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Alla Consulta le questioni di legittimità relative all’art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale

 To the Constitutional Court the questions of legitimacy relating to art. 573, paragraph 1-bis, of the Code of Criminal Procedure

dalla Redazione

Con l’ordinanza Cass., Sez. III Civ., 5 marzo 2026, ud. 29 gennaio 2026, n. 4944, la suprema Corte ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p. (in tema di “impugnazione per i soli interessi civili”), introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della delega conferita con l. 27 settembre 20221, n. 134, per l’efficienza del processo penale.

Ciò nella misura in cui tale disposizione stabilisce che: «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile».

Per “interessi civili” si devono intendere quelli inerenti all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, ovverosia quella riferibile alla parte civile per restituzioni e risarcimento danni. Vi rientrano le questioni relative alle spese processuali in favore della parte civile, alle statuizioni relative alla posizione del responsabile civile nonché della persona obbligata per la pena pecuniaria.

La ratio della riforma risiede nella deflazione del carico di contenzioso gravante sul giudice penale.

I profili di non manifesta infondatezza sono stati ravvisati, in particolare, nel fatto che:

i) sarebbe irragionevole sottoporre al giudice civile temi che, per caratteri, sono tecnicamente affrontabili solo dal giudice penale;

ii) la disposizione contrasterebbe col principio di ragionevole durata del processo;

iii) la norma contrasterebbe pure col principio di ragionevolezza, per disparità di trattamento, in quanto il giudice civile, su tale thema decidendum, dovrebbe adottare paradigmi meno stringenti rispetto a quelli cui è tenuto il giudice penale;

iv) la disposizione creerebbe il rischio di conflitti tra giudicati, atteso che il giudice civile potrebbe non ritenere l’impugnazione, proposta in sede penale, ammissibile.

La Cassazione, pertanto, ha dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p.., nei termini di cui in motivazione».

L’ordinanza è disponibile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Cass.-Sez.-III-Civ.-ord.-5-marzo-2026-n.-4944.pdf