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Le Sezioni Unite intervengono sull’impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa

The United Sections intervene on the appealability of the decision rejecting the request for access to restorative justice

dalla Redazione

 

Con la sentenza in rassegna, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2025 (dep. 9 febbraio 2026), n. 5166, Pres. Montagni, Rel. Scordamaglia, le Sezioni Unite sono intervenute, su provvedimento di remissione della Quinta Sezione Penale, per dirimere un contrasto interpretativo, sorto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, circa l’impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso a programmi di giustizia riparativa formulata dall’imputato.

Nel giudizio a quo, in particolare, l’imputato era stato condannato per il delitto di stalking e, avverso la sentenza di conferma pronunciata dalla Corte territoriale, aveva spiegato ricorso per cassazione lamentando come la medesima Corte non si fosse affatto pronunciata sull’istanza di avvio del programma. Il tutto, dunque, censurando il provvedimento per difetto di motivazione nonché per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e sostenendosi come il ricorrente nutrisse effettivo interesse ad accedere alla procedura, per via del regime di procedibilità del reato contestato e della possibilità di fruire della remissione tacita della querela, nonché, in ogni caso, della possibilità di godere di un trattamento sanzionatorio più vantaggioso.

La Corte, allora, ripercorrendo gli scopi e la struttura della giustizia riparativa, ha analizzato tre diversi orientamenti giurisprudenziali: il primo, per il quale sarebbe esclusa tout court l’impugnabilità del provvedimento di rigetto (e, dunque, anche il silenzio serbato) sull’istanza; il secondo, per cui tale possibilità sarebbe limitata alle ipotesi in cui si proceda per reati perseguibili a querela; il terzo, infine, che ammetterebbe in maniera generalizzata il gravame.

Le Sezioni Unite hanno abbracciato il terzo orientamento, attribuendo al provvedimento di diniego all’accesso al programma di giustizia riparativa natura giurisdizionale e rimarcando come avverso l’ordinanza del giudice, emessa nel corso del processo, sia proponibile gravame, da spiegarsi alla conclusione del grado di giudizio, mediante impugnazione della sentenza. Ciò, inoltre, statuendo – in senso difforme rispetto ad alcune espressioni dottrinali – che l’imputato vanterebbe un vero e proprio diritto all’accesso a programmi di restorative justice[1].

La suprema Corte, nell’occasione, ha ricordato come l’autorizzazione da parte del giudice sia condizionata alla verifica dell’utilità della procedura e all’assenza di un periculum, per la sicurezza dei partecipanti alla procedura stessa o per la genuinità della prova da acquisire nel corso del processo. Tuttavia, quanto al primo requisito, le Sezioni Unite (vd. par. 8.1.) sembrano aver ridimensionato notevolmente la discrezionalità del giudice.

Rimarrà – soggiunge la sentenza – onere dell’interessato, comunque, quello di specificare, in sede di impugnazione, l’interesse concretamente nutrito dall’istante all’accesso alla giustizia riparativa, nell’ottica della rimessione tacita della querela, in termini di applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., di vantaggi in ordine alla dosimetria della pena ex art. 133 c.p., nella prospettiva della possibilità di ottenere la sospensione condizionale (art. 163, comma 4, c.p.).

[1] La tesi della sussistenza di un diritto soggettivo è stata sposata, ad esempio, da A. De Lia, La giustizia riparativa negli Stati Uniti d’America, Roma, 2024, 198.

 

La pronuncia delle Sezioni Unite è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/02/Sezioni-Unite-giustizia-riparativa-5166-2026.pdf