Imu agricoltura
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In materia edilizia per pertinenza deve intendersi un’opera che non sia parte integrante o costitutiva di un altro fabbricato, così che deve escludersi tale qualifica all’ampliamento di un edificio anche se finalizzato al completamento o miglioramento dei bisogni cui l’immobile principale è destinato. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale con sentenza n. 4956/2015 (Presidente Teresi Alfredo, Relatore Scarcella Alessio udienza 15.1.2015).

 

La Suprema Corte di Cassazione, ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia che per la realizzazione di un portico richiedono il permesso di costruire. In particolare si è precisato che “rientrano nella nozione di pertinenza le cose, mobili ed immobili, le quali pur conservando la loro individualità ed autonomia, vengono poste in durevole rapporto di subordinazione con altre per servire al miglior uso di queste ovvero per aumentarne il decoro e dalle quali possono essere separate senza alterazione dell’assenza e della funzione sia della cosa principale che di quella accessoria“.

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