APPALTI PUBBLICI – NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA.
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 1 settembre 2021, n. 158
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (21G00169)
(GU n.269 del 11-11-2021)
Vigente al: 26-11-2021
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis, che
al comma 1, lettera c), recita: «Coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono
fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197, che
recita: «il pagamento delle competenze accessorie spettanti al
personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento
degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e'
disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini
collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 2002;
Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009,
n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, che recita:
«Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi
stati di previsione della spesa interessati delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al
finanziamento di specifici interventi o attivita'»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il
«Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113,
rubricato «Incentivi per funzioni tecniche», che al comma 2 recita:
«le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara
per le funzioni tecniche» e, al comma 3, prevede che «L'ottanta per
cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del
comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio,
fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i
rispettivi ordinamenti»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
che, all'articolo 6, comma 3, recita: «Le denominazioni "Ministro
della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 - 2018,
firmato il 12 febbraio 2018;
Visto l'Accordo concernente le modalita' e i criteri di erogazione
delle risorse di cui al citato articolo 113 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data
10 luglio 2019 al fine di coinvolgere le organizzazioni sindacali
nella fase ascendente di definizione del regolamento e pervenire a un
testo condiviso, individuando in particolare gli intervalli di
valori, in termine di percentuale, distinti per i lavori o per i
servizi e le forniture;
Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal
succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con note prot. 11400 del 16 aprile 2021 e prot. n. 21971
del 27 luglio 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Ai fini del presente regolamento trovano applicazione le
definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»).
2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 113,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalita' e i criteri
di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti
al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito
denominato «Fondo») destinata all'erogazione degli incentivi al
personale del Ministero della cultura (di seguito denominato
«Ministero») che svolge le funzioni individuate dall'articolo 113,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita' interne e all'incremento della produttivita',
nonche' al contenimento delle spese tecniche generali.
4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle strutture
centrali e periferiche del Ministero, con esclusione del personale
appartenente all'Area della dirigenza, che per ciascun appalto di
lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attivita':
a) programmazione della spesa per investimenti;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) responsabile unico del procedimento;
d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici;
e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e
servizi, direzione dell'esecuzione;
f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformita';
g) collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione
del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che
collaborano direttamente alle attivita' di cui al comma 1, secondo
quanto previsto dall'articolo 5, nel rispetto di un'equa ripartizione
degli incarichi.
3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla
corresponsione degli incentivi riguardano le attivita' svolte per la
realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore
dell'esecuzione, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito
di contratti affidati mediante procedure di gara.
4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti per lavori
di manutenzione straordinaria e ordinaria.
Art. 3
Composizione del Fondo per gli incentivi
per le funzioni tecniche
1. Il Fondo e' costituito da una percentuale pari al 2 per cento
dell'importo posto a base di gara dal Ministero per lavori, servizi o
forniture. In sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, l'effettiva misura del Fondo da costituire puo' essere
rapportata all'importo a base della correlata procedura di
affidamento, applicando le seguenti percentuali:
a) per i lavori di importi fino a 1 milione di euro: 2 per cento;
b) per i lavori di importi superiori a 1 milione di euro e fino
alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall'articolo 35,
comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici: 1,9 per cento;
c) per i lavori di importi superiori alle soglie di rilevanza
comunitaria determinate dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del
Codice dei contratti pubblici e fino a 25 milioni di euro: 1,8 per
cento;
d) per i lavori di importi superiori a 25 milioni e fino a 50
milioni di euro: 1,7 per cento;
e) per i lavori di importi superiori a 50 milioni di euro: 1,6
per cento;
f) per i servizi e le forniture di importi fino a 500.000 euro: 2
per cento;
g) per i servizi e le forniture di importi superiori a 500.000
euro, per la quota parte fino a 500.000 euro: 2 per cento e per la
quota parte superiore a 500.000 euro: 1,5 per cento.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per
accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili,
nonche' l'IVA.
3. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica qualora in
sede di appalto si verifichino dei ribassi.
4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' ripartito
tra i soggetti indicati dall'articolo 5, con le modalita' e i criteri
ivi stabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di
trasferta o missione non sono a carico del Fondo.
5. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del Fondo e' disciplinato dall'articolo 113, comma 4, del Codice dei
contratti pubblici.
6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno
del quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione della
singola procedura di lavori, forniture o servizi. A tal fine,
ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante
provvede al versamento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 in entrata
al bilancio dello Stato, sul Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate di
pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 di nuova
istituzione.
7. Il versamento di cui al comma 6 e' effettuato in relazione
all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti
nelle diverse annualita', nel rispetto della vigente normativa in
materia di riassegnazione alla spesa delle somme versate in entrata
solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti
nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati
nell'esercizio successivo.
8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre
pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito
dalla somma delle quote delle prestazioni svolte dal personale del
Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione
convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente
esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.
L'insieme degli incentivi non puo' comunque superare la misura del 2
per cento.
9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con altre
pubbliche amministrazioni o con soggetti terzi le strutture
ministeriali che operano come stazione appaltante indicano
espressamente gli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti al
personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da
parte degli uffici competenti. I dati relativi ai compensi e agli
incarichi sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni come
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 entro quindici giorni dalla stipula dell'accordo o della
convenzione, con il provvedimento di individuazione del personale
incaricato.
10. La ripartizione del Fondo avviene, con cadenza semestrale,
previa contrattazione collettiva integrativa con le organizzazioni
sindacali. Tali accordi sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - ai fini dell'attivazione della procedura
prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Art. 4
Conferimento degli incarichi e individuazione
del personale per la ripartizione dell'incentivo
1. Gli incarichi relativi alle attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente o del
responsabile di servizio preposto alla struttura competente,
garantendo la rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, e
tenendo conto delle professionalita' presenti all'interno del
Ministero.
2. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il dirigente o il
responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come
stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito denominato «RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice dei contratti
pubblici.
3. Nei casi di modifica o revoca dell'incarico di RUP o di
qualsiasi altro incarico, consentiti dalla normativa vigente, il
dirigente o il responsabile di servizio con il medesimo provvedimento
di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche'
alla causa della modifica o della revoca, stabilisce l'attribuzione
dell'incentivo a fronte delle attivita' che il soggetto incaricato
abbia svolto sino a quel momento. Il dirigente o il responsabile di
servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del
presente regolamento nonche' il raggiungimento degli obiettivi
fissati.
4. Il dirigente o il responsabile di servizio, su proposta del RUP,
individua con apposito decreto, il personale incaricato delle
funzioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, attingendo
prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze
professionali anche in relazione alla tipologia di lavoro da
realizzare o di servizio e fornitura da acquisire;
b) delle esperienze professionali acquisite;
c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati
positivi;
d) della consequenzialita' e complementarieta' con altri
incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
e) del principio di incentivazione della produttivita', sancito
dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla
contrattazione collettiva.
5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'importo
posto a base di gara sulla base del quale e' determinato l'importo
dell'incentivo e, su indicazione del RUP, il nominativo dei
dipendenti incaricati, i compiti affidati a ciascuno e i termini
entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascun
incaricato.
6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascun
lavoro, servizio o fornitura e' comunicato dal dirigente o dal
responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come
stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni tempestivamente e
comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso.
7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai
sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. E' fatto obbligo per il dirigente o il responsabile di servizio
che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere
prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di accertare
preventivamente la insussistenza di carichi pendenti per i reati di
cui all'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche
mediante ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura
ministeriale che funge da stazione appaltante, qualora, ai fini della
individuazione delle figure professionali necessarie, non possa
ricorrere al personale del proprio ufficio, puo' attingere, per il
conferimento dell'incarico, ad appositi elenchi predisposti dalla
Direzione generale Organizzazione a seguito di interpello
ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura presso
cui il dipendente prescelto presta servizio reso sulla base
dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
Art. 5
Modalita' e criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche
1. Le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo sono indicati
nei commi 2 e 3. L'importo da corrispondere al personale e'
ripartito, nei limiti percentuali di cui alle tabelle incluse nei
commi 2 e 3.
2. Il 96,5 per cento della quota del Fondo di cui all'articolo 3,
comma 4, e' ripartito in favore dei dipendenti da parte del dirigente
o del responsabile di servizio competente nella misura determinata ai
sensi del comma 6. La misura del beneficio e' determinata tenendo
conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita'
dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, all'interno degli
intervalli di valori percentuali di seguito indicati:
===========================================================
| LAVORI | Percentuale |
+===============================+=========================+
| RUP | 15-20% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaboratori RUP (personale | |
|amministrativo e tecnico di | |
|staff) | 7-15% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Direttore Lavori | 20-25% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Direttori operativi e | |
|collaboratori della direzione | |
|lavori | 10-20% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaudatore tecnico | |
|amministrativo e collaboratori | 10-15% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaudatore statico e | |
|collaboratori | 10-12% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricato della valutazione | |
|preventiva dei progetti e | |
|collaboratori | 5-8% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricato della | |
|programmazione della spesa per | |
|investimenti e collaboratori | 2-4% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricati della | |
|predisposizione e del controllo| |
|delle procedure di bando e di | |
|esecuzione dei contratti e | |
|collaboratori | 3-5% |
+-------------------------------+-------------------------+
===========================================================
| SERVIZI E FORNITURE | Percentuale |
+===============================+=========================+
| RUP | 20-25% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaboratori RUP (personale | |
|amministrativo e tecnico di | |
|staff) | 15-25% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Direttori della esecuzione dei| |
|contratti di servizi - | |
|Incaricato o commissione della | |
|verifica di conformita' nei | |
|contratti di forniture | 20-25% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaboratori del direttore | |
|dell'esecuzione - collaboratori| |
|dell'incaricato o commissione | |
|della verifica dei contratti di| |
|forniture | 5-15% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricati della | |
|predisposizione e del controllo| |
|delle procedure di bando e | |
|collaboratori | 5-10% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricato della | |
|programmazione della spesa per | |
|investimenti e collaboratori | 5-10% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaudatore tecnico | |
|amministrativo e collaboratori | 8-12% |
+-------------------------------+-------------------------+
3. Nei casi in cui le attivita' di programmazione - anche avente
carattere straordinario - della spesa per investimenti siano svolte,
pro quota, dal personale appartenente ai segretariati regionali, alle
direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero, il
3,5% del totale delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, e'
ripartito tra tale personale, tenendo conto delle responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nelle
misure percentuali di seguito indicate:
===========================================================
| PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER| |
| INVESTIMENTI | Percentuale |
+===============================+=========================+
| Personale appartenente ai | |
|segretariati regionali o alle | |
|direzioni regionali musei | 1,5% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Personale appartenente alle | |
|strutture centrali del | |
|Ministero che esprimono il | |
|parere di competenza | 0,5% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Personale appartenente alle | |
|strutture centrali del | |
|Ministero che svolgono | |
|attivita' di programmazione | |
|della spesa per investimenti | 1,5% |
+-------------------------------+-------------------------+
4. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettivamente, ai
segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle
strutture centrali del Ministero non sia coinvolto nello svolgimento
delle attivita' di programmazione - anche avente carattere
straordinario - della spesa per investimenti, le quote percentuali
spettanti a tali soggetti riportate nella tabella di cui al comma 3
incrementano la percentuale di cui al comma 2.
5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta
dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale
massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di
coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, o
altra figura tecnica, a esso compete una quota non inferiore a un
terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di
contrattazione decentrata integrativa.
6. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per
la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e
della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla
contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle
percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle
somme disponibili.
7. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito
congiuntamente a piu' dipendenti, la ripartizione interna
dell'importo da corrispondere e' definita nel decreto di cui
all'articolo 4, comma 4, tenendo conto del ruolo, delle
responsabilita', della complessita' e della natura delle attivita' da
svolgere.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti
pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della
centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti
puo' essere riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore
a un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo
articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai
destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata
integrativa.
9. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del
servizio o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal
personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio
della procedura di affidamento, il compenso incentivante e'
corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e
certificate dal RUP.
10. Per gli appalti misti, ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei
contratti pubblici, qualora la stazione appaltante scelga di
aggiudicare un appalto unico, se le diverse parti di un determinato
contratto sono oggettivamente separabili la quantificazione del fondo
avviene pro quota in relazione agli importi posti a base di gara
relativi a lavori e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di
essi la ripartizione percentuale come definita per le singole
tipologie di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili e' applicata la ripartizione
percentuale definita in base all'oggetto principale del contratto in
questione. Per gli appalti suddivisi in lotti, la quantificazione del
Fondo avviene per singolo lotto.
Art. 6
Definizione delle modalita'
di erogazione dell'incentivo
1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura centrale o
periferica competente avvia la procedura di assegnazione delle
risorse stanziate per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture, mediante ordine di accreditamento, ovvero ordine di
pagamento, in favore delle stazioni appaltanti.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il dirigente o il
responsabile di servizio preposto alla struttura ministeriale che
opera come stazione appaltante, previa verifica dei contenuti della
relazione a lui presentata dal RUP in cui sono asseverate le
specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento
adeguatamente motivate, provvede a versare una quota parte delle
risorse di cui al comma 1, pari al 2 per cento o alla diversa
percentuale stabilita in sede di contrattazione decentrata
dell'importo posto a base di gara, al Conto entrate Ministero Capo
29, Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della
cultura», articolo 23 all'uopo istituito.
3. La Direzione generale Bilancio del Ministero, accertate le
entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al
Ministero dell'economia e delle finanze su un apposito piano
gestionale dei capitoli di spesa inerenti le competenze fisse e
accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove
prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Una volta riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la
Direzione generale Bilancio del Ministero attribuisce l'80 per cento
delle risorse finanziarie del Fondo, mediante apposito piano di
riparto, alle strutture ministeriali che svolgono funzione di
stazione appaltante, per consentire il pagamento degli incentivi in
favore del personale coinvolto nelle attivita' incentivate, tramite
l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa di cui all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Il 96,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 spetta ai
dipendenti di cui all'articolo 5, comma 2.
6. Il restante 3,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 e'
corrisposto al personale di cui all'articolo 5, comma 3, incaricato
di svolgere le attivita' di programmazione della spesa per
investimenti.
7. Ove le attivita' di programmazione della spesa per investimenti
non siano svolte anche dal personale di cui all'articolo 5, comma 3,
la percentuale di cui al comma 5 del presente articolo e'
incrementata fino a raggiungere il 100 per cento del totale delle
risorse di cui al comma 4.
8. In presenza di incarichi conferiti da altre pubbliche
amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per
funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti
per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle
pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi sulla base
della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le
rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri
a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato in conto
entrata sul pertinente piano gestionale del succitato Capitolo 2584
per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze
fisse e accessorie del personale. Le risorse da destinare al Fondo
non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per
cento.
9. Se l'incentivo per funzioni tecniche e' a carico di soggetti
terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui al comma 8.
10. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte
dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita'
svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa
vigente in materia di trattamento economico, incrementano la quota
del fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti
pubblici, nei limiti e per le finalita' di cui al comma 4 del
medesimo articolo 113; la residua quota costituisce economia di
bilancio.
11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno
solare al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o
soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Il
Ministero effettua adeguate misure di controllo a campione sul
rispetto del limite di cui al primo periodo.
Art. 7
Riduzione dell'incentivo in caso
di incrementi dei tempi o dei costi
1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, a valere sulla quota
del Fondo, e' ridotto nella misura prevista dal comma 3 in caso di
incrementi dei tempi non conformi alle norme del Codice dei contratti
pubblici, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della
struttura nel conferimento degli incarichi per l'espletamento delle
attivita' incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La riduzione
di cui al primo periodo si applica quando gli incrementi dei tempi
sono determinati da condotte imputabili ai destinatari
dell'incentivo.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al
comma 1 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio
che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa
comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale
recupero dei tempi previsti, nonche' dell'attivazione del
contraddittorio.
3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, l'incentivo
spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del
dirigente o del responsabile di servizio della struttura
ministeriale, nei confronti dei dipendenti responsabili, di una
penale settimanale, pari all'1 per cento dell'importo spettante, fino
ad un massimo del 20 per cento di tale importo.
4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, tali da
determinare l'applicazione di una penale superiore al 20 per cento
dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' da parte
del dipendente incaricato, il dirigente o il responsabile di servizio
della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La
revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle
prestazioni, determina la perdita del diritto all'incentivo.
5. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati
che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello
svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi
negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare
pregiudizio per il Ministero ovvero incremento dei costi
contrattuali. Qualora le violazioni e le responsabilita' del soggetto
incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al
primo periodo, il compenso incentivante e' ridotto mediante
l'applicazione di una penale non inferiore al dieci per cento
dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del
suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento.
6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al
comma 5 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio
della struttura ministeriale che ha affidato l'incarico che vi
provvede previa comunicazione al personale interessato, ai fini
dell'attivazione del contraddittorio.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il dipendente responsabile e'
tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso.
Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il
Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico
del dipendente e comunque non puo' erogare ulteriori incentivi a
favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.
Art. 8
Modifiche e varianti contrattuali
1. In caso di modifiche o varianti dei contratti di appalto in
corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del
Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un
incremento dell'importo a base di gara, il Fondo e' riferito al nuovo
importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a
seguito di variante deve corrispondere a un incremento dell'importo a
base di gara sul quale e' stata inizialmente calcolata la
percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento
di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito
dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1, e' effettuata,
secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti i soggetti
aventi diritto.
Art. 9
Trasparenza
1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di
rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e alle Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro vigente, ciascuna struttura del Ministero che espleta le
funzioni di stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito
istituzionale, dei risultati del monitoraggio dell'incentivo,
indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a
base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la
denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione
adottata, nonche' delle eventuali economie prodotte. I dati
pubblicati sono costantemente aggiornati.
Art. 10
Monitoraggio
1. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura
ministeriale che espleta le funzioni di stazione appaltante comunica
ai segretariati regionali i nominativi dei dipendenti destinatari
degli incentivi e l'elenco degli importi, al fine di verificare che
gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al
singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non superino
l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo
annuo lordo.
2. A tal fine, i segretariati regionali comunicano ogni sei mesi i
dati del monitoraggio alla Direzione generale Bilancio e alla
Direzione generale Organizzazione del Ministero, evidenziando anche
le eventuali criticita', ai fini di consentire gli adempimenti di
competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1° settembre 2021
Il Ministro: Franceschini
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2725
