Appalti pubblici: non è ammissibile il ricorso incidentale nel rito “super-accelerato” per l’accesso alla documentazione di gara oggetto di oscuramento
Procurement: the cross-appeal in the “super-accelerated” procedure for access to the tender documentation subject to blackout is not admissible
dalla Redazione
Con la sentenza TRGA Trento, Sez. Unica, 10 febbraio 2026, ud. 5 febbraio 2026, n. 22, è stato stabilito che nel rito di cui all’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non è ammesso il ricorso incidentale.
Nel caso di specie, un’impresa aveva partecipato ad una procedura per l’aggiudicazione di un servizio pubblico di distribuzione di gas naturale mediante tubazioni nel territorio della Provincia di Trento, collocandosi in seconda posizione di graduatoria.
Al momento della comunicazione, al ricorrente, del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’avversario, la Stazione Appaltante aveva, allora, provveduto alla pubblicazione, mediante la piattaforma telematica, degli atti di gara. Tuttavia, l’offerta tecnica della vincitrice era risultata, all’accesso, largamente oscurata, in ragione del fatto che la P.A., in accoglimento dell’istanza formulata, aveva ritenuto che parti sostanziali della documentazione fossero coperti da segreto.
Sicché, azionando il rito speciale, la seconda classificata aveva censurato la decisione assunta dalla Stazione Appaltante in punto di oscuramento, rilevando come gli elementi obliterati fossero indispensabili per l’esercizio del proprio diritto di difesa, in termini di analisi dei motivi che avevano condotto la P.A. all’aggiudicazione della gara di fornitura.
L’aggiudicataria, dal canto suo, costituitasi nel giudizio, aveva pure spiegato ricorso incidentale, rilevando come una analoga soluzione fosse stata sposata in relazione all’istanza di oscuramento della ricorrente principale, formulata al momento della presentazione della propria offerta, chiedendo, dunque, anch’essa l’accesso alla documentazione presentata dalla seconda classificata.
Il Tribunale, allora, nel rammentare come l’oscuramento della documentazione di gara e, in particolare, dall’offerta tecnica possa essere richiesto dall’interessato solo attraverso un’istanza motivata e che, di riflesso, la P.A. sarebbe tenuta a rigettare siffatta richiesta laddove essa non risultasse sorretta da adeguata motivazione, circa la reale sussistenza di segreti e, dunque, di una situazione di pericolo che potrebbe derivare dall’accesso a documenti che dovrebbero rimanere riservati.
Ad ogni modo, il Tribunale ha sottolineato, comunque, l’estrema recessività del diritto alla riservatezza nel bilanciamento rispetto a quello, in capo ai partecipanti alla gara e, in particolare, di quelli classificatisi nei primi cinque posti di graduatoria, di tutelare la propria sfera, acquisendo elementi utili a verificare la legittimità dell’operato della Stazione appaltante.
Accolto, allora, il ricorso principale, è stato poi dichiarato infondato quello incidentale, rilevandosi come, in ogni caso, lo stesso si sarebbe rivelato inammissibile: «sussistono seri dubbi sulla possibilità di innestare il ricorso incidentale nel rito super-accelerato disciplinato dall’art. 36 del nuovo Codice, in quanto: – nella logica di tale rito (disciplinato da una norma di carattere eccezionale, che delinea un rito dalle cadenze temporali estremamente ristrette) bisogna restringere al massimo la tempistica per l’ostensione della documentazione di gara, tanto è vero che la regola dovrebbe essere quella della messa a disposizione della stessa nella piattaforma digitale; – il concorrente al quale sia opposto un oscuramento, con la decisione della P.A. comunicata contestualmente all’aggiudicazione, ha l’onere di impugnare tale decisione nel ristrettissimo termine di dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione; sicché l’art. 36 (con l’introduzione di un rito con tempi particolarmente stretti sia per l’introduzione del giudizio che per la sua definizione) onera i concorrenti di una immediata reazione, disciplinando quindi tale rito con norme processuali ad hoc (fissazione d’ufficio dell’udienza in camera di consiglio; termini pari alla metà rispetto a quelli di cui all’art. 55 c.p.a.; decisione con sentenza in forma semplificata e termine di cinque giorni, dalla discussione, per la relativa pubblicazione); – una indiretta conferma della non innestabilità del ricorso incidentale in tale speciale rito potrebbe provenire dalla disciplina specifica sulle controversie in materia di appalti contenuta nell’art. 120 c.p.a., il quale al comma 2 contiene una previsione ad hoc del ricorso incidentale, stabilendo il termine, la relativa decorrenza, e rinviando espressamente all’art. 42; per contro, nessun riferimento a tale istituto è previsto nel rito disciplinato dall’art. 36».
La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/TAR-Trento-10-febbraio-2026-n.-22-su-ricorso-incidentale-ricorso-superaccelerato-APPALTI.pdf
