LEGGE 26 settembre 2023, n. 138
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. (23G00146)
(GU n.237 del 10-10-2023)
Vigente dal: 25-10-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 589-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). - Chiunque cagioni
per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima
o interna e' punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una
delle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del codice della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e
53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una
persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la
morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o, ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in
cui il veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta'
dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la
pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la morte di piu' persone,
ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo'
superare gli anni diciotto ».
2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».
3. L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o
gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione
personale con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e
da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una
delle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del codice della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e
53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una
lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni
per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni
gravissime.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni
gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o, ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in
cui il veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta'
dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la
pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni lesioni a piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo'
superare gli anni sette.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se non
ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente
articolo.
4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 589-ter e 590-ter
del Codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di
omicidio stradale e nautico). - Nel caso di cui
all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la
pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non
puo' essere inferiore a cinque anni.»
«Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di
lesioni personali stradali e nautiche). - Nel caso di cui
all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la
pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non
puo' essere inferiore a tre anni.".
Art. 2
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la
lettera m-quater) e' sostituita dalla seguente:
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico
previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice
penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato,
adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria».
2. All'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di
procedura penale, dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono
inserite le seguenti: «o nautiche».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di
cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del
codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625 , primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648 , primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o
nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo
comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia
immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o
attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la
querela non e' contestualmente proposta, quando la persona
offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto in
flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito
anche in mancanza della querela che puo' ancora
sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se
l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la
querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in
liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente
ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa e' presente o e' rintracciata
ai sensi dei periodi precedenti, la querela puo' essere
proposta anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma
restando la necessita' di rendere alla persona offesa,
anche con atto successivo, le informazioni di cui
all'articolo 90-bis.»
«Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614 , primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice
penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice
penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis);
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali
proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice
penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice penale;
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o
nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo, ferma restando la necessita' di rendere alla
persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni
di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente
in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
