6.4.- Infine, appartiene allo stesso modo  alla  discrezionalita'
legislativa decidere se e come utilizzare  allo  scopo  invocato  dal
giudice a quo, innovandoli  ulteriormente,  alcuni  utili  strumenti,
quali  il  controllo  giudiziario  o  le  misure  amministrative   di
prevenzione collaborativa (gia' di recente oggetto di modifiche),  al
fine di meglio contemperare l'interesse pubblico alla sicurezza e  la
generale liberta' del mercato, da  una  parte,  e  il  diritto  della
persona  a  veder  garantiti  i  propri   mezzi   di   sostentamento,
dall'altra: inserendo esplicitamente, tra  le  valutazioni  che  tali
misure consentono, la possibilita' di decidere selettive deroghe agli
effetti interdittivi  e  alle  decadenze  di  cui  all'art.  67  cod.
antimafia, proprio in vista di assicurare alle  persone  coinvolte  i
necessari mezzi di sostentamento economico. 
    7.- In definitiva, come si vede, non puo' essere una pronuncia di
questa Corte, allo stato, a farsi  carico  -  allo  scopo  di  sanare
l'accertato vulnus  al  principio  di  uguaglianza  -  dei  complessi
profili fin qui segnalati. 
    Per queste ragioni, le questioni di  legittimita'  costituzionale
devono essere dichiarate inammissibili. 
    Pure, deve trovare soddisfazione in tempi rapidi la necessita' di
accordare tutela alle esigenze  di  sostentamento  dei  soggetti  che
subiscono, insieme alle  loro  famiglie,  a  causa  delle  inibizioni
all'attivita' economica, gli effetti dell'informazione interdittiva. 
    Del  resto,  a  fortiori  in  contesti  interessati  da  reali  o
potenziali  infiltrazioni  criminali,  la  possibilita'   di   trarre
sostentamento da attivita' economiche che potrebbero risultare legali
e "sane"  (ovvero  essere  rese  tali  anche  perche'  opportunamente
"controllate") costituisce non solo oggetto di un diritto individuale
costituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico  essenziale,
proprio in nome della  difesa  della  legalita'  e  della  necessaria
sottrazione di spazi di intervento e di influenza  alla  criminalita'
organizzata. 
    Si e' gia' ricordato che nella sentenza n.  57  del  2020  questa
Corte  aveva  sottolineato  come  l'omessa  previsione,  in  capo  al
prefetto, della possibilita' di esercitare, adottando  l'informazione
interdittiva, i poteri attribuiti al giudice dall'art. 67,  comma  5,
cod. antimafia, nel caso di adozione  delle  misure  di  prevenzione,
«merita[sse]   indubbiamente   una   rimeditazione   da   parte   del
legislatore». 
    Questa rimeditazione, tuttavia, non risulta finora avvenuta. 
    Per tale ragione,  in  considerazione  del  rilievo  dei  diritti
costituzionali interessati dalle odierne questioni, questa Corte  non
puo'  conclusivamente  esimersi  dal  segnalare  che   un   ulteriore
protrarsi   dell'inerzia   legislativa   non   sarebbe    tollerabile
(analogamente,  sentenza  n.  22  del  2022)  e  la  indurrebbe,  ove
nuovamente  investita,  a  provvedere  direttamente,  nonostante   le
difficolta' qui descritte. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della  legge  13  agosto  2010,  n.  136),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma,  4  e  24  della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria,
sezione staccata di Reggio  Calabria,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 8 giugno 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE