CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (21A03225)
(GU n.121 del 22-5-2021)
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di
cassazione, in data 21 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto
della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori
prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75
della Costituzione:
«Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157,
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio", limitatamente a:
Art. 1 «Fauna selvatica», comma 1-bis: limitatamente alle
parole «o adeguare» e limitatamente alle parole «fatte salve le
finalita' di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) primo e secondo
trattino, della stessa direttiva, »; comma 2: abrogato; comma 3:
limitatamente alle parole «Le province attuano la disciplina
regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8
giugno 1990, n. 142»; comma 7: limitatamente alle parole «e sentiti
il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art.
8»;
Art. 2 «Oggetto della tutela», comma 2: abrogato;
Art. 4 «Cattura temporanea e inanellamento», comma 3:
limitatamente alle parole «e per la cessione ai fini di richiamo»;
comma 4: limitatamente alle parole «La cattura per la cessione a fini
di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle
seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio;
merlo; pavoncella e colombaccio.» e «appartenenti ad altre specie»;
comma 5: limitatamente alle parole «abbatte, cattura o»;
Art. 5 «Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami
vivi»: abrogato;
Art. 6 «Tassidermia», comma 1: limitatamente alle parole «e
trofei»; comma 2: limitatamente alle parole «o comunque non
cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie
cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel
calendario venatorio per la caccia della specie in questione»; comma
3: limitatamente alle parole «o per chi cattura esemplari cacciabili
al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»;
Art. 8 «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»:
abrogato;
Art. 9 «Funzioni amministrative»: abrogato;
Art. 10 limitatamente alle parole nel titolo «-venatori»,
comma 1: limitatamente alle parole «-venatoria» e «e la
regolamentazione del prelievo venatorio»; comma 2: abrogato; comma 3:
limitatamente alle parole «In dette percentuali sono compresi i
territori ove sia comunque vietata l'attivita' venatoria anche per
effetto di altri leggi o disposizioni.»; comma 4: limitatamente alle
parole «il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori
accompagnato da»; comma 5: abrogato; comma 6: limitatamente alle
parole «della caccia, »; comma 7: limitatamente alle parole
«-venatori.» e «e sentite le organizzazioni professionali agricole
presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite
le loro strutture regionali»; comma 8: limitatamente alle parole
«-venatori»; comma 8, lettera d): abrogato; comma 8, lettera e):
abrogato; comma 8, lettera h): abrogato; comma 10: limitatamente alle
parole «-venatoria»; comma 11: limitatamente alle parole
«-venatoria»; comma 12: abrogato; comma 17: abrogato;
Art. 11 «Zona faunistica delle Alpi», comma 2: limitatamente
alle parole «e disciplinare l'attivita' venatoria, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali»;
Art. 12 «Esercizio dell'attivita' venatoria», comma 1:
abrogato; comma 2: limitatamente alle parole «o alla cattura» e
«mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13»; comma 4:
limitatamente alle parole «altro modo di»; comma 5: abrogato; comma
6: abrogato; comma 7: abrogato; comma 8: abrogato; comma 9: abrogato;
comma 11: abrogato; comma 12: abrogato; comma 12-bis: abrogato;
Art. 13 «Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria»:
abrogato;
Art. 14 limitatamente alle parole nel titolo «della caccia»,
comma 1: abrogato; comma 2: abrogato; comma 3: abrogato; comma 4:
abrogato; comma 5: abrogato; comma 6: abrogato; comma 7: abrogato;
comma 8: abrogato; comma 9: limitatamente alle parole «dei
cacciatori» e «-venatorie» e «compresi negli ambiti territoriali di
caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi
organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti
ammissibili e ne regolamentano l'accesso»; comma 10: limitatamente
alle parole «degli ambiti territoriali di caccia» e «in misura pari
complessivamente al 60 per cento dei componenti, » e «delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma
organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e'
costituito» e «il 20 per cento»; comma 11: limitatamente alle parole
«Negli ambiti territoriali di caccia»; comma 12: abrogato; comma 13:
abrogato; comma 14: limitatamente alle parole «di caccia» e «e
dall'esercizio dell'attivita' venatoria»; comma 16: abrogato; comma
17: limitatamente alle parole «-venatoria, alla suddivisione
territoriale, alla determinazione della densita' venatoria, nonche'
alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di
competenza»;
Art. 15 limitatamente alle parole nel titolo, «Utilizzazione
dei Fondi ai fini della» e «programmata»: abrogato;
Art. 16 «Aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie»: abrogato;
Art. 17 «Allevamenti», comma 1: limitatamente alle parole
«alimentare, » «, ornamentale»; comma 2: limitatamente alle parole
«da caccia»; comma 4: abrogato;
Art. 18 «Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria»:
abrogato;
Art. 19 «Controllo della fauna selvatica», comma 1: abrogato;
comma 2: limitatamente alle parole «anche nelle zone vietate alla
caccia» e «di norma» e «Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia
dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di
abbattimento.» e «dalle guardie venatorie dipendenti» e «Queste
ultime potranno altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei
Fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di
lincenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e
delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.»;
comma 3: limitatamente alle parole «, purche' munite di licenza per
l'esercizio venatorio»;
Art. 19-bis «Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9
della direttiva 2009/147/CE»: abrogato;
Art. 21 «Divieti», comma 1-a): limitatamente alle parole «nei
giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e
archeologici e nei terreni adibiti ad attivita' sportive»; comma
1-b): limitatamente alle parole «costituiti anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni
adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel
frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali
regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3,
della legge medesima»; comma 1-c): limitatamente alle parole «ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito
il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non
presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta
della fauna selvatica»; comma 1-d): limitatamente alle parole «,
purche' dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse
indicanti il divieto»; comma 1-e): limitatamente alle parole «nelle
zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da
strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;»; comma 1-f): abrogato; comma 1-g): abrogato; comma
1-h): limitatamente alle parole «a rastrello in piu' di tre persone
ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili
da sommozzatore»; comma 1-l): abrogato; comma 1-m): abrogato; comma
1-n): limitatamente alle parole «in tutto o nella maggior parte
coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume»; comma
1-p): limitatamente alle parole «, al di fuori dei casi previsti
dall'art. 5»; comma 1-q): abrogato; comma 1-r): abrogato; comma 1-s):
abrogato; comma 1-t): limitatamente alle parole «non proveniente da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico»;
comma 1-u): limitatamente alle parole «usare munizione spezzata
nella» e «usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;»; comma
1-aa): limitatamente alle parole «a partire dal 1° gennaio 1994,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e)»; comma
1-bb): limitatamente alle parole «, ad eccezione delle seguenti:
germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa);
pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix);
fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)»; comma
1-cc): limitatamente alle parole «non provenienti da allevamenti, »;
comma 1-ee): limitatamente alle parole «, ad eccezione dei capi
utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste
dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta,
la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le
norme sulla tassidermia»; comma 1-ff): abrogato; comma 2: abrogato;
comma 3: limitatamente alle parole «interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli
stessi»;
Art. 22 «Licenza di porto di fucile per uso di caccia e
abilitazione all'esercizio venatorio»: abrogato;
Art 23 «Tasse di concessione regionale», comma 1:
limitatamente alle parole «, per il rilascio dell'abilitazione
all'esercizio venatorio di cui all'art. 22»; comma 2: abrogato; comma
3: abrogato; comma 5: limitatamente alle parole «Gli appostamenti
fissi, » e «-venatorie» e «-venatorie»;
Art. 24 «Fondo presso il Ministero del tesoro», comma 2-a):
abrogato; comma 2-b): limitatamente alle parole «1 per cento per il
pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio
internazionale della caccia e della»; comma 2-c): abrogato; comma 3:
abrogato; comma 4: abrogato;
Art. 26 limitatamente alle parole nel titolo «e
dall'attivita' venatoria», comma 1: limitatamente alle parole «in
particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, »; comma
2: limitatamente alle parole «e rappresentanti delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative»;
Art. 27 limitatamente alle parole nel titolo «venatoria»,
comma 1-a): limitatamente alle parole «le armi da caccia di cui
all'art. 13 nonche'», e «Le armi di cui sopra sono portate e detenute
in conformita' al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge
7 marzo 1986, n. 65»; comma 1-b): limitatamente alle parole «delle
associazioni venatorie, » e «presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale»; comma 4: limitatamente alle parole
«venatorie, »; comma 5: limitatamente alle parole «nell'ambito del
territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie
volontarie e' vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle
loro funzioni»; comma 6: limitatamente alle parole «sull'esercizio
venatorio»; comma 7: limitatamente alle parole «, venatorie»; comma
9: abrogato;
Art. 28 limitatamente alle parole nel titolo «venatoria»,
comma 1: abrogato; comma 2: limitatamente alle parole «con
esclusione» e «autorizzati»; comma 3: limitatamente alle parole «alla
disciplina dell'attivita' venatoria» e «tenendo la somma ricavata a
disposizione della persona cui e' contestata l'infrazione ove si
accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al
contrario, l'illecito sussiste»; comma 4: limitatamente alle parole
«consegna o della»; comma 5: abrogato;
Art. 29 «Agenti dipendenti degli enti locali», comma 1:
limitatamente alle parole «venatoria»;
Art. 30 «Sanzioni penali»: abrogato;
Art. 31 «Sanzioni amministrative»: abrogato;
Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio della
licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione
dell'esercizio»: abrogato;
Art. 33 «Rapporti sull'attivita' di vigilanza», comma 1:
limitatamente alle parole «di cui all'art. 9»;
Art. 34 «Associazioni venatorie»: abrogato;
Art. 35, comma 1: limitatamente alle parole «venatoria
1994-1995»;
Art. 36, comma 1: abrogato; comma 2: abrogato; comma 3:
limitatamente alle parole «appartenenti a specie non consentite
ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero
superiore a quello stabilito dalla presente legge»; comma 4:
abrogato; comma 5: limitatamente alle parole «nella stagione
venatoria 1994-1995»;
Art. 37 «Disposizioni finali», comma 3: limitatamente alle
parole «e delle leggi regionali in materia di caccia a norma
dell'art. 27, comma 1, lettera b)»?».
Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato «Si' Aboliamo
la Caccia» in via Al Lavatoio n. 4/c - Varallo (VC); e-mail:
comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it
