La Consulta sulle questioni di legittimità sollevate in ordine al rinovellato art. 187 CdS e sulla guida “dopo” l’assunzione di stupefacenti*
The Constitutional Court on the legality issues raised regarding the revised Article 187 of the Italian Highway Code and driving “after” taking drugs
dalla Redazione
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026 (dep. 29 gennaio 2026), ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da tre Giudici per le indagini preliminari presso i Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone, riguardanti l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del Codice della Strada, modificato dalla l. 25 novembre 2024, n. 177. Le modifiche legislative – ad avviso dei remittenti – avrebbero eliminato il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” ai fini della configurazione del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, introducendo un nesso meramente cronologico tra l’assunzione di stupefacenti e la guida.
Secondo i giudici a quibus, dunque, le norme di riferimento si sarebbero poste in contrasto con una serie di parametri costituzionali, tra cui:
1. principio di tassatività e determinatezza: la norma sarebbe risultata generica, non precisando né il lasso temporale, necessario ad integrare l’illecito, tra assunzione e guida, né la quantità o qualità della sostanza;
2. principio di necessaria offensività: i rimettenti avevano sostenuto che la nuova formulazione delle norme fosse sovrainclusiva, punendo anche condotte prive di pericolosità per la sicurezza stradale, come la guida dopo l’assunzione di stupefacenti i cui effetti fossero ormai svaniti;
3. principio di uguaglianza/ragionevolezza: i giudici avevano stigmatizzato la disparità di trattamento rispetto ad altre norme del Codice della Strada, come quelle sulla guida in stato di ebbrezza, che richiedono il superamento di soglie specifiche di alcolemia, nonché l’aberrante conclusione per cui, a ben considerare, secondo le disposizioni indubbiate, sarebbero risultati egualmente responsabili assuntori di sostanze indipendentemente dall’effettivo stato di alterazione al momento della guida.
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata e restrittiva delle disposizioni censurate. In particolare:
1. interpretazione restrittiva: la Corte ha stabilito che le disposizioni devono essere interpretate nel senso che la responsabilità penale per i reati di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 del Codice della Strada richiede la dimostrazione che la condotta di guida abbia creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Ciò implica che la guida debba essere avvenuta entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che la sostanza stupefacente abbia ancora effetti sull’organismo del conducente, alterandone le capacità di guida;
2. prova del reato: la prova del reato richiede l’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi corporei del conducente, in quantità e qualità tali da essere generalmente idonee, secondo le conoscenze scientifiche, a causare un’alterazione delle capacità di guida;
3. principio di tassatività: il principio di tassatività non sarebbe violato, poiché il consociato potrebbe prevedere le conseguenze penali della sua condotta e il giudice sarebbe costretto ad applicare criteri scientifici per accertare la pericolosità del comportamento contestato all’imputato;
4. principio di uguaglianza: non vi sarebbe disparità di trattamento rispetto ad altre norme, ritenendosi che il legislatore avrebbe legittimamente utilizzato tecniche normative diverse per tutelare lo stesso bene giuridico, senza violare il principio di uguaglianza;
5. finalità rieducativa della pena: La Corte ha ritenuto che, con l’interpretazione restrittiva, le disposizioni censurate non violerebbero la finalità rieducativa della pena, poiché la sanzione penale si applicherebbe solo in ragione di condotte effettivamente pericolose.
La Corte, in definitiva, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale, chiarendo che le disposizioni dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, limitando la punibilità alle condotte di guida successive all’assunzione di stupefacenti solo allorquando queste fossero poste in essere entro un lasso temporale in cui la sostanza possa ancora influire negativamente sulle capacità di guida del conducente.