Pec Posta Elettronica Certificata
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Con molta probabilità la casella di posta PEC sarà attribuita d’ufficio al momento dell’iscrizione anagrafica o cambio di residenza, tuttavia non comporterà, almeno in un primo momento, che le notifiche della p.a. siano effettuate attraverso l’email certificata. La casella di Posta Elettronica Certificata può essere attivata anche direttamente su richiesta del cittadino, con funzione di domicilio digitale, vale a dire di domicilio attraverso il quale la pubblica amministrazione può notificare gli atti da essa emanati. In sintesi, in questa prima fase, il nuovo meccanismo attribuisce la Pec al cittadino ma non lo vincola a ricevere obbligatoriamente la notifica degli atti via Pec se lo stesso non provvede, con procedura telematica, ad attivare la Pec assegnata.

Sempre tra le misure varate nel c.d. Decreto del Fare si trova la gestione dell’identità digitale, (già prevista nel Codice per l’amministrazione digitale), questo strumento è pensato per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso da parte di cittadini e imprese anche in mobilità istituendo un contatto diretto con le istituzione. Nei casi in cui venga richiesta una identità digitale la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi consentiranno l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 14 del Decreto del Fare D.l. n. 69/2013 convertito con legge n. 98/13 del 9.08.2013

“Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”.

1. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter e’ aggiunto il seguente: ” 3-quater. All’atto della richiesta del documento unificato, e’ riconosciuta al cittadino la possibilita’ di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalita’ di rilascio del domicilio digitale all’atto di richiesta del documento unificato.”.
2. Dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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