MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
DECRETO 1 luglio 2022
Individuazione dei criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche. (22A04326)
(GU n.179 del 2-8-2022)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti
pubblici», di seguito «Codice»;
Visto l'art. 111 del codice recante la disciplina del controllo
tecnico, contabile e amministrativo dei lavori e dei servizi e delle
forniture, in particolare, il comma 1-bis il quale dispone che con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
siano individuati i criteri per la determinazione dei costi relativi
agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche
obbligatorie inerenti alle attivita' di controllo tecnico, contabile
e amministrativo specificamente previsti dal capitolato speciale
d'appalto di lavori e disposti dalla direzione dei lavori o
dall'organo di collaudo;
Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia» nel quale si
indicano i laboratori ufficiali e gli altri laboratori che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, puo' autorizzare, con
proprio decreto, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali
da costruzione, prove su terre e rocce, prove e controlli su
materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;
Considerato che il predetto art. 59 ha sancito anche che
l'attivita' dei laboratori ufficiali ed autorizzati e' «servizio di
pubblica utilita'» e percio' gli stessi sono obbligati ad assicurare
un livello minimo essenziale della prestazione;
Vista la nota n. 6324 del 1° luglio 2022 riguardante la proposta di
decreto del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui comma
1-bis del citato art. 111 del Codice;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano
il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli
accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie
inerenti alle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 111 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a ribasso che
garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione;
b) «elementi primari», elementi parziali che costituiscono i
componenti del prezzo minimo;
c) «laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati, di cui
all'art. 59 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
Art. 2
Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti
di laboratorio e delle verifiche tecniche
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 111, comma
1-bis., del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i criteri per
la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio
e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui
al citato art. 111, comma 1, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano il prezzo
dei servizi resi non soggetti a ribasso.
2. Il prezzo di cui al comma 1 e' formato dai seguenti
raggruppamenti di elementi primari:
a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi
dell'operatore tecnico, dal costo dell'ammortamento attribuito
all'attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili
riferiti alla prova e dal costo attribuito alla prova relativo
all'attivita' di direzione e coordinamento tecnico;
b) costo indiretto di produzione determinato in termini di
coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla
manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di
amministrazione e ad altri costi indiretti;
c) costo figurativo (utile lordo ed imposte);
d) costi fissi.
3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione
del prezzo sono indicati nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 3
Tavolo tecnico
1. E' istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, servizio
tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio
composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti
designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,
un rappresentante dei provveditorati, due rappresentanti di
laboratori designati dalle associazioni di categoria, un
rappresentante delle autorita' di sistema portuale, un rappresentante
dell'ENAC, un rappresentante dell'ISTAT, un rappresentante di ANCE,
un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un
rappresentante di ANAS, un rappresentante della rete delle
professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre
volte l'anno, ha il compito di fornire supporto per l'applicazione
dei criteri di cui all'art. 2 in relazione alla determinazione dei
prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche
tecniche.
2. Al tavolo tecnico possono essere, altresi', invitati a
partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza nel
settore.
3. Il funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 e'
assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La partecipazione del tavolo tecnico e' a titolo gratuito, ai
componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennita', emolumento
o rimborso comunque denominato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di
controllo per la registrazione e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, unitamente all'allegato A, entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 1° luglio 2022
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg. n. 2184
Allegato A
DETERMINAZIONE DEL PREZZO MINIMO
I componenti elementari di costo che concorrono alla
determinazione del prezzo sono:
1) Costo primo diretto (CDIR ) cosi' ripartito:
(a) costo dell'operatore tecnico;
(b) costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di
prova;
(c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla
prova;
(d) costo attribuito alla prova relativo all'attivita' di
direzione e coordinamento tecnico;
2) Costo indiretto di produzione (CIND ) determinato in termini
di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla
manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di
amministrazione ed altri costi indiretti;
3) Costo figurativo (U);
4) Costi fissi della prova (CF ).
Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di
analisi:
applicando alle quantita' di prodotti, attrezzature e risorse
umane necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni
voce, i rispettivi prezzi elementari;
aggiungendo la percentuale per spese generali ossia dei costi
indiretti di produzione;
aggiungendo una percentuale del 10% per l'utile dell'esecutore:
aggiungendo i costi fissi della prova.
Il costo standard di produzione (CST ) e' determinato dalla somma
dei costi di cui ai punti 1) e 2), ossia CST = (CDIR + CIND ),
tenendo conto che il costo indiretto di produzione e' pari a CIND = δ
× CDIR.
Il coefficiente δ=0,3286 e' stato determinato come media dei
costi indiretti rispetto ai costi diretti su un campione di
laboratori rappresentativo degli operatori del settore.
Per quanto riguarda, invece il costo figurativo (U) e' stato
commisurato nel 10% del Costo Standard come indicatore di settore U =
0,10 × CST.
Infine, i costi fissi della prova CF =2,50 euro sono stati
individuati come media dei costi fissi sostenuti dai laboratori,
ricavati su un campione rappresentativo degli operatori del settore.
Pertanto, il prezzo complessivo di una prova che costituisce il
prezzo minimo (P) e', in generale, determinato dalla seguente
espressione:
P= CDIR + CIND + U + CF
dove:
CDIR = (a) + (b) + (c) + (d)
CIND = δ × CDIR = 0,3286 × CDIR
U = 0,10 × (CDIR + CIND )
CF = 2,50
I predetti valori sono tutti espressi in euro.
In definitiva il prezzo (P), espresso in euro, e' dato dalla
seguente formula:
P= (1,46146) × CDIR + 2,50
In relazione a quanto sopra si precisa quanto segue.
A. Costo operatore tecnico (manodopera)
La manodopera e' calcolata per ora o frazione di ora impiegata
per la prova (tempo standard calcolato sul campione significativo)
moltiplicata per la tariffa oraria dello sperimentatore in base al
relativo contratto collettivo nazionale. Il tempo impiegato comprende
l'attrezzaggio ed il tuning della macchina suddiviso per il numero
giornaliero delle prove effettuate con la stessa macchina. Il tempo
standard e' il tempo medio impiegato per la prova calcolato su un
numero sufficientemente rappresentativo di prove omogenee. Tale
manodopera comprende tutto il personale indiretto impiegato nella
produzione della prova rapportando la sua incidenza percentuale col
metodo del fatturato per linea di prodotto o similare. A titolo di
esempio, si raggruppa un numero di prove omogenee sulla base delle
fatture emesse in un termine di durata significativa. Il costo del
personale del termine esaminato e' ripartito per il numero delle
prove raggruppate omogeneamente.
B. Ammortamento immobili, macchinari e attrezzature
L'ammortamento degli immobili e' calcolato col metodo dei fitti
figurativi del laboratorio se di proprieta' e con quello del canone
di locazione del relativo contratto di fitto dell'immobile se non di
proprieta'. L'incidenza del fitto sulla prova e' rapportato, come per
la manodopera indiretta, col metodo del fatturato per linea di
prodotto o similare.
L'ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature calcolato
sul tempo di utilizzo standard, si basa sul tempo medio impiegato per
la prova calcolato su un numero sufficientemente rappresentativo di
prove omogenee, e' calcolato in base alla tabella dei coefficienti di
cui al decreto ministeriale finanze 31 dicembre 1988 «Gruppo XVI -
Industrie edilizie, specie 1a/a - Imprese di costruzioni edilizie, di
lavori di terra e di opere stradali, portuali e specializzate» che
stabilisce per quote annuali di ammortamento del costo dei beni
strumentali, per categorie di beni omogenei. Al costo macchina si
aggiungono i costi di taratura e manutenzione ordinaria.
Il prezzo lordo dell'energia assorbita dal laboratorio in un
termine significativo incide sul prezzo della prova dividendo l'onere
per le prove effettuate entro lo stesso termine significativo avendo
cura di dividere l'onere per gruppi di prove omogenee.
C. Consumi e materiali necessari alla prova
Le materie prime sono tutti quei beni strumentali alla prova
quali i beni consumabili e non riutilizzabili. I beni strumentali
alla prova e riutilizzabili incidono sul prezzo proporzionalmente al
numero dei riusi.
Si ritiene utile riportare alcuni esempi di determinazione del
prezzo minimo e dei principali parametri che lo costituiscono, sulla
base delle indicazioni sopra specificate.
D. Costo attribuito alla prova relativo all'attivita' di
direzione e coordinamento tecnico
La componente di costo destinata a commisurare l'attivita' di
direzione e/o di coordinamento tecnico viene determinata nella
percentuale del 15% applicata alla somma dei precedenti componenti
definiti alle voci A, B, e C.
Esempio 1
Prova di rottura a compressione su cubi o cilindri in
calcestruzzo
Punto 2.2.1 della circolare 8 settembre 2010 n. 7617/STC (Rottura
a compressione di cubi o cilindri - Prova di compressione su cubi di
spigolo >150 mm fino a 200 mm, per ogni provino) - Norma di
riferimento UNI EN 12390-3.
Determinazione del Costo diretto CDIR
a) - Costo operatore tecnico
=====================================================================
| | Durata | Costo operatore | Totale |
| Attivita' |attivita' (min)| (euro/min) | (euro) |
+======================+===============+=================+==========+
|Preparazione dei | | | |
|campioni | 4| 0,375| 1,50|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
|Esecuzione prova sulla| | | |
|macchina | 2| 0,375| 0,75|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
|Sommano | | | 2,25|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
b) - Costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di
prova
Il costo di ammortamento delle singole attrezzature utilizzate
per la prova dipende dal costo dell'attrezzatura stessa, dalla vita
presunta e dal tempo di utilizzo (minuti) della specifica prova.
=====================================================================
| | Tempo di | | |
| | utilizzo | Costo attrezzatura/vita | Totale |
| Attrezzature | (min) | presunta (euro/min) | (euro) |
+==================+============+==========================+========+
|Bilancia + calibro| 2| 0,002| 0,004|
+------------------+------------+--------------------------+--------+
|Macchina | 2| 0,017| 0,034|
+------------------+------------+--------------------------+--------+
|Sommano | | | 0,038|
+------------------+------------+--------------------------+--------+
c) - Costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla
prova
In questo caso pari a 0,01 euro (Corrispondente al costo
dell'energia. Il tipo di prova non richiede altri consumi)
Quindi a)+b)+c) =2,25 + 0,038 + 0,01 = 2,30 euro
d) Costo attribuito alla prova relativo all'attivita' di
direzione e coordinamento tecnico (15% di a+b+c) = 2,30 x 0,15 = 0,34
euro
Totale CDIR = 2,30 + 0,34 = 2,64 euro
P= (1,46146) × CDIR + 2,50 = 6,36 euro
Esempio 2
Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. sino al diametro
24, per ogni provino
Punto 4.1.1. della circolare 8 settembre 2010, n. n. 7617/STC
(Prove su spezzoni di barre da cemento armato, con determinazione:
dell'area della sezione della barra equipesante; dei carichi di
snervamento e rottura; dell'allungamento sotto carico massimo Agt. -
Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. sino al diam 24, per
ogni provino) - Norma di riferimento UNI EN ISO 15630-1
Determinazione del Costo diretto CDIR
a) - Costo operatore tecnico
=====================================================================
| | Durata | Costo operatore | Totale |
| Attivita' |attivita' (min)| (euro/min) | (euro) |
+======================+===============+=================+==========+
|Preparazione dei | | | |
|campioni | 4| 0,375/min| 1,50|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
|Esecuzione prova sulla| | | |
|macchina | 6| 0,375/min| 2,25|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
|Sommano | | | 3,75|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
b) - Costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova
Il costo di ammortamento delle singole attrezzature utilizzate
per la prova dipende dal costo dell'attrezzatura stessa, dalla vita
presunta e dal tempo di utilizzo (minuti) della specifica prova.
=====================================================================
| | Tempo di | Costo | |
| | utilizzo | attrezzatura/vita |Totale |
| Attrezzature | (min) | presunta (euro/min) |(euro) |
+==========================+==========+=====================+=======+
|Tagliaferri+Bilancia + | | | |
|Segnaprovini | 4| 0,003| 0,01|
+--------------------------+----------+---------------------+-------+
|Macchina | 4| 0,252| 1,01|
+--------------------------+----------+---------------------+-------+
|Sommano | | | 1,02|
+--------------------------+----------+---------------------+-------+
c) - Costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla
prova
In questo caso pari a 0,05 euro (Corrispondente al costo
dell'energia. Il tipo di prova non richiede altri consumi)
Quindi a) + b) + c) = 3,75+1,02 +0,05=4,82 euro
d) Costo attribuito alla prova relativo all'attivita' di
direzione e coordinamento tecnico (15% di a+b+c) = 4,82 x 0,15 = 0,72
euro
Totale CDIR = 4,82 + 0,72 = 5,54 euro
P= (1,46146) × CDIR + 2,50 = 10,59 euro
Gli accertamenti e le verifiche tecniche che devono essere
eseguiti e certificati dai laboratori ufficiali o autorizzati, di cui
all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e i relativi prezzi, con campioni consegnati in
laboratorio, sono determinati secondo i criteri di cui all'art. 2 del
presente decreto che non includono i costi di trasferta.
