MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 25 marzo 2021
Linee generali di indirizzo della programmazione delle Universita' 2021/2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 289). (21A02846)
(GU n.114 del 14-5-2021)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il
Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in
particolare:
comma 1: «le Universita' (...) adottano programmi triennali
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio
universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari (...)»;
comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...)
sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri
individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori
delle universita' italiane (...). Dei programmi delle universita' si
tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita'»;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede,
all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e
al coordinamento nei confronti delle universita' (...) nel rispetto
dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione»,
e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non
puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai
comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare
l'art. 2, comma 5, concernente l'istituzione e la soppressione di
universita';
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e in
particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale «i corsi di studio
(...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti
sulla programmazione del sistema universitario»;
Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario)
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74,
relativo alla programmazione e alla valutazione della performance
amministrativa anche delle istituzioni universitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76 (regolamento concernente la struttura e il funzionamento
dell'ANVUR), e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che
l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 1,
comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto della
liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti
e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza,
ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita',
trasparenza e promozione del merito (...)»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e in
particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto
del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori
per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e
per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita'
economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti
dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della
ricerca, delle universita' statali e non statali legalmente
riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, proposti
dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della
programmazione delle Universita'»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare
l'art. 10, «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare
l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di
finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del
sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare
l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si aggiungono
importi di natura perequativa che tengono conto dei differenti
contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera
l'universita';
Visti i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a
sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170, recante «iniziative per il sostegno degli
studenti universitari e per favorirne la mobilita'», e l'art. 1,
comma 290 - 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di
bilancio 2017), relativi ai Piani per l'orientamento e il tutorato;
Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico
quali:
la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi
impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo
dell'alta formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19
novembre 2020;
la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo,
al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al comitato delle regioni del 27 maggio 2020, il bilancio
europeo per il periodo 2021 - 2027 e i documenti ufficiali relativi
all'iniziativa «Next Generation EU»;
l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'organizzazione
delle Nazioni Unite dell'agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare
riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla parita' di
genere, a ricerca e innovazione e alla crescita economica
sostenibile;
la partecipazione italiana al progetto «HEInnovate» promosso
dalla Commissione europea e da OCSE;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare
l'art. 238, comma 5, secondo cui «al fine di promuovere l'attivita'
di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del
sistema universitario alla competitivita' del Paese, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato,
per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno
2022, di 200 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentita la conferenza dei rettori
delle universita' italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno
precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di
riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma»;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020 (prot. n. 435),
relativo all'integrazione delle Linee generali di indirizzo della
programmazione delle universita' per il periodo 2019 - 2021, e in
particolare l'art. 3, secondo cui «con successivo decreto, da
adottare entro il mese di gennaio 2021, sono definite le linee
generali d'indirizzo della programmazione delle universita' (con
riferimento anche al Piano lauree scientifiche e ai Piani per
l'orientamento e il tutorato) e gli indicatori per la valutazione
periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione
del decreto ministeriale n. 989/2019, nonche' i criteri di riparto
delle risorse a tal fine destinate per gli anni 2021, 2022 e 2023 e
per gli interventi a favore degli studenti»;
Visto il decreto ministeriale 11 agosto 2020 (prot. n. 444),
«Integrazione delle Linee guida per la valutazione della qualita'
della ricerca (VQR) 2015 - 2019», e in particolare l'art. 1, comma 4,
secondo cui «nel decreto recante Linee generali d'indirizzo della
programmazione delle universita' per il triennio 2021-2023 il
Ministero dell'universita' e della ricerca fissa sia i pesi da
attribuire ai tre profili di qualita' di valutazione di cui all'art.
2, comma 2, del decreto ministeriale 1110/2019, sia i punteggi da
attribuire alle categorie di giudizio di cui all'art. 5, comma 6, del
medesimo decreto, da utilizzare ai fini dell'assegnazione della quota
premiale del FFO e del contributo alle Universita' non statali ex
legge n. 243/1991. I profili della terza missione dei singoli atenei
sono pesati con il numero dei prodotti della ricerca conferiti allo
scopo di tenere conto delle dimensioni degli atenei»;
Vista la convenzione in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al
CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro,
del Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo quanto
previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle universita'
italiane (CRUI) del 22 febbraio 2021; del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU) del 26 febbraio 2021 dell'Agenzia
nazionale per la valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) del 25 febbraio 2021; del Consiglio universitario
nazionale (CUN) del 25 febbraio 2021;
Decreta:
Art. 1
Programmazione 2021 - 2023
1. Con il presente decreto sono definite le linee generali
d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario
per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione
periodica dei risultati.
2. Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
ivi comprese le universita' telematiche, adottano i loro programmi
triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le
universita' statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano
altresi' l'integrazione del ciclo di gestione della performance di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con la
programmazione triennale ai sensi del presente decreto.
3. La programmazione del sistema universitario di cui al comma 1 e'
finalizzata all'innalzamento della qualita' del sistema
universitario, tenuto conto altresi' dell'impegno delle universita'
nel ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali e
dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai
differenti fattori di contesto territoriale. Costituiscono obiettivi
specifici della programmazione:
A. ampliare l'accesso alla formazione universitaria;
B. promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il
contributo alla competitivita' del paese;
C. innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle
disuguaglianze;
D. essere protagonisti di una dimensione internazionale;
E. investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale
delle universita'.
4. Sono destinati al conseguimento degli obiettivi della
programmazione triennale il complesso delle risorse per il sistema
universitario secondo la programmazione finanziaria di cui all'art. 2
e al relativo allegato 1. Contribuiscono al raggiungimento degli
specifici obiettivi di cui al comma 3, in particolare:
a. le risorse del fondo per la programmazione triennale, secondo
quanto indicato all'art. 3 del presente decreto;
b. le risorse del fondo per il finanziamento ordinario stanziate
dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per
promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e
valorizzare il contributo del sistema universitario alla
competitivita' del Paese, secondo quanto indicato dall'art. 4, del
presente decreto;
c. la quota premiale del fondo per il finanziamento ordinario e
del contributo di cui alla legge n. 243/1991, secondo quanto indicato
all'art. 6 del presente decreto;
d. il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilita' degli studenti, il Piano lauree scientifiche e i Piani per
l'orientamento e il tutorato, secondo quanto indicato dall'art. 7.
5. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, con
riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettere a., b. e c.,
viene valutato in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli
indicatori riportati nell'allegato 2 al presente decreto. Con
riferimento alle risorse di cui al comma 4, lettera d., i relativi
indicatori sono definiti all'allegato 3.
6. I risultati conseguiti dagli atenei sulla base degli indicatori
di cui presente decreto contribuiscono al giudizio di accreditamento
periodico degli stessi. All'art. 8 e al relativo allegato 4 sono
riportate le linee guida per l'accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio.
Art. 2
Programmazione finanziaria 2021 - 2023
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25,
dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dall'art.
60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 12, commi
6 e 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nell'ambito delle
assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' statali e del contributo di cui alla legge 29 luglio
1991, n. 243, si procede annualmente al riparto del finanziamento
secondo le voci e le percentuali riportate nell'allegato 1 al
presente decreto.
2. Con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla
CRUI e dall'ANVUR, si provvede alla conferma per il triennio
2021-2023 del modello del costo standard adottato con il decreto 5
agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell'art.
12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito
dalla legge n. 12 del 2017, degli standard di docenza previsti per
l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art. 8,
comma 2, lettera a), del presente decreto.
Art. 3
Programmi d'Ateneo - obiettivi A, C e D
1. Le risorse per la programmazione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7
agosto 1990, n. 24, pari a 65 milioni di euro annui per le
universita' statali e a 1 milione di euro annuo per le universita'
non statali, sono destinate alla valutazione dei risultati dei
programmi degli atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento alle
seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici
di cui all'art. 1, comma 3, lettere A, C e D:
Tabella 1- Obiettivi A, C e D e relative azioni
+-------+---------------------------------------------+
| |Ampliare l'accesso alla formazione |
|A |universitaria |
+-------+---------------------------------------------+
| |Orientamento e tutorato in ingresso e in |
| |itinere ai fini della riduzione della |
| |dispersione studentesca e dell'equilibrio |
|A.1 |nella rappresentanza di genere |
+-------+---------------------------------------------+
| |Potenziamento della docenza strutturata nei |
|A.2 |corsi di studio |
+-------+---------------------------------------------+
|A.3 |Attrattivita' dei corsi di studio |
+-------+---------------------------------------------+
| |Rafforzamento delle competenze acquisite |
| |dagli studenti e innovazione delle |
|A.4 |metodologie didattiche |
+-------+---------------------------------------------+
| |Innovare i servizi agli studenti per la |
|C |riduzione delle disuguaglianze |
+-------+---------------------------------------------+
| |Miglioramento delle aule e degli spazi di |
| |studio (aule, spazi di studio, biblioteche, |
| |software per la didattica a distanza e |
|C.1 |infrastrutture digitali) |
+-------+---------------------------------------------+
| |Qualificazione dell'offerta formativa in |
| |relazione alle caratteristiche della |
|C.2 |popolazione studentesca |
+-------+---------------------------------------------+
| |Integrazione degli interventi per il diritto |
|C.3 |allo studio e la disabilita' |
+-------+---------------------------------------------+
| |Iniziative per la riduzione dei rischi di |
|C.4 |discriminazione o esclusione sociale |
+-------+---------------------------------------------+
| |Essere protagonisti di una dimensione |
|D |internazionale |
+-------+---------------------------------------------+
|D.1 |Esperienze di studio e di ricerca all'estero |
+-------+---------------------------------------------+
|D.2 |Corsi di studio internazionali |
+-------+---------------------------------------------+
| |Attrazione di studenti internazionali e |
|D.3 |attivita' di internazionalizzazione domestica|
+-------+---------------------------------------------+
| |Integrazione della didattica nelle reti |
|D.4 |internazionali e europee |
+-------+---------------------------------------------+
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli atenei in
proporzione al peso del costo standard dell'anno 2020. (1) Ai fini
dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si
provvede secondo quanto indicato dall'art. 5.
3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, l'importo
massimo complessivamente pari a 3 milioni di euro annui, da ripartire
secondo quanto indicato al comma 2, e' destinato a un programma
congiunto presentato dalle scuole a ordinamento speciale per azioni
di cui alla tabella 1 e alla successiva tabella 2. Ai fini della
assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati si
provvede secondo quanto indicato all'art. 5.
(1) Ovvero al peso della quota base per le universita' cui non si
applica il costo standard e del contributo di cui alla legge 29
luglio 1991, n. 243, per le universita' non statali legalmente
riconosciute. Per il GSSI ai fini della determinazione del peso
percentuale si considera la quota del contributo ordinario alla
stessa attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni
dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
Art. 4
Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E
(solo universita' statali)
1. Le risorse previste dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge
34/2020, pari a 100 milioni di euro per il 2021 e a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le istituzioni
universitarie statali, ivi comprese l'Universita' di Trento e il
GSSI, sono finalizzate alla promozione dell'attivita' di ricerca
svolta dalle universita' e alla valorizzazione del contributo del
sistema universitario alla competitivita' del Paese e ripartite nel
seguente modo:
a. il 70% delle risorse sono destinate a sostenere gli obiettivi
generali di sviluppo delle attivita' di ricerca libera e di base
degli atenei;
b. il 30% delle risorse sono destinate alla valutazione dei
risultati dei programmi degli atenei di cui al comma 2 e fanno
riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli
obiettivi specifici di cui all'art. 1, comma 3, lettere B ed E:
Tabella 2 - Obiettivi B ed E e relative azioni
+-------+---------------------------------------+
| |Promuovere la ricerca a livello globale|
| |e valorizzare il contributo alla |
|B |competitivita' del Paese |
+-------+---------------------------------------+
| |Dottorato di ricerca e Dottorato |
|B.1 |industriale |
+-------+---------------------------------------+
| |Trasferimento tecnologico e di |
|B.2 |conoscenze |
+-------+---------------------------------------+
| |Miglioramento delle infrastrutture e |
| |degli strumenti per la ricerca al fine |
| |dell'integrazione della ricerca nelle |
|B.3 |reti internazionali ed europee |
+-------+---------------------------------------+
| |Qualificazione dell'offerta formativa e|
| |delle politiche per l'innovazione in |
| |relazione alle esigenze del territorio |
| |e del mondo produttivo, ivi inclusi lo |
| |sviluppo delle lauree |
| |professionalizzanti e l'acquisizione di|
|B.4 |competenze per l'imprenditorialita' |
+-------+---------------------------------------+
| |Investire sul futuro dei giovani |
| |ricercatori e del personale delle |
|E |universita' |
+-------+---------------------------------------+
| |Reclutamento di giovani ricercatori |
| |(ricercatori a tempo determinato ai |
| |sensi della legge n. 240/2010, art. 24,|
| |comma 3, lettere a) e b), assegnisti e |
|E.1 |borse di dottorato |
+-------+---------------------------------------+
| |Incentivi alla mobilita' dei |
|E.2 |ricercatori e dei professori |
+-------+---------------------------------------+
| |Sviluppo organizzativo anche in |
| |considerazione della |
| |dematerializzazione e del potenziamento|
|E.3 |del lavoro agile |
+-------+---------------------------------------+
| |Integrazione del Fondo per la |
|E.4 |premialita' (art. 9, legge n. 240/2010)|
+-------+---------------------------------------+
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite tra
gli atenei statali in proporzione al peso del costo standard (2)
degli anni 2021, 2022 e 2023 ad integrazione della parte della quota
base del fondo di finanziamento ordinario degli anni di riferimento.
Di tali risorse si tiene altresi' conto ai fini del calcolo delle
quote di salvaguardia rispetto alle assegnazioni del FFO dell'anno
precedente in applicazione dell'intervento perequativo di cui
all'art. 11 della legge n. 240/2010.
3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli
atenei statali in proporzione al peso del costo standard dell'anno
2020(2). Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della valutazione
dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5.
(2) Ovvero della quota base per le universita' cui non si applica il
costo standard. Per il GSSI ai fini della determinazione del peso
percentuale si considera la quota del contributo ordinario alla
stessa attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni
dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
Art. 5
Assegnazione dei finanziamenti
e valutazione dei risultati
1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui agli articoli 3 e
4, comma 1, lettera b), e 3 le universita' interessate provvedono a
comunicare, con modalita' telematiche definite con provvedimento
della competente Direzione generale del Ministero e nel termine
di novanta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte
della Corte dei conti, il proprio programma di interventi, unitamente
al proprio piano strategico, con l'indicazione di:
a. le azioni da attuare tra quelle riportate nelle tabelle 1 e 2,
con riferimento ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 3 e
ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 4;
b. almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo
scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati;
c. le risorse necessarie per ciascun obiettivo rispetto al budget
attribuito ai sensi dell'art. 3, e dell'art. 4, comma 1, lettera b),
e 3, incluse le eventuali ulteriori quote di co-finanziamento a
carico del proprio bilancio o di terzi.
2. Gli indicatori sono individuati dagli atenei tra quelli
riportati nell'allegato 2, cui puo' essere aggiunto al massimo un
ulteriore indicatore per obiettivo autonomamente proposto
dall'Ateneo, purche' idoneo a consentire in modo oggettivo la
misurazione dei risultati conseguiti. Tali indicatori con i relativi
target sono altresi' considerati ai fini dell'accreditamento
periodico della sede secondo quanto previsto dal decreto di cui
all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto.
3. I target indicati devono comportare, rispetto alla situazione
iniziale, un significativo miglioramento dell'indicatore al termine
del triennio, tenuto conto delle risorse destinate al perseguimento
dell'obiettivo e delle differenti situazioni di contesto. I target e
gli eventuali indicatori autonomamente proposti sono approvati con
provvedimento della competente Direzione generale, anche in ordine a
una eventuale rimodulazione dei target, degli indicatori
autonomamente proposti o delle risorse attribuibili all'Ateneo,
acquisito il parere dell'ANVUR, prima di provvedere alla assegnazione
delle risorse. In caso di rimodulazione l'Ateneo provvede a
comunicare i target e gli eventuali indicatori autonomi rimodulati
ovvero a ridefinire i programmi sulla base di una minore assegnazione
di risorse.
4. Le risorse eventualmente non assegnate, in difetto delle
comunicazioni di cui ai commi precedenti, sono ripartite tra le altre
universita' entro i limiti delle risorse destinate per il
conseguimento dei propri obiettivi.
5. I risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono
oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio
sulla base degli indicatori scelti per ciascun obiettivo e dei
relativi target. In caso di raggiungimento dei target prefissati al
termine del triennio, viene disposta la conferma dell'assegnazione
del predetto importo; diversamente si provvede al recupero, a valere
sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991, delle somme
attribuite per ciascun obiettivo in misura proporzionale allo
scostamento medio tra i risultati conseguiti riferiti ai relativi
indicatori e ai rispettivi target.
Art. 6
Quota premiale, qualita' del sistema universitario
e riduzione dei divari
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento delle
qualita' del sistema universitario, tenuto conto altresi'
dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai
differenti fattori di contesto territoriale, nel riparto della quota
premiale del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'
statali ovvero del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n.
243, si provvede, per il triennio 2021-2023 come indicato ai
successivi commi tenuto conto di quanto previsto dall'art. 60, comma
1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle linee guida
per la VQR 2015-2019 definite con il decreto ministeriale 29 novembre
2019 (prot. n. 1110), come integrato dal decreto ministeriale 11
agosto 2020 (prot. n. 444).
2. La percentuale del 60% della quota premiale e' ripartita per
l'anno 2021 sulla base dei risultati della VQR 2011-2014 con
modalita' analoghe a quelle utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022, la
medesima percentuale viene ripartita sulla base dei risultati della
VQR 2015-2019 utilizzando l'indicatore ottenuto come media ponderata
degli indicatori definiti secondo le modalita' di cui al comma 5,
relativi ai profili di qualita' dell'Istituzione di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto ministeriale 1110/2019, come esplicitati
dall'art. 10 del bando ANVUR del 25 settembre 2020:
a. profilo di qualita' del personale permanente e delle politiche
di reclutamento - peso 90%;
b. profilo di qualita' della formazione della ricerca - peso 5%;
c. profilo di qualita' delle attivita' di valorizzazione della
ricerca (terza missione) - peso 5%.
Allo scopo di tenere conto delle dimensioni degli atenei per i
profili di qualita' di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento al
numero massimo complessivo effettivo dei prodotti attesi dai soggetti
considerati nel relativo profilo, tenuto conto delle esenzioni o
riduzioni previste dall'art. 5, commi 6 e 7, del bando ANVUR. Per
quanto concerne il profilo di qualita' di cui alla lettera b), per le
scuole superiori a ordinamento speciale, si fa riferimento al numero
medio di dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nel periodo
2012-2016. Il profilo di qualita' di cui alla lettera c) e' ponderato
con il numero di prodotti della ricerca conferiti che ottengono un
giudizio almeno pari a «rilevanza sufficiente».
3. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita per
l'anno 2021 sulla base dell'indicatore relativo alla qualita' delle
politiche di reclutamento definito con modalita' analoghe a quelle
utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022, la medesima percentuale viene
ripartita sulla base dell'indicatore del profilo di qualita' delle
politiche di reclutamento calcolato, ai sensi del comma 5, e relativo
alla VQR 2015-2019. Tale indicatore e' oggetto di aggiornamento
annuale al fine di tenere conto dell'intensita' di reclutamento negli
atenei negli anni successivi alla VQR 2015-2019.
4. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 2 e 3, sono
definiti nella tabella 3 i punteggi da attribuire alle categorie di
giudizio della qualita' dei prodotti della ricerca di cui all'art. 5,
comma 6, del decreto ministeriale 1110/2019 e come esplicitate dal
bando ANVUR del 25 settembre 2020.
Tabella 3 - Punteggi attribuiti alle categorie
di giudizio VQR 2015-2019
=======================================================
| | Giudizio | Punteggio |
+=======+=========================+===================+
| |Eccellente ed | |
| A |estremamente rilevante | 1 |
+-------+-------------------------+-------------------+
| B |Eccellente | 0,8 |
+-------+-------------------------+-------------------+
| C |Standard | 0,5 |
+-------+-------------------------+-------------------+
| D |Rilevanza sufficiente | 0,2 |
+-------+-------------------------+-------------------+
| |Scarsa rilevanza o non | |
| E |accettabile | 0 |
+-------+-------------------------+-------------------+
L'eventuale mancato conferimento rispetto ai prodotti attesi sara'
considerato come prodotto di scarsa rilevanza, come indicato
dall'art. 6, comma 8, del citato bando ANVUR.
5. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, definisce gli indicatori
di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, sulla base almeno
del punteggio medio attribuito ai prodotti della ricerca.
6. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita tenendo
conto dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente con
riferimento ai due indicatori ritenuti prioritari per ciascuno degli
obiettivi A, B, C, D ed E di cui all'art. 1, secondo le modalita'
indicate nell'allegato 2, punto 2, nel seguente modo:
a) per il 50%, in base ai livelli di risultato di ogni Ateneo
relativamente agli indicatori sopra citati;
b) per il 50%, in base ai miglioramenti di risultato rispetto
all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori.
Art. 7
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti, Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il
tutorato.
1. Le universita' definiscono nell'ambito della programmazione
pluriennale le azioni e gli interventi per il conseguimento degli
obiettivi A, C e D di cui all'art. 1, comma 3, tenuto conto anche
delle risorse statali di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, e di cui all'art. 1, commi 290-293, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sulla base dei criteri indicati nell'allegato
3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono destinate
complessivamente per il triennio 2021-2023 le seguenti risorse:
i. fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'
internazionale degli studenti, compreso Piano lauree scientifiche: 60
milioni annui per le universita' statali e 2,5 milioni annui per le
universita' non statali;
ii. Piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni annui per
le universita' statali.
La suddivisione dei predetti importi per le varie tipologie
d'intervento e' indicata nell'allegato 3.
Art. 8
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi
1. Per gli anni in cui trova applicazione il presente decreto e'
fatto divieto di dare corso all'istituzione di nuove istituzioni
universitarie, se non a seguito di processi di fusione di universita'
gia' esistenti secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
2. Con apposito decreto, su proposta dell'ANVUR, sono definiti, a
decorrere dall'a.a. 2022/2023, i criteri, le modalita' e gli
indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto
delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori
riportati nell'allegato 2 del presente decreto:
a) di sedi e corsi di studio presso le universita', in
sostituzione del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), e
successive modificazioni;
b) delle scuole superiori ad ordinamento speciale, a integrazione
di quanto previsto dal decreto 5 giugno 2013 (prot. n. 439), anche al
fine di tenere conto dei processi federativi fra le scuole ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 240/2010;
c) delle scuole e dei collegi superiori costituiti dagli atenei,
in sostituzione del decreto n. 338 del 24 aprile 2013, al fine di
dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio
2012, n. 19, e dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino
all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le
linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio
2024-2026.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale
di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile ed
e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 marzo 2021
Il Ministro: Messa
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 947
Allegato 1
VOCI DI RIFERIMENTO E PERCENTUALI DEL FINANZIAMENTO STATALE
In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota
non vincolata nella destinazione del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' statali da ripartire secondo il modello
del costo standard e in sostituzione del trasferimento storico sono
stabilite per il triennio 2021-2023 come segue:
===============================
|anno 2021|anno 2022|anno 2023|
+=========+=========+=========+
| 28% | 30% | 32% |
+---------+---------+---------+
In attuazione dell'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, la percentuale del fondo di finanziamento ordinario
delle universita' statali destinata a fini premiali, al netto della
quota destinata a interventi specifici (programmazione triennale,
dottorato, fondo giovani, esoneri dalla contribuzione studentesca,
dipartimenti di eccellenza) e' stabilita per il triennio 2021-2023
come segue:
=================================
|anno 2021| anno 2022 |anno 2023|
+=========+===========+=========+
| 30% | 30% | 30% |
+---------+-----------+---------+
Per le universita' non statali, la percentuale destinata a fini
premiali per il triennio 2021-2023 resta stabilita nella misura del
20% dello stanziamento di cui alla legge n. 243/1991 al netto degli
interventi con finalita' specifiche.
Con riferimento allo stanziamento totale del fondo di
finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di
cui alla legge n. 243/1991, sono di seguito riportate le percentuali
di riparto tra le varie voci di riferimento del finanziamento
statale, distintamente per le universita' statali e non statali.
Tabella 4 - Voci di riferimento
del Finanziamento statale alle universita' statali
=====================================================================
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
+=====+==================================+========+========+========+
| |Quota base - parte trasferimento | | | |
| a |storico | Max 27%| Max 25%| Max 23%|
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| b |Quota base - parte costo standard | 23% | 25% | 27% |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Quota premiale (art. 60, comma 1, | 27% | 27% | 27% |
| |del decreto-legge del 21 giugno +--------+--------+--------+
| |2013, n. 69, convertito con | 60% | 60% | 60% |
| |modificazioni dalla legge 9 agosto+--------+--------+--------+
| c |2013, n. 98), di cui: | 20% | 20% | 20% |
| |risultati della ricerca (VQR) +--------+--------+--------+
| |valutazione delle politiche di | | | |
| |reclutamento | 20% | 20% | 20% |
| |riduzione dei divari | | | |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Importo perequativo (art. 11, |Min 1,5%|Min 1,5%|Min 1,5%|
| d |legge n. 240/2010) |Max 3% |Max 3% |Max 3% |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Quota programmi d'Ateneo (fondo | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| e |per la programmazione e fondo per |(euro 98|(euro 98|(euro 98|
| |la ricerca e la terza missione) |milioni)|milioni)|milioni)|
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Quota interventi per gli studenti | | | |
| |(fondo giovani, piani orientamento| | | |
| f |e tutorato, NoTax area, studenti |Min 6,5%|Min 6,5%|Min 6,5%|
| |con disabilita', fondo borse post | | | |
| |lauream) | | | |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Quota altri interventi specifici | | | |
| |(Chiamate dirette, piani | | | |
| |straordinari docenti, programma | | | |
| g |Montalcini, consorzi, accordi di | Max | Max | Max |
| |programma, interventi | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| |straordinari, dipartimenti di | | | |
| |eccellenza) | | | |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Totale stanziamento FFO | 100% | 100% | 100% |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
Tabella 5 - Voci di riferimento del Finanziamento statale
alle universita' non statali
=====================================================================
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
+=====+==================================+========+========+========+
| a | Quota base | 51% | 51% | 51% |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Compensazione minore gettito | | | |
| b |contribuzione studentesca (art. 4,| 15% | 15% | 15% |
| |comma 2, della legge n. 68/2002) | | | |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Quota premiale (art. 60, comma 1, | 17% | 17% | 17% |
| |del decreto-legge del 21 giugno +--------+--------+--------+
| |2013, n. 69, convertito con | 60% | 60% | 60% |
| |modificazioni dalla legge 9 agosto+--------+--------+--------+
| c |2013, n. 98), di cui: | 20% | 20% | 20% |
| |risultati della ricerca (VQR) +--------+--------+--------+
| |valutazione delle politiche di | | | |
| |reclutamento | 20% | 20% | 20% |
| |riduzione dei divari | | | |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| | | E 1% | E 1% | E 1% |
| | | (circa | (circa | (circa |
| d |Quota programmi d'Ateneo | euro | euro | euro |
| | | 1 ml) | 1 ml) | 1 ml) |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Quota interventi per gli studenti | | | |
| e |(fondo giovani, fondo borse post | Min 16%| Min 16%| Min 16%|
| |lauream) + interventi specifici | | | |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
| |Totale stanziamento | 100% | 100% | 100% |
+-----+----------------------------------+--------+--------+--------+
Allegato 2
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI (ARTICOLI 3 E 4)
1. Programmi d'Ateneo
Ai fini della definizione e della successiva valutazione dei
programmi d'Ateneo di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto
possono essere presi in considerazione tutti gli indicatori di cui al
presente allegato, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 2. Gli
indicatori contrassegnati con (*) dovranno essere validati dal nucleo
di valutazione dell'Ateneo secondo le modalita' definite dal
provvedimento ministeriale di definizione delle modalita' di
presentazione dei programmi stessi. Per gli eventuali indicatori
proposti autonomamente dall'Ateneo, occorre specificare il motivo
della scelta, le modalita' di rilevazione e di aggiornamento dei
dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale
dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la
metodologia e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale
dovranno altresi' essere validati da parte del nucleo di valutazione
al quale l'Ateneo assicura l'accesso alle informazioni necessarie
allo svolgimento dell'attivita' ai sensi dell'art. 1, comma 2, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370.
2. Riduzione dei divari e quota premiale dell'FFO
Ai fini del riparto del 20% della quota premiale di cui all'art.
6, comma 6, del presente decreto, e' preso in considerazione il
migliore risultato con riferimento sia ai livelli assoluti sia ai
miglioramenti conseguiti da ogni Istituzione in ciascuno degli
obiettivi della programmazione, considerando i seguenti indicatori:
Tabella 6 - Indicatori per la quota premiale dell'FFO
=====================================================================
| | | Scuole | |
| | | superiori a | |
| | Universita' | ordinamento | Universita' |
| Obiettivo | statali | speciale | non statali |
+====================+===============+===============+==============+
|A. Ampliare | | | |
|l'accesso alla | | | |
|formazione |Indicatori a) e| |Indicatori a) |
|universitaria |b) |Non applicabile|e b) |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|B. Promuovere la | | | |
|ricerca a livello | | | |
|globale e | | | |
|valorizzare il | | | |
|contributo alla | | | |
|competitivita' del | | | |
|paese, guidando la | | | |
|transizione digitale|Indicatori a) e|Indicatori a) e| |
|ed ecologica |b) |b) |Indicatore a) |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|C. Innovare i | | | |
|servizi agli | | | |
|studenti per la | | | |
|riduzione delle |Indicatori a) e| |Indicatori a) |
|disuguaglianze |b) |Non applicabile|e b) |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|D. Essere | | | |
|protagonisti di una | | | |
|dimensione |Indicatori a) e|Indicatori b) e|Indicatori a) |
|internazionale |b) |d) |e b) |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|E. Investire sul | | | |
|futuro dei giovani | | | |
|ricercatori e del | | | |
|personale delle |Indicatori a) e|Indicatori a) e| |
|universita' |b) |b) |Indicatore b) |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
Livelli di risultato
Viene preso in considerazione il peso percentuale della variabile
considerata al numeratore dell'indicatore rispetto al sistema
universitario. Per quanto riguarda l'obiettivo C, l'indicatore b)
viene calcolato moltiplicando il fattore dimensionale relativo al
peso del costo standard (ovvero relativo al peso della quota base,
per le istituzioni cui non trova applicazione il costo standard) per
un coefficiente pari a 1 per gli atenei con un rapporto
studenti/docenti non superiore al primo quartile calcolato a livello
nazionale e ridotto linearmente per gli atenei con un rapporto
superiore a tale valore.
Miglioramenti di risultato.
Il miglioramento di risultato di cui al precedente paragrafo e'
calcolato come la differenza dell'indicatore rispetto all'anno
precedente, ponderata con un fattore dimensionale pari al peso del
proprio costo standard (3) Al fine di rendere variazioni di
differente natura confrontabili tra loro, ciascun indicatore viene
preventivamente standardizzato in modo tale che:
1 - la variabilita' media nazionale, misurata attraverso la
deviazione standard, sia sempre pari a 1;
2 - la variabilita' annuale dell'indicatore del singolo Ateneo
sia comunque compresa nell'intervallo [0; 0,5].
Obiettivo A - Ampliare l'accesso alla formazione universitaria
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della
stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU)
avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di
immatricolati nell'a.a. precedente;
b) proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di
riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD)
di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati;
c) immatricolati che hanno conseguito il titolo di scuola
secondaria superiore in altra regione;
d) proporzione di laureati (L, LMCU) entro la durata normale
del corso;
e) iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale che
hanno acquisito la laurea in altro Ateneo;
f) numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione
per l'acquisizione di competenze trasversali e per
l'imprenditorialita' oppure che partecipano a indagini conoscitive di
efficacia della didattica disciplinare o trasversale (*);
g) realizzazione di federazioni tra due o piu' universita'
anche limitatamente a settori di attivita';
h) proporzione di laureati con nessuno dei due genitori avente
un titolo superiore alla scuola dell'obbligo o a una qualifica
professionale;
i) numero di open badge ottenuti dagli studenti a seguito di
percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali
(*);
j) numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione
per alto merito e di avanguardia (*).
Obiettivo B - Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare
il contributo alla competitivita' del Paese
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di
dottorato con borsa di studio rispetto al totale dei docenti di
ruolo;
b) proporzione dei proventi da ricerche commissionate,
trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale
dei proventi;
c) spazi (Mq) destinati ad attivita' di ricerca per docenti di
ruolo dell'Ateneo;
d) proporzione di immatricolati ai corsi di laurea
professionalizzanti sul totale degli immatricolati;
e) numero di spin off universitari rispetto ai docenti di ruolo
dell'Ateneo (*);
f) proporzione di brevetti registrati e approvati presso sedi
nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo (*);
g) numero di attivita' di trasferimento di conoscenza rispetto
ai docenti di ruolo dell'Ateneo (*);
h) proporzione di iscritti ai corsi di dottorato industriale
rispetto al totale degli iscritti al dottorato;
i) proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti
per attivita' di tirocinio curricolare esterne all'Ateneo nell'anno
di riferimento;
j) proporzione di immatricolati di genere femminile nelle
classi STEM;
k) proporzione di laureati magistrali occupati a un anno dal
titolo (LM, LMCU);
l) numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo
(*).
Obiettivo C - Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle
diseguaglianze
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del
corso di studio;
b) rapporto studenti regolari/docenti di ruolo e riduzione di
tale rapporto;
c) spazi (Mq) disponibili per la didattica rispetto agli
studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi;
d) proporzione di studenti che si iscrivono per la prima volta
a un corso di studio rispetto al numero di diplomati alla scuola
superiore nella regione sede del corso;
e) proporzione di immatricolati provenienti da scuole
secondarie superiori diverse dai licei;
f) proporzione di studenti in corso beneficiari di borsa di
studio sul totale degli studenti in corso;
g) proporzione di studenti beneficiari di intervento di
supporto finanziato dall'Ateneo;
h) proporzione di studenti alloggiati in strutture messe a
disposizione dall'Ateneo o dall'ente per il DSU;
i) proporzione di studenti con disabilita' e DSA sul totale
degli studenti;
j) rapporto tra classi attive con equilibrio di genere e totali
classi attive.
Obiettivo D - Essere protagonisti di una dimensione internazionale
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi
inclusi quelli acquisiti durante periodi di «mobilita' virtuale»;
b) proporzione di dottori di ricerca che hanno trascorso
almeno tre mesi all'estero;
c) proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di
laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) e di dottorato (D) che
hanno conseguito il titolo di studio di accesso all'estero;
d) proporzione di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata
normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero nel
corso della propria carriera universitaria, ivi inclusi quelli
acquisiti durante periodi di «mobilita' virtuale»;
e) proporzione di laureati provenienti da famiglie con
condizione socio-economica non elevata che hanno svolto periodi di
studio all'estero;
f) rapporto tra studenti in ingresso e in uscita nell'ambito
del programma Erasmus;
g) proporzione di studenti immatricolati a corsi di studio
«internazionali»;
h) numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale
degli insegnamenti dell'anno accademico;
i) rapporto professori e ricercatori in visita / totale docenti
(*);
j) partecipazione all'iniziativa European Universities, o
iniziative corrispondenti.
Obiettivo E - Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del
personale delle universita'
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) proporzione dei professori di prima e seconda fascia assunti
dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori
reclutati;
b) proporzione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3,
lettere a) e b), sul totale dei docenti di ruolo;
c) riduzione dell'eta' media dei ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b);
d) iscritti al primo anno di corsi di dottorato che hanno
conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo;
e) proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3,
lettera b), reclutati dall'esterno e non gia' attivi presso l'Ateneo
come ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), titolari di
assegno di ricerca o iscritti a un corso di dottorato;
f) proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3,
lettera a), e di assegnisti di ricerca, che hanno acquisito il
dottorato di ricerca in altro Ateneo;
g) proporzione del personale TA a tempo indeterminato sul
totale del personale TA;
h) rapporto tra risorse per la formazione del personale TA e
numero di TA di ruolo (*);
i) proporzione di dottori di ricerca provenienti da famiglie di
condizione socio-economica non elevata;
j) riduzione dell'eta' media del personale TA di ruolo;
k) risorse disponibili sul fondo per la premialita' rispetto al
costo totale del personale universitario (*).
(3) Per le istituzioni universitarie cui non e' applicabile il costo
standard sara' utilizzato come fattore dimensionale il peso
relativo alla quota base del FFO, ovvero della legge n. 243/1991.
Allegato 3
INDICATORI E CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL
FONDO GIOVANI, IL PIANO LAUREE SCIENTIFICHE E I PIANI PER
L'ORIENTAMENTO E IL TUTORATO
1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'
degli studenti
Le risorse che si rendono disponibili annualmente per il Fondo
giovani sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, relativi agli
interventi indicati dall'art. 1, del decreto-legge n. 105/2003,
convertito con modificazioni dalla legge n. 170/2003.
Tabella 7 - criteri per il riparto del Fondo giovani 2021 - 2023
Parte di provvedimento in formato grafico
Le risorse stanziate per il Fondo giovani secondo i criteri
definiti in tabella 7 sono utilizzate dagli atenei nel rispetto di
quanto appresso indicato:
fermo restando l'utilizzo prioritario del finanziamento a
sostegno delle esperienze di mobilita' in presenza, le risorse per la
finalita' di cui al punto I possono essere utilizzate per
l'integrazione delle borse di mobilita', ivi inclusa la «mobilita'
virtuale», nell'ambito dei programmi comunitari oppure per ulteriori
borse di mobilita' internazionale, a favore di tutti gli studenti
iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un
anno, ivi inclusi gli iscritti ai corsi post lauream di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), della legge n. 170/2003. Tali esperienze di
mobilita' sono finalizzate al conseguimento del titolo di studio,
rientrano nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte
dall'Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella
carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti
in materia. La selezione degli studenti e' effettuata secondo criteri
di merito e condizione economica. Della condizione economica si tiene
altresi' conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire.
Il trasferimento di almeno il 50% delle risorse avviene prima
dell'avvio del periodo di mobilita';
le risorse per la finalita' di cui al punto II sono destinabili
ad assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato e per le
attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero che le
universita' attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi di laurea
magistrale o dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalla
normativa sul diritto allo studio (decreto legislativo n. 68/2012);
le risorse per la finalita' di cui al punto III sono utilizzate
per forme di sostegno agli studi, quali un contributo proporzionale
all'importo massimo della contribuzione prevista per il corso di
laurea, l'acquisto di materiali didattici e il sostegno ad attivita'
di tirocinio da svolgere in collaborazione con le imprese, oppure per
interventi di esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei
contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle
classi riportate nella tabella 7 da un numero di anni non superiore
alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito
e merito degli studenti stessi.
Le risorse per la finalita' di cui al punto IV sono utilizzate
secondo quanto indicato al successivo paragrafo 2.
La verifica dei beneficiari del finanziamento delle risorse per
il Fondo giovani avviene attraverso l'Anagrafe nazionale degli
studenti. Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non
utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di riferimento,
saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita' statali, ovvero del contributo statale,
erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle universita' non
statali legalmente riconosciute, per essere destinate agli interventi
di mobilita' internazionale (art. 1, lettera a), decreto-legge n.
105/2003).
Tenuto conto delle conseguenze relative all'emergenza
epidemiologica COVID-19, le assegnazioni attribuite a valere sul
Fondo giovani con riferimento agli esercizi finanziari 2017, 2018 e
2019, 2020 per gli interventi relativi alla mobilita' internazionale,
al tutorato e agli incentivi alle iscrizioni alle classi di laurea di
interesse nazionale possono essere utilizzate entro il 31 dicembre
2022.
2. Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il tutorato
Le risorse per la realizzazione del Piano lauree scientifiche
(PLS) di cui alla finalita' IV della tabella 7 e per la realizzazione
dei Piani per l'orientamento e il tutorato (POT) di cui art. 1, commi
290 - 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adeguatamente
integrate da un co-finanziamento con risorse proprie degli atenei e
da presentare secondo le modalita' operative e i termini definiti con
provvedimento ministeriale, sono assegnate a reti di universita'
sulla base di proposte progettuali che sviluppino le seguenti azioni:
orientamento alle iscrizioni;
attivita' di tutorato;
pratiche laboratoriali;
attivita' di autovalutazione e recupero delle conoscenze per
l'ingresso all'universita';
crescita professionale dei docenti della scuola secondaria
superiore.
Tali azioni sono finalizzate al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
aumento delle iscrizioni e riduzione dei tassi d'abbandono;
promozione dell'equilibrio di genere nelle classi dei corsi di
studio;
riduzione degli ostacoli all'iscrizione e alla frequenza
dell'universita' dovuti alla condizione socio economica o alla
disabilita' degli studenti.
Le proposte progettuali presentate nell'ambito del PLS fanno
riferimento alle classi di laurea di cui alla tabella 7. Le proposte
progettuali presentate nell'ambito del POT fanno riferimento a tutte
le classi di laurea con l'esclusione di quelle del PLS e alla classe
di laurea in scienze della difesa e della sicurezza.
Le proposte sono valutate da un Comitato tecnico scientifico
nominato con decreto del segretario generale del Ministero
dell'universita' e della ricerca che applica i criteri di:
coerenza del programma rispetto agli obiettivi sopraindicati;
chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione
di partenza e alla dimensione economica, anche tenendo conto di
eventuali cofinanziamenti diretti;
capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e
di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo.
I progetti sono sottoposti a monitoraggio annuale da parte del
Ministero, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico, il
quale provvede a predisporre una relazione al termine del triennio di
cui tenere conto ai fini della predisposizione dei piani per il
successivo triennio.
Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non utilizzate
al termine del triennio, ovvero non utilizzate in modo coerente con
le finalita' del progetto, sono recuperate sull'assegnazione del
Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali capofila
dei progetti per essere destinate agli interventi di mobilita'
internazionale (art. 1, lettera a), decreto-legge n. 105/2003).
L'assegnazione di una quota non inferiore al 20% delle risorse
attribuite a ciascun progetto e' subordinata al raggiungimento degli
obiettivi prefissati per il progetto e misurati attraverso indicatori
coerenti con quelli indicati nell'allegato 2 e target inclusi nel
progetto stesso.
Allegato 4
LINEE D'INDIRIZZO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA' RELATIVA
ALL'ACCREDITAMENTO DI CORSI E SEDI
L'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi si basa sulla
valutazione dei risultati conseguiti e sugli esiti della verifica
esterna del sistema di assicurazione della qualita', secondo quanto
previsto dagli standard e Linee guida europei e dalle linee
d'indirizzo di seguito riportate.
A. Corsi di studio convenzionali e a distanza
Ferme restando le disposizioni che consentono la didattica a
distanza al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, le universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale,
le seguenti tipologie di corsi di studio:
a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio
erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le
attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - una
limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in
misura non superiore a un decimo del totale;
b) corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di corsi di
studio che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita'
pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalita' telematiche
di una quota significativa delle attivita' formative, comunque non
superiore ai due terzi;
c) corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di
corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in
misura superiore ai due terzi delle attivita' formative;
d) corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi
tutte le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche;
rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di
profitto e di discussione delle prove finali.
I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n.
264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti
esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti alle
classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, comma 2,
sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici
obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio,
la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da
disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti
esclusivamente secondo le tipologie a) o b).
Le universita' telematiche possono istituire, previo
accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d).
Le universita' telematiche possono altresi' istituire i corsi di
tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le universita'
non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo
congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n.
270/2004.
Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c),
tutte le universita' sono tenute ad acquisire preventivamente il
parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente
per territorio motivato sulla base della coerenza degli obiettivi
formativi proposti rispetto al contesto socio-economico del
territorio. I rettori delle universita' telematiche partecipano alle
deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente
all'esame di proposte dei corsi di tipologia c).
Per l'accreditamento dei nuovi corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina
veterinaria, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti
strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va
acquisito altresi' il parere favorevole del Presidente della regione
che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta
formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con
l'assistenza sanitaria, tenuto conto altresi' delle strutture private
accreditate in convenzione con il soggetto proponente e provvedendo
direttamente a indicare le strutture di competenza regionale da
mettere a disposizione dell'istituendo corso di studio.
B. Innovazione dell'offerta formativa
Al fine di potenziare la flessibilita' dei percorsi di studio,
come richiesto per la costruzione dello Spazio uropeo dell'istruzione
superiore, per rispondere alle sfide sociali, alle richieste del
mercato del lavoro e per incrementare ulteriormente l'attrattivita'
delle Universita' a livello internazionale, resta confermata la
possibilita' per ciascun Ateneo, entro il 20% dell'offerta formativa,
di utilizzare negli ambiti relativi alle attivita' di base o
caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto
a quelli previsti dalle tabelle allegate ai dd.mm. 16 marzo 2007, nel
rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa
approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi
i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali
o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente
abilitanti all'esercizio professionale.
C. Sedi decentrate
I corsi di studio possono essere istituiti presso le sedi
dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento basato
altresi' sulla valutazione della sostenibilita' finanziaria della
presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e
di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attivita' di
tutorato a disposizione del corso nella sede decentrata. Tale
valutazione e' altresi' richiesta anche nei casi di corsi con
ordinamento omologo a corsi gia' accreditati in altre sedi. I corsi
di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le
aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio
sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base
di protocolli di intesa fra universita' e regione, ai sensi dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
I corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a
distanza possono essere istituti esclusivamente presso la sede
dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste
esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di
esame costituite con modalita' definite dal regolamento didattico
d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno un docente
della disciplina ogni trenta studenti.
D. Sedi universitarie all'estero
Le universita', anche in convenzione tra loro, possono attivare
proprie sedi all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona
dell'11 aprile 1997, ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148, e
degli eventuali accordi bilaterali di mutuo riconoscimento
sottoscritti dall'Italia. I costi relativi all'acquisizione delle
strutture non possono essere posti a carico dei trasferimenti
ministeriali. I corsi di studio e di dottorato attivati presso le
sedi all'estero sono accreditati ai sensi del decreto legislativo n.
19/2012 e del decreto ministeriale n. 45/2013 e gli studenti iscritti
sono inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti.
Tenuto conto degli standard e Linee guida europei per
l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione
superiore (ESG), degli esiti del primo ciclo di accreditamento
periodico delle sedi previsto dal decreto legislativo 27 gennaio
2012, n. 19, degli indirizzi contenuti nel presente decreto e di
quanto definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma
2, sono riviste, in previsione del nuovo ciclo di accreditamento
periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica esterna al
fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il quale
condurre le successive viste di accreditamento.
