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A RELEVANT ITALIAN DECISION OF THE COURT OF CASSATION – Civil Law

MICAELA LOPINTO

SUMMARY: Abstract; 1. Introduction; 2. The most important principles of law concerning the decision; 3. A brief reflection; 4. Conclusion.

Abstract

The following paper aims at reaching the goal to underline the most interesting points of a decision of the Italian Court of Cassation concerning the articles 537, 566 and 735 of the Italian Civil Code.

1. Introduction.

The scope of this extremely short research paper is to give an overview about the doctrinal and jurisprudential points of view concerning the articles of the Italian Civil Code indicated above. Particularly, we’d like to focus the reader attention on a specifical passage of the interesting decision of the Italian Court of Cassation, no. 25756/2018.

2. The most important principles of law concerning the decision.

According to the previous paragraph, the passage of the Court of Cassation decision makes clear the following principles of law “[…] Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 735 cod. civ. e si contesta la mancata declaratoria della nullità del testamento di T. F. in ragione della pretermissione della coniuge e della disposizione di beni altrui. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 566 e 537 cod. civ. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate. 3.1. In linea generale, né la pretermissione del legittimario né la disposizione di beni altrui determinano la nullità del testamento, che non è espressamente prevista e non può essere ricavata dal sistema, imperniato sul principio generale di conservazione del testamento, in quanto atto non ripetibile. Il testamento con il quale il de cuius abbia pretermesso un legittimario è valido ed efficace, ma rimane esposto alla riduzione (artt. 553 e 554 cod. civ.), potendo diventare inefficace nei confronti del pretermesso se questi esperisce vittoriosamente l’azione di riduzione (ex plurimis, Cass. 14/10/2013, n. 23278; 11/06/2003, n. 9424). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, applicando l’art. 735, primo comma, cod. civ., che sanziona con la nullità la divisione fatta dal testatore il quale abbia pretermesso un legittimario (o uno degli eredi istituiti), ovvero abbia attribuito beni altrui (ex plurimis e da ultimo Cass. 22/03/2018, n. 7178, con richiamo dei precedenti) […]”.

3. A brief reflection.

At this point of the paper, it’s necessary to make clear a concept concerning the nullity of the will, according to the article 735 of the Italian Civil Code, remembered into the decision of the Italian Supreme Court. The reason of the nullity can be easily explained, owing to the fact that the property inserted into the will needs to be present into the patrimony of the dead person exactly at the time of the death. In case of donation, we are able to apply the same principle, but there’s an exception. Particularly, the Italian legal system permits to stipulate contracts of donation concerning properties which belong to other people at the moment of the signature, if this specifical detail is clearly explained into the contract. In these cases, the contract is considered “valid”.

4. Conclusion.

In conclusion, the decision confirms a classic principle of the Italian Civil Code in inheritance matter.

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Full Text

1. Nel 1996 i germani Fortunato e Romolo Fiorenza, unitamente alla madre Adele Quaranta, agirono nei confronti delle germane Ornella, Elsa e Rosella per la declaratoria di nullità o per l’annullamento del testamento di Tommaso Fiorenza, rispettivamente padre e coniuge degli attori, per la riduzione delle disposizioni lesive e per lo scioglimento della comunione ereditaria.

Gli attori addussero che il de cuius aveva pretermesso la coniuge e disposto anche di beni che erano in proprietà esclusiva della predetta o in comproprietà tra i coniugi, e aveva leso la quota riservata ai legittimari.

Le germane convenute si difesero assumendo posizioni differenti: Elsa Fiorenza instò per la declaratoria di nullità parziale del testamento e aderì alla domanda di riduzione; Rosella Fiorenza dedusse che il testamento era valido e chiese che si procedesse alla divisione; Ornella Fiorenza chiese il rigetto delle domande, adducendo che l’immobile ricevuto in donazione dai genitori in data 13 marzo 1993 non eccedeva la quota disponibile e la quota di legittima.

1.1. Riassunto il giudizio a seguito di interruzione per il decesso di Adele Quaranta, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 374 del 2007, rigettò la domanda di nullità annullamento del testamento, ritenendo che fosse nulla soltanto la divisione disposta dal testatore; dichiarò improcedibili le domande di riduzione e di divisione per mancanza di esauriente prova sulla composizione dell’asse ereditario.

2. La Corte d’appello, adita da Rosella Fiorenza, ha confermato la validità del testamento e la nullità della sola divisione fatta dal testatore, con conseguente ripristino della comunione ereditaria. Diversamente dal Tribunale, secondo la Corte territoriale, era possibile procedere allo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni relitti dal de cuius Tommaso Fiorenza – essendo provata la consistenza dell’asse a mezzo delle indicazioni dagli eredi, integrate dagli accertamenti effettuati dal CTU – unitamente ai beni lasciati dalla coniuge anch’essa defunta.

Pur consapevole della diversità dei lasciti ereditari e delle masse di beni conseguenti al decesso di entrambi i genitori dei germani Fiorenza, la Corte d’appello ha ritenuto di procedere ad un’unica operazione, essendo devolute allo stesso modo le due masse ereditarie tra identiche parti condividenti.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Ornella Fiorenza, sulla base di due motivi e i germani Fortunato e Romolo Fiorenza, sulla base di un motivo, anche illustrato da memoria. Rosella Fiorenza ed Elsa Fiorenza resistono, con separati atti di controricorso, ad entrambi i ricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, attesa la proposizione di più ricorsi autonomi avverso la medesima sentenza, si deve fare applicazione del principio di unità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 cod. proc. civ., il quale implica che l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale, e in tale forma si convertono purché risultino proposte nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso (ex plurimis, Cass. 07/11/2013, n. 25054; 21/12/2011, n. 27898; 20/12/2009, n. 27887).

Nel caso in esame, senza bisogno di formalizzare la riunione dei ricorsi, già registrati con il medesimo numero, la pendenza della lite va ancorata al ricorso proposto da Ornella Fiorenza, che risulta ricevuto per la notifica in data 11 novembre 2014 da Rosella Fiorenza, e il ricorso proposto da Fortunato e Romolo Fiorenza si converte in ricorso incidentale, sussistendone i requisiti.

2. Il ricorso principale è infondato.

2.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 735 cod. civ. e si contesta la mancata declaratoria della nullità del testamento di Tommaso Fiorenza in ragione della pretermissione della coniuge e della disposizione di beni altrui.

2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 566 e 537 cod. civ., nonché vizio di motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, e si contesta che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto la nullità delle disposizioni riguardanti i beni che non appartenevano al de cuius, «di fatto, nel procedere alla divisione […] le riteneva valide».

3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

3.1. In linea generale, né la pretermissione del legittimario né la disposizione di beni altrui determinano la nullità del testamento, che non è espressamente prevista e non può essere ricavata dal sistema, imperniato sul principio generale di conservazione del testamento, in quanto atto non ripetibile.

Il testamento con il quale il de cuius abbia pretermesso un legittimario è valido ed efficace, ma rimane esposto alla riduzione (artt. 553 e 554 cod. civ.), potendo diventare inefficace nei confronti del pretermesso se questi esperisce vittoriosamente l’azione di riduzione (ex plurimis, Cass. 14/10/2013, n. 23278; 11/06/2003, n. 9424).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, applicando l’art. 735, primo comma, cod. civ., che sanziona con la nullità la divisione fatta dal testatore il quale abbia pretermesso un legittimario (o uno degli eredi istituiti), ovvero abbia attribuito beni altrui (ex plurimis e da ultimo Cass. 22/03/2018, n. 7178, con richiamo dei precedenti).

3.2. Alla declaratoria di nullità della divisione fatta dal de cuius consegue il ripristino della comunione ereditaria, che deve essere sciolta tenendo conto ove possibile delle quote stabilite dal de cuius, quindi sempre all’interno della successione testamentaria. In termini conformi si esprime anche la sentenza n. 20664 del 2004 delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata dalla ricorrente, che ha risolto il contrasto riguardo alla diversa, e qui irrilevante, questione della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di riduzione.

3.3. Priva di fondamento è anche la doglianza con la quale la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato, ai fini della divisione, i beni che non erano di proprietà esclusiva del de cuius, e ciò dopo avere dichiarato la nullità delle disposizioni del testatore che riguardavano i predetti beni.

Ribadito quanto detto nell’esame del motivo che precede, e cioè che l’accertamento della nullità ex art. 735, primo comma, cod. civ. ha travolto soltanto la divisione operata dal testatore, la Corte d’appello ha proceduto alla divisione dei beni relitti da entrambi i coniugi, e quindi ha considerato – non «di fatto» ma «di diritto» – anche i beni di proprietà esclusiva della sig.ra Adele Quaranta e quelli in comproprietà dei coniugi Fiorenza-Quaranta. Non v’è contraddittorietà nell’operato della Corte territoriale, e neppure si ravvisa violazione degli artt. 566 e 537 cod. civ., che disciplinano rispettivamente la successione dei figli ai genitori e la riserva a favore dei figli.

A monte dell’applicazione delle norme richiamate sì colloca la questione riguardante la scelta della Corte d’appello di procedere alla divisione dei beni relitti da entrambi i coniugi Fiorenza-Quaranta, questione che la ricorrente principale non ha prospettato e che è invece attinta, come si dirà tra breve, dal ricorso incidentale.

4. Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e contestano che la Corte d’appello ha proceduto all’attribuzione della quota di eredità del de cuius che sarebbe spettata alla coniuge Adele Quaranta, in assenza di domanda.

5. Con il secondo motivo è denunciata, in via conseguenziale, la violazione dell’art. 537 cod. civ. e si contesta l’assegnazione dei beni della madre Adele Quaranta in misura paritaria a ciascuno dei germani, a fronte dell’esistenza di un testamento olografo, anche oggetto di contenzioso, e di un testamento pubblico che attribuisce la quota disponibile ai figli Fortunato e Romolo.

6. La doglianza prospettata con il primo motivo è fondata e assorbe la rimanente.

6.1. La Corte territoriale ha proceduto allo scioglimento della comunione ereditaria «dei beni relitti dal defunto Tommaso Fiorenza, unitamente a quelli lasciati dalla defunta coniuge» (pag. 6 della sentenza), in assenza di domanda sul punto, e non giova il richiamo a Cassazione 09/01/2009, n. 314, con il quale la Corte d’appello ha giustificato la scelta di procedere alla divisione delle due masse ereditarie.

La richiamata pronuncia ribadisce il principio generale secondo cui, «nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio (Cass. 15.5.1992, n. 5798), cosicché il litisconsorzio necessario tra í condividenti sussiste soltanto all’interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna massa», e quindi si sofferma sulla autonoma ratio decidendi enucleata nel caso di specie dal giudice d’appello, della mancanza di contestazione da parte dei condividenti dell’unico progetto divisionale fatto dal giudice di primo grado.

La situazione nel caso odierno è diversa, essendo il progetto divisionale cumulativo opera della Corte d’appello e non risultando precisato se, dove e quando sarebbe stato acquisito il consenso dei condividenti.

7. Il rilievo è sufficiente a cassare in parte qua la sentenza impugnata e a demandare al giudice di rinvio il riesame della domanda di divisione della comunione ereditaria di Tommaso Fiorenza. Lo stesso giudice provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione.

Bibliography

Court of Cassation, no. 25756/2018